AS 2015 5319
Ordinanza commissionale sulle offerte pubbliche di acquisto
Ordinanza commissionale sulle offerte pubbliche di acquisto (Ordinanza commissionale OPA, O-COPA)
Modifica del 19 ottobre 2015 Approvata dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) il 3 dicembre 2015
La Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (Commissione) ordina:
I L’ordinanza commissionale OPA del 21 agosto 20081 è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 126, 131, 132 capoverso 3, 133 capoverso 2, 134 capoversi 3 e 5, 136 capoverso 1 e 138 della legge del 19 giugno 20152 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi),
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «società mirata» è sostituito con «società bersaglio».
Art. 1, rubrica Scopo (art. 1 e 131 lett. c LInFi)
Art. 2 Definizioni (art. 2 lett. b, c e i LInFi)
Ai sensi della presente ordinanza si intendono per: a. titoli di partecipazione: azioni, buoni di partecipazione e buoni di godi- mento; b. derivati su titoli di partecipazione: derivati su titoli di partecipazione ai sensi dell’articolo 15 dell’ordinanza FINMA del 3 dicembre 20153 sull’infrastrut- tura del mercato finanziario (OInFi-FINMA).
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Art. 3, rubrica Compito (art. 126 cpv. 3, 136 cpv. 1 e 138 cpv. 1 LInFi)
Art. 4, rubrica e cpv. 2 Deroghe (art. 131 LInFi) 2 In particolare può esonerare l’offerente dall’osservanza di singole disposizioni sulle offerte pubbliche di acquisto, se la sua offerta riguarda propri titoli di parteci- pazione e se: a. la parità di trattamento, la trasparenza, la lealtà e la buona fede sono assicu- rate; e b. non esistono sospetti di un’elusione della LInFi o di altre disposizioni legali.
Art. 5, rubrica e cpv. 2 lett. c Principio e contenuto (art. 131 lett. a LInFi)
2 L’annuncio preliminare contiene le seguenti indicazioni:
c. i titoli di partecipazione e i derivati su titoli di partecipazione oggetto dell’offerta;
Art. 6, rubrica e cpv. 2 Lingue (art. 131 lett. a e b LInFi) 2 Se l’annuncio preliminare è pubblicato o fatto circolare tra gli investitori in un’altra lingua, questa versione deve corrispondere al testo in lingua tedesca e fran- cese e anche tutti gli altri documenti dell’offerta devono essere redatti in questa lingua. I documenti dell’offerta in quest’altra lingua devono essere pubblicati con- temporaneamente.
Art. 6a e 6b Abrogati
Art. 7 Pubblicazione (art. 131 lett. a e b LInFi)
1 L’offerente pubblica l’annuncio preliminare:
a. rendendolo accessibile sul suo sito Internet o su un sito Internet dedicato all’offerta pubblica;
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b. trasmettendolo ai principali media svizzeri, alle principali agenzie di stampa attive in Svizzera nonché ai principali media elettronici che diffondono informazioni borsistiche (fornitori di informazioni); e c. trasmettendolo alla Commissione. 2 L’annuncio preliminare deve essere pubblicato almeno 90 minuti prima dell’inizio o dopo la fine delle negoziazioni della borsa presso la quale sono quotati i titoli di partecipazione della società bersaglio. 3 I destinatari dell’offerta devono poter accedere all’annuncio preliminare sul sito Internet dell’offerente o su un sito Internet dedicato all’offerta pubblica fino all’esecuzione dell’offerta.
4 La Commissione riproduce l’annuncio preliminare sul suo sito Internet.
5 Unitamente all’annuncio preliminare bisogna comunicare alla Commissione il
nome del rappresentante della società in Svizzera.
