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AS 2013 2415

Decreto federale che approva la decisione n. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera istituito dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (modifica dell'allegato III dell'Accordo, reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) e la traspone nel diritto svizzero (legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate)

Decreto federale che approva la decisione n. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera istituito dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone (modifica dell’allegato III dell’Accordo, reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) e la traspone nel diritto svizzero (legge federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate)

del 14 dicembre 2012

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 aprile 20122, decreta:

Art. 1 La decisione n. 2/2011 del 30 settembre 20113 del Comitato misto UE-Svizzera isti- tuito dall’articolo 14 dell’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Sviz- zera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, che modifica l’allegato III dell’Accordo (Reci- proco riconoscimento delle qualifiche professionali), è approvata.

Art. 2 La legge federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate è adottata nella versione qui annessa.5

3 RU 2011 4859 4 RS 0.142.112.681

5 La LF del 14 dicembre 2012 è pubblicata alla RU 2013 2417.

2008-3018 2415

Approvazione della dec. n. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera RU 2013 istituito dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone e trasposizione nel diritto svizzero. DF

Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della legge di cui all’articolo 2.

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2012 Consiglio nazionale, 14 dicembre 2012 Il presidente: Filippo Lombardi La presidente: Maya Graf Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il

7 aprile 2013.6 2 Conformemente all'articolo 3 capoverso 2, la legge entra in vigore il 1° settembre 2013.

26 giugno 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

6 FF 2012 8561

Decreto federale che approva la decisione n. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera istituito dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (modifica dell'allegato III dell'Accordo, reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) e la traspone nel diritto svizzero (legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate) | Lexipedia | Lexipedia