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AS 2014 357

Codice civile svizzero

Codice civile svizzero (Autorità parentale)

Modifica del 21 giugno 2013

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 20111, decreta:

I Il Libro primo del Codice civile2 è modificato come segue:

Art. 25 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese

Il Libro secondo del Codice civile è modificato come segue:

Art. 133 F. Figli 1 Il giudice disciplina i diritti e i doveri dei genitori secondo le dispo- I. Diritti e doveri sizioni che reggono gli effetti della filiazione. In particolare disciplina: dei genitori

1. l’autorità parentale;

2. la custodia;

3. le relazioni personali (art. 273) o la partecipazione di ciascun

genitore alla cura del figlio; e

4. il contributo di mantenimento.

2 Il giudice tiene conto di tutte le circostanze importanti per il bene del

figlio. Prende in considerazione l’istanza comune dei genitori e, per quanto possibile, il parere del figlio.

3 Può stabilire il contributo di mantenimento anche per un periodo che

va oltre la maggiore età del figlio.

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Codice civile svizzero (Autorità parentale) RU 2014

Art. 134 cpv. 2–4

2 Le condizioni per la modifica degli altri diritti e doveri dei genitori

sono rette dalle disposizioni sugli effetti della filiazione.

3 Se i genitori hanno raggiunto un accordo, l’autorità di protezione dei

minori è competente per un nuovo disciplinamento dell’autorità paren- tale e della custodia nonché per l’approvazione di un contratto di mantenimento. Negli altri casi decide il giudice cui compete la modi- fica della sentenza di divorzio.

4 Se deve decidere sulla modifica dell’autorità parentale, della custo-

dia o del contributo di mantenimento di un figlio minorenne, il giudice modifica se del caso anche le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio; negli altri casi l’autorità di prote- zione dei minori decide circa la modifica delle relazioni personali o della partecipazione alla cura del figlio.

Art. 179, titolo marginale (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 1

1 Il giudice, ad istanza di un coniuge, adatta le misure alle nuove

circostanze e se non sono più giustificate le revoca. Le disposizioni sulla modificazione delle circostanze in caso di divorzio si applicano per analogia.

Art. 270a II. Figlio di 1 Se l’autorità parentale spetta a un solo genitore, il figlio ne assume il genitori non coniugati cognome da nubile o da celibe. Se l’autorità parentale è esercitata congiuntamente, i genitori stabiliscono se il figlio porterà il cognome da nubile della madre o il cognome da celibe del padre.

2 Se l’autorità parentale congiunta è istituita dopo la nascita del primo

figlio, entro un anno dalla sua istituzione i genitori possono dichiarare all’ufficiale dello stato civile che il figlio porterà il cognome da nubile o da celibe dell’altro genitore. La dichiarazione vale per tutti i figli comuni, a prescindere dall’attribuzione dell’autorità parentale.

3 Se l’autorità parentale non spetta ad alcuno dei genitori, il figlio

assume il cognome da nubile della madre.

4 Le modifiche dell’attribuzione dell’autorità parentale non hanno

ripercussioni sul cognome. Sono fatte salve le disposizioni sul cam- biamento del nome.

Art. 275 cpv. 2

2 Se decide in merito all’autorità parentale, alla custodia o al contri-

buto di mantenimento secondo le disposizioni sul divorzio e a tutela dell’unione coniugale, il giudice disciplina anche le relazioni perso- nali.

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Art. 296 A. Principi 1 L’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio.

2 Finché minorenni, i figli sono soggetti all’autorità parentale con-

giunta del padre e della madre.

3 I genitori minorenni o sotto curatela generale non hanno autorità pa-

rentale. Raggiunta la maggiore età, ottengono l’autorità parentale. Se viene revocata la curatela generale, l’autorità di protezione dei minori decide in merito all’attribuzione dell’autorità parentale conformemen- te al bene del figlio.

Art. 297 Abis. Morte di un 1 Se era esercitata congiuntamente, alla morte di un genitore l’autorità genitore parentale spetta al genitore superstite.

2 Se muore il genitore che deteneva l’autorità parentale esclusiva, l’au-

torità di protezione dei minori trasferisce l’autorità parentale al genito- re superstite oppure nomina un tutore, scegliendo la soluzione più adatta a tutelare il bene del figlio.

Art. 298 Ater. Divorzio e 1 Nell’ambito di una procedura di divorzio o di una procedura a tutela altre procedure matrimoniali dell’unione coniugale il giudice attribuisce l’autorità parentale esclu- siva a uno dei genitori se è necessario per tutelare il bene del figlio.

2 Può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o

la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio, se non vi sono prospettive di un accordo in merito tra i genitori.

3 Invita l’autorità di protezione dei minori a nominare un tutore se né

la madre né il padre sono idonei ad assumere l’autorità parentale.

Art. 298a Aquater. Ricono- 1 Se i genitori non sono uniti in matrimonio e il padre riconosce il scimento e sentenza di figlio o se il rapporto di filiazione è stabilito per sentenza e al momen- paternità to della pronuncia l’autorità parentale congiunta non è stata ancora I. Dichiarazione comune dei disposta, l’autorità parentale congiunta viene istituita sulla base di una genitori dichiarazione comune dei genitori.

2 In tale dichiarazione i genitori confermano di:

1. essere disposti ad assumersi congiuntamente la responsabilità

del figlio; e

2. essersi accordati in merito alla custodia, alle relazioni perso-

nali o alla partecipazione alla cura del figlio e al suo contri- buto di mantenimento.

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3 Prima di rilasciare la dichiarazione, i genitori possono valersi della

consulenza dell’autorità di protezione dei minori.