6 Sono fatte salve le disposizioni sulla pubblicità ad hoc.
Art. 8 Effetti (art. 131 lett. a LInFi) 1 Entro le sei settimane che seguono l’annuncio preliminare, l’offerente deve pubbli- care un prospetto dell’offerta che soddisfi le condizioni di tale annuncio. Sempre che interessi preponderanti lo giustifichino, la Commissione può prorogare questo ter- mine, segnatamente quando l’offerente deve ottenere un’autorizzazione da parte di un’autorità, in particolare da un’autorità in materia di concorrenza. 2 Il prospetto dell’offerta può essere modificato rispetto all’annuncio preliminare solo se le modifiche sono nel complesso favorevoli ai destinatari (p. es. aumento del prezzo dell’offerta, soppressione di condizioni).
3 Il momento della pubblicazione dell’annuncio preliminare è determinante per:
a. il calcolo del prezzo minimo (art. 135 cpv. 2 LInFi; art. 9 cpv. 6 della pre- sente ordinanza); b. l’obbligo di dichiarazione delle transazioni (art. 134 LInFi; art. 38–43 della presente ordinanza); c. i provvedimenti di difesa della società bersaglio (art. 132 cpv. 2 e 3 LInFi; art. 35–37 della presente ordinanza); d. l’obbligo dell’offerente di osservare il Best Price Rule (art. 10); e. il calcolo del termine secondo l’articolo 19 capoverso 1 lettera g.; f. l’obbligo di offrire un’alternativa in contanti (art. 9a).
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Art. 9 Principio della parità di trattamento (art. 127 cpv. 2 e 131 lett. c LInFi) 1 Il principio della parità di trattamento si applica a tutte le categorie di titoli di partecipazione e a tutti i derivati su titoli di partecipazione cui l’offerta si riferisce. 2 L’offerta deve estendersi a tutte le categorie di titoli di partecipazione quotati della società bersaglio. Se l’offerta si estende inoltre a titoli di partecipazione non quotati della società bersaglio o a derivati su titoli di partecipazione, il principio della parità di trattamento si applica anche ad essi. 3 L’offerente deve badare che sia garantito un adeguato rapporto tra i prezzi offerti per i differenti titoli di partecipazione e derivati su titoli di partecipazione. 4 L’offerta deve estendersi anche a titoli di partecipazione provenienti da derivati su titoli di partecipazione sino alla fine del termine suppletivo (art. 14 cpv. 5), ma non necessariamente ai derivati su titoli di partecipazione stessi. 5 Se l’offerta riguarda titoli di partecipazione il cui acquisto non esigerebbe l’obbligo di sottoporre un’offerta, l’offerente può fissare liberamente il prezzo dell’offerta. Al riguardo deve badare che sia garantito un adeguato rapporto tra i prezzi offerti per i differenti titoli di partecipazione e derivati su titoli di partecipazione. Se non può soddisfare tutte le dichiarazioni di accettazione, l’offerente le deve prendere in considerazione proporzionalmente. 6 Se riguarda titoli di partecipazione il cui acquisto esigerebbe l’obbligo di sotto- porre un’offerta (offerta di cambiamento di controllo), l’offerta deve estendersi a tutti i titoli di partecipazione quotati della società bersaglio. Il prezzo dell’offerta deve essere conforme alle regole sull’offerta obbligatoria, ad eccezione dell’arti- colo 45 capoverso 2 OInFi-FINMA4.
Art. 9a, rubrica Offerte di permuta volontarie (art. 127 cpv. 2 e 131 lett. c LInFi)
Art. 9b, rubrica Valore dell’alternativa in contanti (art. 127 cpv. 2 e 131 lett. c LInFi)
Art. 10, rubrica e cpv. 2 Best Price Rule (art. 127 cpv. 2 e 131 lett. c LInFi) 2 Il Best Price Rule si applica anche all’acquisto di derivati su titoli di partecipazione e a offerte riguardanti derivati su titoli di partecipazione.
4 RS 958.111
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Art. 11, rubrica e cpv. 1 Operazioni effettuate d’intesa o come gruppi organizzati (art. 127 cpv. 3 e 131 lett. f LInFi) 1 Alle persone che, in vista di un’offerta, agiscono d’intesa o come gruppo organiz- zato con l’offerente si applica per analogia l’articolo 12 capoverso 1 OInFi- FINMA5.
