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AS 2013 3971

Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

Ordinanza sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon)

Modifica del 23 ottobre 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 10 gennaio 20011 sui concimi è modificata come segue:

Sostituzione di un termine In tutta l’ordinanza «composta» è sostituito, con i necessari adeguamenti gramma- ticali, con «compost».

Art. 2 cpv. 1

1 Un concime può essere messo in commercio soltanto se soddisfa le rispettive

esigenze e se è omologato.

Art. 5 cpv. 2 lett. a e b n. 2

2 Sono considerati concimi ai sensi della presente ordinanza:

a. concimi aziendali: liquame, letame, percolato del letame, prodotti della separazione del liquame, succo d’insilato e deiezioni comparabili, trattati o no, provenienti dall’allevamento di animali da reddito a scopo agricolo o professionale oppure dalla produzione vegetale della propria azienda agri- cola o di altre aziende agricole, nonché il 20 per cento al massimo di mate- riale di origine non agricola; b. concimi ottenuti dal riciclaggio: concimi di origine vegetale, animale, microbica o minerale oppure ottenuti dalla depurazione delle acque di sca- rico, come:

2. digestato solido e liquido: materiale di origine vegetale, animale o

microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di fermenta- zione anaerobica; il digestato è liquido se il tenore di sostanza secca non è superiore al 20 per cento;

1 RS 916.171

2013-0163 3971

O sui concimi RU 2013

Art. 8 cpv. 1 lett. c e d

1 Un tipo di concime è iscritto nella lista dei concimi se:

c. non è fabbricato a partire da sottoprodotti di origine animale, eccettuati:

1. i resti alimentari non provenienti dal traffico transfrontaliero,

2. gli scarti verdi con resti alimentari,

3. le uova, il latte, i latticini e il colostro,

4. i prodotti apicoli,

5. la lana non trattata,

6. i metaboliti, quali urina, contenuto del rumine, dello stomaco e del-

l’intestino; e d. non è fabbricato a partire da fanghi presenti nelle acque di scarico dei macelli, delle aziende di sezionamento o delle aziende addette alla lavora- zione della carne.

Art. 21a Restrizioni relative alla composizione

1 Un concime può essere messo in commercio unicamente se adempie le esigenze

dell’allegato 2.6 ORRPChim2 relative ai valori limite per gli inquinanti e i corpi estranei inerti. 2È vietato aggiungere ai concimi prodotti fitosanitari, fanghi di depurazione, sostanze contenenti medicamenti, componenti di Ricinus communis o prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo. 3 Su domanda l’UFAG può autorizzare l’aggiunta di inibitori della nitrificazione, impiegati come prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo, a concimi minerali azotati. L’autorizzazione è rilasciata soltanto se l’utilizzazione di simili miscele non può compromettere la fertilità del suolo. 4 I produttori di concimi possono utilizzare soltanto materie prime idonee e che non pregiudicano il prodotto finito. Ai concimi aziendali possono essere aggiunti mate- riali di aziende non agricole se i valori limite per gli inquinanti di cui al capoverso 1 sono rispettati. 5 Nella fabbricazione o nell’impiego di un concime non devono essere diffusi orga- nismi indesiderati, quali organismi patogeni o semi di neofite.

2 RS 814.81

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O sui concimi RU 2013

Titolo prima dell’art. 23 Capitolo 5: Designazione, etichettatura, registrazione nel sistema d’informazione

Art. 23 cpv. 3

3 Qualora siano disponibili raccomandazioni svizzere in materia di concimazione,

per i rispettivi prodotti o tipi di concime forniti a utilizzatori a titolo professionale nelle istruzioni per l’uso non sono necessarie prescrizioni per il dosaggio ai sensi dell’articolo 24a capoverso 1 lettera a.

Art. 24 cpv. 4 4 I concimi aziendali, forniti direttamente al consumatore finale a titolo professionale da un’azienda con allevamento di animali da reddito e registrati secondo il sistema d’informazione ai sensi dell’articolo 165f LAgr, sono esclusi dalle prescrizioni di etichettatura di cui all’articolo 23 capoverso 2 lettere a–e. Per istruzioni per l’uso si intendono i dati di base per la concimazione3 di Agroscope.

Art. 24a cpv. 5 Abrogato

Art. 24b Registrazione delle forniture di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio

1 Chi fornisce concimi aziendali deve registrare tutte le forniture nel sistema

d’informazione ai sensi dell’articolo 165f LAgr. Le forniture di concimi aziendali in sacchi non devono essere registrate. 2 Chi fornisce concimi ottenuti dal riciclaggio deve registrare nel sistema d’infor- mazione tutte le forniture ad acquirenti che ogni anno acquistano concimi ottenuti dal riciclaggio con un tenore complessivamente superiore a 105 chilogrammi di azoto o a 15 chilogrammi di fosforo. 3 I detentori di impianti ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1, che forniscono concimi aziendali o concimi ottenuti dal riciclaggio ai sensi dei capoversi 1 e 2, devono registrare nel sistema d’informazione anche i materiali apportati compostabili o fermentabili. Per i materiali apportati di origine agricola va registrato ogni ritiro; per i materiali apportati di origine non agricola va registrato una volta all’anno il quan- titativo totale. 4 I dati da registrare si basano sull’articolo 14 dell’ordinanza del 23 novembre 20134 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura.

3 I dati di base per la concimazione sono disponibili sotto www.agroscope.ch

4 RS 919.117.71

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O sui concimi RU 2013

Art. 24c Oneri complementari per lo stoccaggio e la fornitura di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio 1 I detentori di impianti ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1 possono fornire concimi ad acquirenti che non li utilizzano su terreni in proprietà o in affitto soltanto se gli acquirenti dimostrano di possedere le conoscenze necessarie per l’utilizzo. 2 In caso di stoccaggio e fornitura di concimi aziendali e concimi ottenuti dal rici- claggio vanno osservate le disposizioni della legislazione sulla protezione delle acque. 3 I detentori di impianti devono effettuare le necessarie analisi secondo le istruzioni dell’UFAG, onde garantire che le esigenze di cui all’articolo 21a capoverso 1 siano adempiute. Mettono immediatamente a disposizione dell’UFAG e delle autorità cantonali i risultati delle analisi.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

23 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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