AS 2014 2843
Ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport
Ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo)
Modifica del 5 settembre 2014
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ordina:
I L’ordinanza del DDPS del 25 maggio 20121 su programmi e progetti per la promo- zione dello sport è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 3 3 Le attività di cui all’articolo 7 capoverso 2 OPSpo sono vietate in un’offerta G+S. Nei corsi e campi G+S della disciplina sportiva canoismo sono autorizzate le discese in acque vive, comprese quelle con grado di difficoltà superiore al II ai sensi dell’allegato 3 dell’ordinanza del 30 novembre 20122 sulle attività a rischio, se tali attività sono dirette da persone con riconoscimento valido di monitore G+S Canoi- smo che hanno frequentato un perfezionamento specifico.
Art. 7 cpv. 3
3 Per ogni giorno di campo di allenamento si devono svolgere almeno due unità di
attività G+S, una al mattino e una al pomeriggio, o una al mattino e una alla sera, o una al pomeriggio e una alla sera. In totale le attività G+S devono durare almeno quattro ore.
Art. 9 cpv. 4 4 Sull’arco di cinque mesi l’organizzatore deve svolgere in almeno cinque settimane diverse cinque attività distinte.
Art. 14 cpv. 3 3 Per ogni giorno di campo si devono svolgere almeno due unità di attività G+S, una al mattino e una al pomeriggio, o una al mattino e una alla sera, o una al pomeriggio e una alla sera. In totale le attività G+S devono durare almeno quattro ore.
2014-0423 2843
Programmi e progetti per la promozione dello sport. O del DDPS RU 2014
Art. 17 cpv. 2 2 In casi eccezionali possono partecipare alle attività della promozione G+S delle giovani leve anche bambini o giovani che non sono stati selezionati da una federa- zione sportiva nazionale.
Art. 45 cpv. 4 4 Per i campi G+S del gruppo di utenti 5 nelle discipline sportive sci, snowboard, sci di fondo e salto con gli sci, i contributi possono essere al massimo raddoppiati se i campi sono dedicati esclusivamente a una o più di queste discipline e le organizza- zioni dei settori turistico ed economico prendono misure per la promozione degli stessi.
II L’allegato 7 è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2014.
5 settembre 2014 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer
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Programmi e progetti per la promozione dello sport. O del DDPS RU 2014
Allegato 7 (art. 50 cpv. 2)
Contributi per la formazione dei quadri G+S
N. 3.1.3
3 Formazione dei quadri organizzata da federazioni sportive e istituzioni
secondo l’articolo 12 capoverso 2 OPSpo
3.1 La Confederazione versa agli organizzatori i seguenti contributi:
3.1.3 50 franchi al massimo al giorno per ogni partecipante ai corsi di
formazione per monitori G+S organizzati da istituzioni di forma- zione.
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