Art. 12, rubrica Obblighi delle persone che collaborano con l’offerente (art. 127 cpv. 3 e 131 lett. f LInFi)
Art. 13, rubrica e cpv. 1 Condizioni dell’offerta (art. 131 lett. b LInFi) 2 In caso di interesse giustificato da parte dell’offerente, l’offerta può essere subor- dinata a condizioni. Alle offerte obbligatorie si applica l’articolo 38 OInFi-FINMA6.
Art. 14, rubrica e cpv. 2 Durata dell’offerta (art. 130 cpv. 2 e 131 lett. e LInFi) 2 Di regola il termine di carenza è di dieci giorni di borsa a decorrere dalla pubbli- cazione del prospetto dell’offerta. Esso può essere prolungato o ridotto dalla Com- missione.
Art. 15, rubrica Modifica dell’offerta (art. 131 lett. e LInFi)
Art. 16, rubrica Termine di recesso in caso di offerta vietata (art. 129 e 131 lett. b LInFi)
Art. 17, rubrica Principi (art. 127 cpv. 1 e 131 lett. b LInFi)
Art. 18 Pubblicazione del prospetto dell’offerta L’offerente pubblica il prospetto dell’offerta secondo gli articoli 6 e 7.
5 RS 958.111 6 RS 958.111
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Art. 19, rubrica, cpv. 1 lett. g e 2 Informazioni sull’offerente (art. 127 cpv. 1 e 131 lett. b LInFi)
1 Il prospetto dell’offerta contiene le seguenti informazioni:
g. il numero dei titoli di partecipazione della società bersaglio e dei derivati su titoli di partecipazione riferiti a tali titoli acquistati o venduti dall’offerente nei dodici mesi precedenti l’offerta, con indicazione del prezzo più elevato degli acquisti. 2 Per le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere f e g, i derivati su titoli di partecipa- zione e le indicazioni secondo l’articolo 22 capoversi 2 e 3 OInFi-FINMA7 devono essere presentati separatamente.
Art. 20, rubrica Informazioni sul finanziamento dell’offerta (art. 127 cpv. 1 e 131 lett. b LInFi)
Art. 21, rubrica Informazioni sull’oggetto e sul prezzo dell’offerta (art. 127 cpv. 1 e 131 lett. b LInFi) 1 Il prospetto dell’offerta contiene dati riguardanti il capitale della società bersaglio e indica i titoli di partecipazione nonché i derivati su titoli di partecipazione che sono oggetto dell’offerta; in caso di offerta parziale, esso indica anche il numero massimo di titoli di partecipazione e derivati su titoli di partecipazione che dovrebbero essere acquistati. 2 Il prospetto indica il prezzo offerto per titolo di partecipazione e derivato su titoli di partecipazione, oppure, in caso di un’offerta pubblica di permuta, il tasso di conversione.
Art. 22 Offerta concernente diverse categorie di titoli di partecipazione e derivati su titoli di partecipazione (art. 127 cpv. 1 e 131 lett. b LInFi) 1 Il prospetto dell’offerta precisa come sono stati stabiliti i rapporti tra i prezzi e il tasso di conversione delle diverse categorie di titoli di partecipazione e derivati su titoli di partecipazione.
2 Il controllore deve attestare l’adeguatezza di questi rapporti.
Art. 23, rubrica Informazioni sulla società bersaglio (art. 127 cpv. 1 e 131 lett. b LInFi)
7 RS 958.111
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Art. 24, rubrica e cpv. 6 Informazioni supplementari in caso di offerte pubbliche di permuta (art. 127 cpv. 1 e 131 lett. b LInFi) 6 In caso di offerta di permuta di valori mobiliari non quotati in borsa o il cui mer- cato è illiquido, il prospetto dell’offerta deve contenere una valutazione dei valori mobiliari offerti in permuta (art. 46 OInFi-FINMA8).
