AS 2014 1007
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kosovo sul trasferimento dei condannati
Traduzione1
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kosovo sul trasferimento dei condannati
Conclusa il 14 maggio 2012 Approvata dall’Assemblea federale il 13 dicembre 20132 Entrata in vigore mediante scambio di note l’11 maggio 2014
La Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kosovo, qui appresso: le «Parti contraenti», animate dal desiderio di sviluppare la cooperazione internazionale in materia penale; considerato che tale cooperazione deve servire gli interessi di una buona ammini- strazione della giustizia e favorire il reinserimento sociale dei condannati; animate dal desiderio di realizzare tali obiettivi tenendo conto degli obblighi di entrambi gli Stati inerenti alla promozione e alla tutela dei diritti umani; considerato che il miglior modo per raggiungere tali obiettivi consiste nel dare ai cittadini stranieri privati della libertà per aver commesso un reato la possibilità di scontare la condanna nel loro ambiente sociale d’origine; considerato che ciò può essere realizzato nel miglior modo trasferendo detti cittadini nei propri Paesi di origine, hanno convenuto quanto segue:
Parte prima: Disposizioni generali
Art. 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione s’intendono per: a) «condanna»: qualsiasi pena o misura privativa della libertà pronunciata da un giudice per una durata limitata o indeterminata a seguito della commis- sione di un reato; b) «sentenza»: decisione con cui un giudice pronuncia una condanna; c) «Stato»: la Repubblica del Kosovo o la Confederazione Svizzera;
RS 0.344.475
1 Dal testo originale tedesco (AS 2014 1007).
2 RU 2014 1005
2012-1921 1007
Trasferimento di condannati. Conv. con il Kosovo RU 2014
d) «Stato di condanna»: lo Stato dove è stata condannata la persona che può essere trasferita o è già stata trasferita; e) «Stato di esecuzione»: lo Stato in cui il condannato può essere o è già stato trasferito per scontarvi la propria condanna.
Art. 2 Principi generali
1 Le Parti contraenti si impegnano ad accordarsi reciprocamente, alle condizioni
previste dalla presente Convenzione, la più ampia collaborazione in materia di trasferimento di condannati. 2 In virtù della presente Convenzione una persona condannata sul territorio di una Parte contraente può essere trasferita sul territorio dell’altra Parte contraente ai fini dell’esecuzione della condanna. A tale scopo può esprimere, presso lo Stato di condanna o lo Stato di esecuzione, il desiderio di essere trasferita in virtù della presente Convenzione. 3 La domanda di trasferimento può essere presentata dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione.
Art. 3 Condizioni per il trasferimento 1 Un trasferimento può avere luogo in virtù della presente Convenzione soltanto alle seguenti condizioni: a) il condannato è cittadino dello Stato di esecuzione; b) la sentenza è passata in giudicato; c) al momento della presentazione della domanda di trasferimento, il condan- nato deve ancora scontare almeno sei mesi della condanna oppure la con- danna è a tempo indeterminato; d) il condannato o, qualora uno dei due Stati lo ritenesse necessario in ragione dell’età del condannato o del suo stato fisico o mentale, il suo rappresentante legale acconsente al trasferimento; e) gli atti o le omissioni che hanno portato alla condanna costituiscono un reato per il diritto dello Stato di esecuzione, o ne costituirebbero uno qualora avvenissero sul suo territorio; e f) lo Stato di condanna o lo Stato di esecuzione si sono accordati sul trasferi- mento. 2 In casi eccezionali le Parti contraenti possono accordarsi su un trasferimento anche se il condannato deve ancora scontare una condanna inferiore a quella prevista al paragrafo 1 lettera c. 3 Il consenso del condannato secondo il paragrafo 1 lettera d non è necessario se sono adempite le condizioni degli articoli 23 e 24.
