AS 2014 4003
AS 2014 4003
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 29 ottobre 2014
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 31 capoverso 2 dell’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole, ordina:
I L’allegato 4 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole è sosti- tuito dalla versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
29 ottobre 2014 Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann
1 RS 916.01
2014-1304 4003
O sulle importazioni agricole RU 2014
Allegato 4 (art. 31 cpv. 2)
Liberazione del contingente doganale dei cereali panificabili Quantitativo parziale del contingente doganale Periodo per l’importazione all’aliquota di dazio del contingente