Art. 25, rubrica Ulteriori informazioni (art. 127 cpv. 1 e 131 lett. b LInFi)
Art. 26 Controllore (art. 128 e 131 lett. d LInFi) 1 I commercianti di valori mobiliari e le società di revisione abilitate a controllare i commercianti di valori mobiliari (art. 9a cpv. 1 della legge del 16 dicembre 20059 sui revisori) sono autorizzati a verificare le offerte. 2 Il controllore deve essere indipendente dall’offerente, dalla società bersaglio e dalle persone che agiscono d’intesa con essi.
Art. 27, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva Compiti del controllore prima della pubblicazione dell’offerta (art. 128 e 131 lett. d LInFi)
1 Il controllore verifica prima della pubblicazione dell’offerta se il prospetto
dell’offerta è conforme alla LInFi e alle ordinanze nonché a eventuali decisioni della Commissione in relazione all’offerta. Esso verifica in particolare:
Art. 28, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva e lett. a Compiti del controllore dopo la pubblicazione dell’offerta (art. 128 e 131 lett. d LInFi) 1 Dopo la pubblicazione dell’offerta il controllore verifica se le disposizioni della LInFi e delle ordinanze nonché delle eventuali decisioni della Commissione in relazione all’offerta sono state rispettate per tutta la durata dell’offerta. Esso verifica in particolare: a. le dichiarazioni delle transazioni secondo l’articolo 134 LInFi;
8 RS 958.111 9 RS 221.302
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Art. 29, rubrica e cpv. 2 Cooperazione con la Commissione (art. 128 e 131 lett. d LInFi) 2 Se il controllore ha motivo di pensare che la LInFi, le ordinanze o eventuali deci- sioni della Commissione in relazione all’offerta siano state violate dopo la pubblica- zione dell’offerta, lo deve segnalare immediatamente alla Commissione e le presenta un rapporto speciale.
Art. 30, rubrica e cpv. 4 Principi (art. 132 cpv. 1 e 3 LInFi) 4 Il rapporto comprende una motivazione chiara e indica tutti gli elementi essenziali che hanno influenzato la presa di posizione del consiglio di amministrazione. Esso indica il rapporto dei voti.
Art. 31, rubrica e cpv. 2 Informazioni particolari (art. 132 cpv. 1 e 3 LInFi) 2 Il rapporto indica, all’occorrenza, i provvedimenti di difesa che la società bersaglio intende prendere o che ha già preso e le deliberazioni che sono state prese dall’assemblea generale in applicazione dell’articolo 132 capoverso 2 LInFi.
Art. 32, rubrica Conflitti di interessi (art. 132 cpv. 1 e 3 LInFi)
Art. 33 Pubblicazione del rapporto
1 Il rapporto può essere pubblicato nel prospetto dell’offerta.
2 Se non è pubblicato nel prospetto dell’offerta, la società bersaglio pubblica il rapporto al più tardi il quindicesimo giorno di borsa che segue la pubblicazione del prospetto dell’offerta.
3 Si applicano gli articoli 6 e 7.
4 I capoversi 1 e 2 si applicano anche alla pubblicazione delle aggiunte al rapporto.
Art. 34 Modifica dell’offerta (art. 132 cpv. 1 e 3 LInFi)
1 Un’aggiunta al rapporto del consiglio d’amministrazione deve essere pubblicata
dopo ogni modifica dell’offerta. Questa aggiunta può essere breve.
2 L’aggiunta può essere pubblicata con l’offerta modificata.
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3 Se l’aggiunta non viene pubblicata con l’offerta modificata, la società bersaglio la pubblica entro otto giorni di borsa dalla pubblicazione del prospetto dell’offerta.