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Art. 4 Clausola di non incidenza La presente Convenzione non tange i diritti, gli obblighi e le competenze delle Parti contraenti derivanti direttamente o indirettamente dal diritto internazionale o da trattati internazionali, in particolare: – dal Patto internazionale del 16 dicembre 19663 relativo ai diritti civili e poli- tici; – dalla Convenzione del 4 novembre 19504 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; – dalla Convenzione del 10 dicembre 19845 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
Art. 5 Obbligo d’informazione
1 Ogni condannato cui può essere applicata la presente Convenzione è informato
dallo Stato di condanna sul contenuto essenziale di detta Convenzione. 2 Se il condannato ha espresso allo Stato di condanna il desiderio di essere trasferito in virtù della presente Convenzione, quest’ultimo ne informa lo Stato di esecuzione il più presto possibile dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
3 L’informazione contiene:
a) nome, data e luogo di nascita del condannato; b) se del caso, il recapito del condannato sul territorio dello Stato di esecu- zione; c) l’esposizione dei fatti che hanno portato alla condanna; e d) natura, e durata della condanna nonché data d’inizio dell’esecuzione. 4 Se il condannato ha espresso allo Stato di esecuzione il desiderio di essere trasfe- rito, lo Stato di condanna trasmette su richiesta allo Stato di esecuzione l’informa- zione di cui al paragrafo 3. 5 Il condannato è informato per scritto di ogni passo intrapreso dallo Stato di con- danna o dallo Stato di esecuzione in applicazione dei paragrafi precedenti, come pure di ogni decisione presa da uno dei due Stati in seguito a una domanda di trasfe- rimento.
Art. 6 Autorità centrale L’autorità centrale ai sensi della presente Convenzione è, per la Confederazione Svizzera, l’Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia e, per la Repubblica del Kosovo, il Ministero di giustizia.
3 RS 0.103.2 4 RS 0.101 5 RS 0.105
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Art. 7 Domande e risposte
1 Le domande di trasferimento e le risposte sono formulate per scritto.
2 Le domande sono presentate dall’autorità centrale dello Stato richiedente all’auto- rità centrale dello Stato richiesto. Le risposte sono trasmesse seguendo lo stesso iter. 3 Lo Stato richiesto informa senza indugio lo Stato richiedente della propria deci- sione di accettare o rifiutare il trasferimento.
Art. 8 Atti a sostegno 1 Su richiesta lo Stato di esecuzione mette a disposizione dello Stato di condanna i documenti seguenti: a) un documento o una dichiarazione attestante che il condannato è cittadino dello Stato di esecuzione; b) una copia delle disposizioni legali dello Stato di esecuzione, dalle quali risulti che gli atti o le omissioni che hanno portato alla condanna nello Stato di condanna costituiscono un reato per il diritto dello Stato di esecuzione, o ne costituirebbero uno qualora avvenissero sul suo territorio.
2 In presenza di una domanda di trasferimento lo Stato di condanna fornisce allo
Stato di esecuzione i documenti seguenti, salvo che uno dei due Stati abbia già indicato che non intende accordare il trasferimento: a) l’originale o una copia autenticata della sentenza e delle disposizioni legali applicate; b) una dichiarazione da cui risulti la parte della condanna già scontata, com- prese le informazioni su qualsiasi detenzione provvisoria, condono di pena o altro atto riguardante l’esecuzione della condanna; c) una dichiarazione che attesti il consenso al trasferimento di cui all’articolo 3 paragrafo 1 lettera d; e d) se del caso, ogni rapporto medico o sociale sul condannato, ogni informa- zione sul suo trattamento nello Stato di condanna e ogni raccomandazione sul suo successivo trattamento nello Stato di esecuzione.
3 Prima di presentare una domanda di trasferimento o di decidere se accettare o
respingere la domanda di trasferimento, entrambe le Parti contraenti possono richie- dere i documenti o le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
Art. 9 Consenso e verifica 1 Lo Stato di condanna garantisce che il condannato che deve acconsentire al trasfe- rimento in virtù dell’articolo 3 paragrafo 1 lettera d lo faccia volontariamente e in piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tal riguardo è retta dalla legislazione dello Stato di condanna.
