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AS 2016 247

Ordinanza sugli esplosivi

Ordinanza sugli esplosivi (OEspl)

Modifica del 25 novembre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 novembre 20001 sugli esplosivi è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni 1 In tutta l’ordinanza le categorie «1», «2», «3» e «4» sono sostituite rispettiva- mente con «F1», «F2», «F3» e «F4».

2 Concerne soltanto il testo francese

Art. 1a cpv. 1 lett. e ed ebis nonché 2

1 Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

e. messa a disposizione sul mercato: la fornitura di esplosivi o pezzi pirotecnici per la distribuzione o l’uso nel mercato svizzero nel quadro di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; i fuochi d’artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio, a cui è stata rilasciata un’autorizzazione di fab- bricazione, non sono considerati come messi a disposizione sul mercato svizzero; ebis. immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato svizzero di esplosivi o pezzi pirotecnici;

1 RS 941.411

2014-3422 247

Esplosivi. O RU 2016

2 Per il resto, si applicano le definizioni degli articoli 2 della direttiva 2014/28/UE 2, 3 della direttiva 2013/29/UE3 e 2 della direttiva 2008/43/CE4. In luogo delle defini- zioni di cui all’articolo 2 punti 15–17 della direttiva 2014/28/UE e all’articolo 3 punti 14–16 della direttiva 2013/29/UE si applicano le definizioni della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti e di accreditamento. Si applicano inoltre le equivalenze terminologiche riportate nell’allegato 15.

Art. 4 Materie e mezzi d’innesco messi a disposizione sul mercato per scopi diversi dal brillamento I requisiti di cui agli articoli 8–23 non sono applicabili alle materie giusta l’artico- lo 2 e ai mezzi d’innesco che sono messi a disposizione sul mercato per scopi diversi dal brillamento.

Art. 7a Obblighi 1 Gli obblighi degli operatori economici sono disciplinati dagli articoli 5–8 e dagli allegati II e III, cui fanno riferimento, della direttiva 2014/28/UE5 nonché dagli articoli 8, 12 e 13 e dagli allegati I e II, cui fanno riferimento, della direttiva 2013/29/UE6, sempreché non derivino dalla presente ordinanza. L’UCEP svolge la funzione di autorità nazionale competente. 2 L’obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Le eventuali marcature CE già apposte possono essere mantenute sempreché siano conformi alle norme del- l’UE. 3 Un importatore o un distributore è considerato un fabbricante ai sensi della pre- sente ordinanza ed è soggetto agli obblighi del fabbricante quando: a. immette sul mercato esplosivi o pezzi pirotecnici con il proprio nome o mar- chio commerciale; o b. modifica gli esplosivi o i pezzi pirotecnici già immessi sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni della presente ordinanza.

2 Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione), versione della GU L 96 del 29.3.2014, pag. 1. 3 Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione), versione della GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27. 4 Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e traccia- bilità degli esplosivi per uso civile, GU L 94 del 5.4.2008, pag. 8; modificata da ultimo dalla direttiva 2012/4/UE, GU L 50 del 23.2.2012, pag. 18.

5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1a cpv. 2.

6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1a cpv. 2.

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Art. 8, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. a Condizioni per la messa a disposizione sul mercato

1 Gli esplosivi possono essere messi a disposizione sul mercato se:

a. sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II della direttiva 2014/28/UE7;

Art. 10 Norme tecniche Le norme tecniche atte a concretare i requisiti essenziali di cui all’allegato II della direttiva 2014/28/UE8 sono definite conformemente all’articolo 6 della legge del 12 giugno 20099 sulla sicurezza dei prodotti. L’UCEP definisce queste norme d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

Art. 11 cpv. 1 e 4 1 Chi mette a disposizione sul mercato esplosivi deve poter esibire una dichiarazione di conformità dalla quale risulta che gli esplosivi sono conformi ai requisiti essenzia- li di cui all’allegato II della direttiva 2014/28/UE10. 4 La dichiarazione di conformità deve poter essere esibita per dieci anni dall’ultima data di immissione sul mercato del prodotto.