4 La dichiarazione va indirizzata all’ufficio dello stato civile se i

genitori la rilasciano contestualmente al riconoscimento del figlio. Se la rilasciano successivamente, la indirizzano all’autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.

5 Fintanto che non sia stata presentata la dichiarazione, l’autorità pa-

rentale spetta esclusivamente alla madre.

Art. 298b II. Decisione 1 Se uno dei genitori si rifiuta di rilasciare la dichiarazione comune, dell’autorità di protezione dei l’altro può rivolgersi all’autorità di protezione dei minori del domicilio minori del figlio.

2 L’autorità di protezione dei minori dispone l’autorità parentale con-

giunta sempreché, per tutelare il bene del figlio, non si imponga di mantenere l’autorità parentale esclusiva della madre o di trasferirla al padre.

3 Contestualmente alla decisione sull’autorità parentale, l’autorità di

protezione dei minori disciplina anche le altre questioni litigiose. È fatta salva l’azione di mantenimento.

4 Se la madre è minorenne o sotto curatela generale, l’autorità di

protezione dei minori trasferisce l’autorità parentale al padre o nomina un tutore, scegliendo la soluzione più adatta a tutelare il bene del figlio.

Art. 298c III. Azione di Se accoglie un’azione di paternità, il giudice dispone l’autorità paren- paternità tale congiunta sempreché, per tutelare il bene del figlio, non si impon- ga di mantenere l’autorità parentale esclusiva della madre o di trasfe- rirla al padre.

Art. 298d IV. Modificazio- 1 A istanza di un genitore, del figlio o d’ufficio, l’autorità di protezio- ne delle cir- costanze ne dei minori modifica l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio.

2 Può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o

la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio.

Art. 299, titolo marginale Aquinquies. Patrigno e matrigna

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Codice civile svizzero (Autorità parentale) RU 2014

Art. 300, titolo marginale Asexies. Genitori affilianti

Art. 301 cpv. 1bis 1bis Il genitore che ha la cura del figlio può decidere autonomamente se:

1. si tratta di affari quotidiani o urgenti;

2. il dispendio richiesto per raggiungere l’altro genitore non

risulta ragionevole.

Art. 301a II. Determina- 1 L’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di zione del luogo di dimora dimora del figlio.

2 Se i genitori esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un geni-

tore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il con- senso dell’altro genitore oppure per decisione del giudice o del- l’autorità di protezione dei minori, qualora: a. il nuovo luogo di dimora si trovi all’estero; o b. la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da parte dell’altro geni- tore e sulle relazioni personali.

3 Il genitore che detiene l’autorità parentale esclusiva informa tempe-

stivamente l’altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio.

4 Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso

obbligo di informazione.

5 Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del

figlio, in merito a una modifica dell’autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei minori.

Art. 302, titolo marginale III. Educazione

Art. 303, titolo marginale IV. Educazione religiosa

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Art. 304, titolo marginale V. Rappresen- tanza

1. Verso i terzi

a. In genere

Art. 308, titolo marginale, nonché cpv. 1 e 2 II. Curatela 1 Concerne soltanto il testo francese.

2 L’autorità di protezione dei minori può conferire al curatore speciali

poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per l’accertamento della paternità, per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d’altra natura e la vigilanza delle relazioni personali.

Art. 309 Abrogato

Art. 310, titolo marginale III. Privazione del diritto di determinare il luogo di dimora

Art. 311 cpv. 1 n. 1

1 Se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o

sembrano a priori insufficienti, l’autorità di protezione dei minori priva i genitori dell’autorità parentale:

1. quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza, violenza

o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debita- mente;

Titolo finale: Dell’entrata in vigore e dell’applicazione del Codice civile Capo primo: Dell’applicazione del vecchio e del nuovo diritto

Art. 12 cpv. 4 e 5

4 Se all’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2013 l’autorità

parentale spetta a un solo genitore, l’altro genitore può, entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo diritto, chiedere all’autorità compe- tente di disporre l’autorità parentale congiunta. L’articolo 298b si applica per analogia.

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5 Il genitore che in occasione del divorzio è stato privato dell’autorità

parentale può rivolgersi individualmente al giudice competente sol- tanto se il divorzio non risale a più di cinque anni dall’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2013.

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 giugno 2013 Consiglio degli Stati, 21 giugno 2013 La presidente: Maya Graf Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

10 ottobre 2013.3

2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2014.

29 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 FF 2013 4039

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Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale federale

Art. 100 cpv. 2 lett. c

2 Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:

c. in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 19805 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell’affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 19806 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;

2. Codice di procedura civile7

Art. 299 cpv. 2 lett. a e c n. 1, 300 lett. a e 301 lett. c Concerne soltanto il testo francese.

3. Legge federale del 18 dicembre 19878 sul diritto internazionale

privato

Art. 63 cpv. 1

1 I tribunali svizzeri competenti per le azioni di divorzio o separazione

sono competenti anche a regolare gli effetti accessori. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti la protezione dei minori (art. 85).

Art. 85 cpv. 4

4 I provvedimenti adottati in uno Stato che non è parte alle Conven-

zioni menzionate nei capoversi 1 e 2 sono riconosciuti se sono stati

4 RS 173.110 5 RS 0.211.230.01 6 RS 0.211.230.02 7 RS 272 8 RS 291

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adottati o sono riconosciuti nello Stato di dimora abituale del minore o dell’adulto.

4. Codice penale9

Art. 220 Sottrazione di Chiunque sottrae o si rifiuta di restituire un minorenne alla persona minorenne che ha il diritto di stabilirne il luogo di dimora, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

9 RS 311.0

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