4 Si applicano gli articoli 6 e 7.
Art. 35, rubrica Obbligo di notifica (art. 132 cpv. 2 e 3 LInFi)
Art. 36, rubrica, cpv. 2 lett. e e 3 Provvedimenti di difesa illeciti (art. 132 cpv. 2 LInFi) 2 La società bersaglio agisce in modo illecito, quando in assenza di una delibera- zione dell’assemblea generale: e. vende o acquista titoli di partecipazione propri o valori mobiliari della socie- tà i cui valori mobiliari sono offerti in permuta, nonché derivati basati su di essi; 3 Le transazioni ai sensi del capoverso 2 lettere e ed f sono ammesse, se risultano:
a. da un programma di partecipazione dei collaboratori; oppure b. dall’adempimento di impegni relativi a derivati assunti prima della pubblica- zione dell’offerta.
Art. 37 Provvedimenti di difesa inammissibili (art. 132 cpv. 3 lett. b LInFi)
I provvedimenti di difesa che violano in modo manifesto il diritto societario costitui- scono provvedimenti inammissibili ai sensi dell’articolo 132 capoverso 3 lettera b LInFi.
Art. 38 Dichiarazione delle parti (art. 134 cpv. 1 e 2 LInFi) 1 Dal momento della pubblicazione dell’offerta sino allo spirare del termine supple- tivo tutte le parti coinvolte nella procedura dichiarano alla Commissione e al compe- tente organo per la pubblicità: a. tutte le transazioni effettuate dalle parti su titoli di partecipazione della società bersaglio e sui derivati su titoli di partecipazione basati su di essi; b. in caso di un’offerta pubblica di permuta, anche tutte le transazioni sui valori mobiliari offerti in permuta e sui derivati su titoli di partecipazione basati su di essi.
2 Lo stesso obbligo di dichiarazione incombe a chiunque agisca d’intesa con
l’offerente (art. 11).
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Art. 39 Obbligo di dichiarazione degli azionisti principali (art. 134 cpv. 1–3 e 5 LInFi)
Sottostà all’obbligo di dichiarazione anche: a. chiunque detiene direttamente o indirettamente una partecipazione di almeno il 3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, della società bersaglio o della società, i cui valori mobiliari sono offerti in permuta; b. chiunque agisce d’intesa con terzi ai sensi dell’articolo 12 OInFi-FINMA10 e detiene quindi una partecipazione di almeno il 3 per cento ai sensi della let- tera a.
Art. 40 Applicazione dell’OInFi-FINMA (art. 134 LInFi)
Gli articoli 10–19 OInFi-FINMA11 si applicano per analogia all’obbligo di dichiara- zione previsto nel presente capitolo.
Art. 41 Contenuto della dichiarazione (art. 134 cpv. 5 LInFi)
La dichiarazione deve essere fatta quotidianamente e per ogni transazione contiene le indicazioni seguenti: a. oggetto della transazione (titoli di partecipazione o derivati su titoli di parte- cipazione con le indicazioni di cui all’art. 22 OInFi-FINMA12); b. genere della transazione (acquisto, alienazione, prestiti su titoli e operazioni simili, esercizio di derivati su titoli di partecipazione ecc.); c. prezzo; d. ora della chiusura; e. esecuzione in borsa o fuori borsa e identità del commerciante di valori mobi- liari; f. genere e numero di tutti i titoli di partecipazione o derivati su titoli di parte- cipazione e dei diritti di voto ad essi legati, detenuti alla fine della giornata dalla persona assoggettata all’obbligo di dichiarazione.
Art. 42, rubrica Momento della dichiarazione (art. 134 cpv. 5 LInFi)
10 RS 958.111 11 RS 958.111 12 RS 958.111
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Art. 43, rubrica Pubblicazione (art. 131 lett. c e 134 LInFi)
Art. 44 Pubblicazione dell’esito intermedio (art. 130 e 131 lett. c LInFi) 1 Il primo giorno di borsa che segue lo spirare dell’offerta l’offerente pubblica l’annuncio provvisorio dell’esito intermedio determinato nel modo più esatto possi- bile. Egli trasmette questo annuncio al competente organo per la pubblicità. 2 L’offerente pubblica l’annuncio definitivo dell’esito intermedio al più tardi il quarto giorno di borsa dopo lo spirare dell’offerta.