2 Lo Stato di condanna dà allo Stato di esecuzione la possibilità di verificare,
mediante un agente consolare o un altro agente dello Stato designato di comune accordo, che il consenso sia stato dato alle condizioni di cui al paragrafo 1.
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Art. 10 Revoca del consenso Dopo l’accordo delle Parti contraenti sul trasferimento, il consenso del condannato è irrevocabile.
Art. 11 Effetti del trasferimento per lo Stato di condanna 1 La presa in consegna del condannato da parte delle autorità dello Stato di esecu- zione sospende l’esecuzione della condanna nello Stato di condanna. 2 Se il condannato, una volta trasferito, si sottrae all’esecuzione, lo Stato di condan- na riacquista il diritto di eseguire la parte della pena che il condannato avrebbe dovuto scontare nello Stato di esecuzione. 3 Lo Stato di condanna non può più eseguire la condanna se lo Stato di esecuzione ne considera terminata l’esecuzione.
Art. 12 Effetti del trasferimento per lo Stato di esecuzione
1 Le autorità competenti dello Stato di esecuzione:
a) nella Confederazione Svizzera proseguono, immediatamente o sulla base di una decisione giudiziaria o amministrativa, l’esecuzione della condanna alle condizioni previste dall’articolo 13 paragrafo 1; oppure b) nella Repubblica del Kosovo trasformano, nell’ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, la decisione alla base della condanna in una decisione di detto Stato, sostituendo la condanna pronunciata nella Confede- razione Svizzera con una condanna prevista per il medesimo reato dal diritto della Repubblica del Kosovo, alle condizioni previste dall’articolo 13 para- grafo 2. 2 L’esecuzione della condanna è retta dal diritto dello Stato di esecuzione, che ha la competenza esclusiva di prendere le decisioni necessarie.
Art. 13 Proseguimento dell’esecuzione e conversione della condanna 1 In caso di proseguimento dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 12 paragrafo 1 lettera a, la Confederazione Svizzera è vincolata alla natura giuridica e alla durata della condanna fissate dalla Repubblica del Kosovo. Se tuttavia la natura e la durata della condanna non sono compatibili con il suo diritto o se il suo diritto lo prescrive, la Confederazione Svizzera può adattare, mediante una decisione giudiziaria o amministrativa, la condanna a una pena o misura prevista dal proprio diritto per reati della stessa natura. Quanto alla sua natura, tale pena o misura deve corrispondere per quanto possibile a quella pronunciata dalla decisione da eseguire. Quanto alla sua natura e durata, essa non può inasprire la condanna pronunciata nella Repubblica del Kosovo né eccedere la pena massima prevista dal diritto della Confederazione Svizzera. 2 In caso di conversione della condanna ai sensi dell’articolo 12 paragrafo 1 let- tera b si applica la procedura prevista dal diritto della Repubblica del Kosovo. Con- vertendo la condanna l’autorità competente:
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a) è vincolata alle constatazioni di fatto risultanti esplicitamente o tacitamente dalla sentenza pronunciata nella Confederazione Svizzera; b) non può trasformare una pena o misura privativa della libertà in una pena pecuniaria o in una multa; c) deve computare la durata globale della pena o misura privativa della libertà già scontata dal condannato; d) non può aggravare la situazione penale del condannato e non è vincolata a una pena minima eventualmente prevista dal diritto della Repubblica del Kosovo per il reato o i reati commessi. 3 Prima del trasferimento, lo Stato di esecuzione trasmette allo Stato di condanna la decisione con l’indicazione della pena.
