AS 2014 987
Ordinanza del DFF concernente l'importazione esente dall'imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante
Ordinanza del DFF concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante
del 2 aprile 2014
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 53 capoverso 1 lettera a della legge del 12 giugno 20091 sull’IVA, ordina:
Art. 1 Esenzione dall’imposta Sono esenti dall’imposta sull’importazione: a. i regali spediti da privati domiciliati all’estero a privati domiciliati in Sviz- zera sino a un valore di 100 franchi per invio, esclusi i tabacchi manufatti e le bevande alcoliche; b. gli oggetti d’uso personale e le provviste da viaggio esenti da dazio in virtù degli articoli 63 e 64 dell’ordinanza del 1o novembre 20062 sulle dogane; c. le merci del traffico turistico ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20053 sulle dogane fino a un valore complessivo di 300 franchi per persona (limite di franchigia secondo il valore); i beni di cui alla lettera b non sono presi in considerazione per il calcolo del valore complessivo; d. i beni il cui ammontare d’imposta, per ogni decisione d’imposizione, non supera 5 franchi.
Art. 2 Concessione del limite di franchigia secondo il valore per le merci del traffico turistico 1 Il limite di franchigia secondo il valore previsto nell’articolo 1 lettera c è concesso solo per i beni che la persona importa per uso privato o come regali. È accordato alla stessa persona una sola volta al giorno. 2 Se il valore complessivo dei beni supera 300 franchi per persona, tutti i beni impor- tati sono assoggettati all’imposta.
3 Se il valore di un bene supera 300 franchi, tale bene è sempre assoggettato
all’imposta. 4 Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 3 della Convenzione del 4 giugno
19544 sulle agevolezze doganali a favore del turismo.
RS 641.204
2014-0089 987
Importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o RU 2014 il cui ammontare d’imposta è irrilevante. O del DFF
Art. 3 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del DFF dell’11 dicembre 20095 concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante è abrogata.
Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.
2 aprile 2014 Dipartimento federale delle finanze: Eveline Widmer-Schlumpf
5 RU 2009 6833