3 L’annuncio dell’esito intermedio deve indicare:
a. il numero di titoli di partecipazione offerti all’offerente nel quadro dell’offerta: in cifre assolute e in percento dei titoli di partecipazione cui si riferisce l’offerta (tasso di esito positivo); b. la partecipazione globale dell’offerente alla società bersaglio allo spirare dell’offerta (diritti di voto – esercitabili o no – e capitale): in percento di tutti i titoli di partecipazione della società bersaglio (tasso di partecipazione). 4 Queste indicazioni devono essere pubblicate per ogni categoria di titoli di parteci- pazione e ogni derivato su titoli di partecipazione cui si estende l’offerta nonché per il capitale globale.
5 Gli articoli 6 e 7 si applicano alla pubblicazione dell’esito intermedio.
Art. 45, rubrica Offerta condizionale (art. 130 e 131 lett. c LInFi)
Art. 46, rubrica Termine suppletivo (art. 130 cpv. 2 e 131 lett. c LInFi)
Art. 47, rubrica e cpv. 2 Pubblicazione dell’esito finale (art. 130 e 131 lett. c LInFi)
2 Per il resto si applicano gli articoli 6, 7 e 44.
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Art. 48, rubrica e cpv. 3, frase introduttiva Principi in caso di diverse offerte (art. 133 LInFi) 3 Se le disposizioni relative al prezzo minimo si applicano all’offerta concorrente, il corso della borsa secondo l’articolo 135 capoverso 2 LInFi corrisponde al corso medio ponderato in funzione del volume delle chiusure borsistiche degli ultimi
60 giorni prima:
Art. 49, rubrica Parità di trattamento degli offerenti da parte della società bersaglio (art. 133 LInFi)
Art. 50, rubrica e cpv. 2bis Pubblicazione (art. 133 LInFi) 2bis Si applicano gli articoli 6–7.
Art. 51, rubrica Effetti (art. 133 LInFi)
Art. 52, rubrica Modifica dell’offerta iniziale e dell’offerta concorrente (art. 133 LInFi)
Art. 53, rubrica (art. 131 lett. a LInFi)
Art. 54, rubrica Delegazioni (art. 126 cpv. 1 e 5, 131 lett. g LInFi)
Art. 55, rubrica e cpv. 4, frase introduttiva Segretariato (art. 126 cpv. 1 e 131 lett. g LInFi) 4 Il segretariato può rilasciare informazioni sull’interpretazione della LInFi e delle disposizioni di ordinanze che disciplinano il settore delle offerte pubbliche di acqui- sto, qualora la persona interessata:
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Art. 56, rubrica e cpv. 4 Parti (art. 126 cpv. 1 e 5, 131 lett. g, 139 cpv. 2 e 3 LInFi)
4 La partecipazione secondo il capoverso 3 deve essere detenuta:
a. nelle procedure concernenti la verifica dell’offerta (art. 59 e 60): dal mo- mento della pubblicazione dell’annuncio preliminare o, se non è stato pub- blicato nessun annuncio preliminare, dal momento della pubblicazione del prospetto dell’offerta; b. in tutte le altre procedure (art. 61): dal momento della pubblicazione della prima decisione.
Art. 57, rubrica e cpv.1, 1bis e 3 Richiesta di un azionista qualificato (art. 139 cpv. 3 LInFi) 1 La richiesta di un azionista qualificato di ottenere la qualità di parte deve essere presentata alla Commissione entro cinque giorni di borsa: a. dalla pubblicazione del prospetto dell’offerta o, se l’offerta è oggetto di una prima decisione della Commissione pubblicata prima del prospetto dell’offerta, dalla pubblicazione della decisione; oppure b. in tutte le altre procedure dal momento della pubblicazione della prima deci- sione (art. 61). 1bis La pubblicazione sul sito Internet della Commissione determina l’inizio della decorrenza del termine.