Art. 14 Conseguenze del trasferimento
1 Una persona trasferita conformemente alle disposizioni della presente Conven-
zione non può essere nuovamente giudicata o condannata nello Stato di esecuzione per gli stessi fatti che hanno portato alla condanna nello Stato di condanna. 2 Tuttavia, la persona trasferita può essere detenuta, giudicata e condannata nello Stato di esecuzione per qualsiasi altro fatto diverso da quello che ha portato alla condanna nello Stato di condanna, a condizione che tale fatto sia punito dal diritto dello Stato di esecuzione.
Art. 15 Amnistia, commutazione della pena o grazia Ciascuno Stato può accordare l’amnistia o la commutazione della pena conforme- mente alle sue leggi, se queste ultime sono applicabili in generale. Previo consenso dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione può concedere la grazia conforme- mente alle sue leggi.
Art. 16 Revisione della sentenza Soltanto lo Stato di condanna ha il diritto di giudicare su qualsiasi ricorso per revi- sione interposto contro la sentenza.
Art. 17 Cessazione dell’esecuzione Lo Stato di esecuzione pone fine all’esecuzione della condanna non appena lo Stato di condanna l’abbia informato di qualsiasi decisione o misura che tolga carattere esecutivo alla condanna.
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Art. 18 Informazioni riguardanti l’esecuzione Lo Stato di esecuzione fornisce allo Stato di condanna informazioni riguardanti l’esecuzione della condanna: a) se ritiene terminata l’esecuzione della condanna; b) se il condannato evade prima del termine dell’esecuzione della condanna; oppure c) se lo Stato di condanna gli chiede un rapporto speciale.
Art. 19 Scorta e spese 1 Salvo decisione diversa da parte delle autorità centrali, lo Stato di condanna forni- sce la scorta al trasferimento e si assume tutte le spese connesse al trasferimento.
2 Lo Stato di esecuzione prende in consegna il condannato entro 30 giorni
dall’accordo delle Parti contraenti sul trasferimento. Se necessario, tale termine può essere prorogato su richiesta.
Art. 20 Transito 1 Se una delle due Parti contraenti trasferisce un condannato di un Paese terzo, l’altra Parte contraente collabora per facilitare il transito sul suo territorio. La Parte contra- ente che intende effettuare il trasferimento avverte previamente l’altro Stato.
2 Ciascuna Parte contraente può rifiutare di accordare il transito se:
a) il condannato è un suo cittadino; oppure b) se secondo il proprio diritto il fatto che ha portato alla condanna non costi- tuisce reato.
Art. 21 Lingua
1 Ai documenti trasmessi conformemente alla presente Convenzione va allegata una
traduzione nella lingua dello Stato a cui sono diretti.
2 L’autorità centrale indica la lingua per ogni singolo caso:
a) per la Repubblica del Kosovo: albanese o serbo; b) per la Confederazione Svizzera: tedesco, francese o italiano.
Art. 22 Esenzione dalla legalizzazione e da altre formalità Fatte salve le eccezioni previste dall’articolo 8 paragrafo 2 lettera a, i documenti trasmessi conformemente alla presente Convenzione sono esentati da qualsiasi legalizzazione o da altre formalità.
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Parte seconda: Disposizioni speciali per il trasferimento e l’assunzione dell’esecuzione della pena senza il consenso del condannato
Art. 23 Persone evase dallo Stato di condanna 1 Se un cittadino di una Parte contraente oggetto di una condanna passata in giudi- cato pronunciata nel territorio dell’altra Parte contraente tenta di sottrarsi all’esecu- zione o alla continuazione dell’esecuzione della condanna nello Stato di condanna, rifugiandosi nel territorio della prima Parte contraente prima di aver scontato la pena, lo Stato di condanna può chiedere alla prima Parte contraente di incaricarsi dell’esecuzione della condanna. 2 Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione può, prima di ricevere gli atti a sostegno della richiesta, o in attesa della decisione relativa a tale richiesta, conformemente al suo diritto interno, procedere all’arresto del condannato, o adotta- re qualsiasi altra misura idonea a garantire che esso rimanga nel suo territorio in attesa di una decisione relativa alla richiesta. Le domande in tal senso sono accom- pagnate dalle informazioni di cui all’articolo 5 paragrafo 3. L’arresto a tale titolo non può comportare un aggravamento della situazione penale del condannato. 3 Per il trasferimento dell’esecuzione della condanna non è necessario il consenso del condannato.
Art. 24 Condannati oggetto di un provvedimento di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera 1 Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione può, fatte salve le disposizioni del presente articolo, dare il proprio consenso al trasferimento di un condannato senza il consenso di quest’ultimo se la condanna pronunciata nei suoi confronti, o una decisione amministrativa presa in seguito a tale condanna, comporta una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera o qualsiasi altra misura in applicazione della quale il condannato, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna. 2 Lo Stato di esecuzione dà il proprio consenso ai sensi del paragrafo 1 solo dopo aver considerato il parere del condannato. 3 Ai fini dell’applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna fornisce allo Stato di esecuzione: a) una dichiarazione contenente il parere del condannato riguardo al suo even- tuale trasferimento; e b) una copia del provvedimento di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera o di qualsiasi altra misura in applicazione della quale il condannato, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna. 4 Ogni persona trasferita in applicazione del presente articolo non sarà perseguita, giudicata, detenuta ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o sottoposta ad altra restrizione della libertà personale, per un qualsiasi fatto, anteriore
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al trasferimento, diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva, ad ecce- zione dei seguenti casi: a) se lo Stato di condanna lo autorizza: a tale scopo viene presentata una domanda, corredata della relativa documentazione e di un verbale giudizia- rio contenente le dichiarazioni del condannato; tale autorizzazione viene data quando il reato per cui viene richiesta prevede l’estradizione conformemente alla legislazione dello Stato di condanna, o quando l’estradizione sarebbe esclusa solo in ragione dell’entità della pena; b) se, avendo avuto la possibilità di farlo, il condannato non ha lasciato, nei 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, il territorio dello Stato di esecuzione, o se vi è ritornato dopo averlo lasciato. 5 Nonostante le disposizioni del paragrafo 4, lo Stato di esecuzione può adottare le misure necessarie conformemente alla propria legislazione, ivi compreso il ricorso ad un procedimento in contumacia, ai fini dell’interruzione della prescrizione.
Parte terza: Disposizioni finali
Art. 25 Scambio di vedute Su richiesta di una Parte contraente, le Parti procedono a uno scambio di vedute sull’interpretazione, l’applicazione e l’attuazione della presente Convenzione in generale o in riferimento a un caso concreto.
Art. 26 Campo d’applicazione temporale La presente Convenzione è applicabile all’esecuzione delle condanne pronunciate sia prima sia dopo la sua entrata in vigore.
Art. 27 Entrata in vigore La presente Convenzione entra in vigore 30 giorni dopo la ricezione dell’ultima nota diplomatica che attesti l’adempimento delle condizioni previste dalle legislazioni di entrambe le Parti contraenti per l’entrata in vigore della presente Convenzione.
Art. 28 Denuncia
1 Ciascuna Parte contraente può denunciare la presente Convenzione in qualsiasi
momento mediante notifica scritta all’altra Parte contraente. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la ricezione della notificazione. 2 In caso di denuncia la presente Convenzione rimane applicabile per l’esecuzione di condanne nei confronti delle persone che sono state trasferite conformemente alle disposizioni della presente Convenzione prima della data in cui ha effetto la denun- cia.
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In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta a Pristina, il 14 maggio 2012, in due esemplari, nelle lingue tedesco, albanese, serbo e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell’inter- pretazione, fa stato il testo inglese.
Per la Per la Confederazione Svizzera: Repubblica del Kosovo: Krystyna Marty Lang Hajredin Kuçi