3 Concerne soltanto il testo francese
Art. 58, rubrica e cpv.1 Opposizione di un azionista qualificato (art. 126 cpv. 1 e 5, 131 lett. g LInFi)
1 Un azionista qualificato che sinora non ha preso parte alla procedura può fare
opposizione presso la Commissione: a. contro la prima decisione della Commissione relativa all’offerta: entro cin- que giorni di borsa dalla pubblicazione di tale decisione; b. in tutte le altre procedure (art. 61): entro cinque giorni di borsa dalla pubbli- cazione della decisione.
Art. 59, rubrica Verifica preliminare dell’offerta (art. 126 cpv. 1 e 5, 131 lett. g LInFi)
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Art. 60, rubrica Verifica successiva dell’offerta (art. 126 cpv. 1 e 5, 131 lett. g LInFi)
Art. 61 Altre procedure (art. 131 lett. g e 136 cpv. 1 LInFi; art. 41 OInFi-FINMA13) 1 In tutte le altre procedure, in particolare se viene inoltrata alla Commissione una richiesta di concessione di una deroga all’obbligo di presentare un’offerta o una richiesta di constatazione di non esistenza di tale obbligo oppure se essa verifica d’ufficio una simile questione, la Commissione avvia una procedura e invita le parti a prendere posizione. 1bis Prima della notifica della decisione, la società bersaglio può presentare una presa di posizione del suo consiglio di amministrazione che intende pubblicare contempo- raneamente alla decisione della Commissione.
2 La Commissione emana una decisione e la pubblica sul suo sito Internet.
3 La società bersaglio pubblica:
a. l’eventuale presa di posizione del suo consiglio di amministrazione (presa di posizione); b. il dispositivo della decisione della Commissione; e c. il termine e le condizioni nei quali un azionista qualificato può fare opposi- zione contro la decisione della Commissione.
4 Gli articoli 6–7 si applicano alla pubblicazione.
Art. 62, rubrica Denuncia (art. 126 cpv. 1 e 131 lett. g LInFi)
Art. 63, rubrica e cpv.4 e 5 Principi di procedura (art. 126 cpv. 1 e 5, 131 lett. g, 139 cpv. 4 e 5 LInFi) 4 Il presidente della Commissione o il presidente della delegazione può convocare le parti e il controllore dell’offerta, che verifica l’offerta, ai fini di una trattativa. È tenuto un verbale della trattativa. Esso è trasmesso ai partecipanti. 5 Gli articoli 139 capoverso 5 LInFi e 8 OInFi-FINMA14 si applicano alle particola- rità dello scambio di lettere.
13 RS 958.111 14 RS 958.111
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Art. 64, rubrica Segreto d’ufficio (art. 126 cpv. 1 e 5, 131 lett. g LInFi)
Art. 65, rubrica Pubblicazioni (art. 126 cpv. 1 e 5, 131 lett. g LInFi)
Art. 66, rubrica Lingue (art. 126 cpv. 1 e 5, 131 lett. g LInFi)
Art. 67, rubrica e cpv. 1 Termini (art. 126 cpv. 1 e 131 lett. g LInFi)
1 Per il calcolo dei termini si applica l’articolo 9 OInFi-FINMA15.
Art. 68 Impugnabilità delle decisioni (art. 140 LInFi)
Le decisioni della Commissione possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) conformemente all’articolo 140 LInFi.
Art. 69 Abrogato
Art. 70, rubrica Regolamento (art. 126 cpv. 1 e 131 lett. g LInFi)
Art. 71, rubrica Diritto previgente: abrogazione (art. 126 cpv. 1 e 131 lett. g LInFi)
Art. 72, rubrica Entrata in vigore (art. 126 cpv. 1 e 131 lett. g LInFi)
15 RS 958.111
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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
3 dicembre 2015 Commissione delle offerte pubbliche di acquisto: Il presidente, Luc Thévenoz
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