Art. 12 cpv. 1 1 La prova della conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato II della direttiva 2014/28/UE11 è considerata fornita quando l’esplosivo è stato certificato conforme da un organismo preposto alla valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 15.

Art. 14 Procedure di valutazione della conformità Per dimostrare la conformità degli esplosivi ai requisiti essenziali deve essere ese- guita una delle seguenti procedure di cui all’allegato III della direttiva 2014/28/UE12: a. esame UE del tipo (modulo B), in relazione con una delle seguenti procedure a scelta:

1. conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a

prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali (modulo C2),

2. conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di

produzione (modulo D),

7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1a cpv. 2.

8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1a cpv. 2.

9 RS 930.11

10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1a cpv. 2.

11 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1a cpv. 2.

12 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1a cpv. 2.

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3. conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del prodotto (modu-

lo E),

4. conformità al tipo basata sulla verifica sul prodotto (modulo F); o

b. conformità basata sulla verifica dell’unità (modulo G).

Art. 16 cpv. 1 1 L’UCEP controlla a caso e a intervalli irregolari se gli esplosivi messi a disposi- zione sul mercato soddisfano i requisiti di conformità della presente ordinanza. A tal fine collabora con gli organi esecutivi cantonali e può fare capo a esperti.

Art. 17, rubrica, nonché cpv. 1 e 3 Provvedimenti in caso di non conformità degli esplosivi 1 Se, in base a informazioni ricevute, conclude che esplosivi messi a disposizione sul mercato non soddisfano i requisiti della presente ordinanza, l’UCEP ingiunge al fabbricante o all’importatore di rendere detti esplosivi conformi alle prescrizioni, minacciando il loro ritiro dal commercio in caso di non ottemperanza.

3 L’UCEP è competente per fornire l’assistenza amministrativa internazionale.

Informa in particolare la Commissione europea e gli Stati membri dell’UE dei provvedimenti adottati sulla base del presente articolo. Le restrizioni previste dal- l’articolo 22 LOTC sono applicabili.

Art. 24, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. a Condizioni per la messa a disposizione sul mercato

1 I pezzi pirotecnici possono essere messi a disposizione sul mercato se:

a. sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 2013/29/UE13;

Art. 25 Norme tecniche Le norme tecniche atte a concretare i requisiti essenziali di cui all’allegato I della direttiva 2013/29/UE14 sono definite conformemente all’articolo 6 della legge del 12 giugno 200915 sulla sicurezza dei prodotti. L’UCEP definisce queste norme d’intesa con la SECO.

Art. 25a Procedure di valutazione della conformità Per dimostrare la conformità dei pezzi pirotecnici ai requisiti essenziali deve essere eseguita una delle seguenti procedure di cui all’allegato II della direttiva 2013/29/UE16:

13 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1a cpv. 2.

14 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1a cpv. 2.

15 RS 930.11

16 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1a cpv. 2.

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a. esame UE del tipo (modulo B), in relazione con una delle seguenti procedure a scelta:

1. conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a

prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali (modulo C2),

2. conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di

produzione (modulo D),

3. conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto

(modulo E); b. conformità basata sulla verifica dell’unità (modulo G); o c. conformità basata sulla garanzia totale di qualità (modulo H), nella misura in cui la procedura riguardi fuochi d’artificio della categoria F4.

Art. 25b Altre disposizioni applicabili Gli articoli 11–13 e 15–17 si applicano per analogia.

Art. 27 cpv. 1 1 Le autorizzazioni per la fabbricazione di esplosivi, di pezzi pirotecnici e di polvere da sparo sono rilasciate dall’UCEP.

Art. 31 cpv. 1 1 Le autorizzazioni per l’importazione di esplosivi, di pezzi pirotecnici e di polvere da sparo sono rilasciate dall’UCEP.

Art. 39 cpv. 2 2 Per valutare la conformità con i requisiti di cui agli articoli 8–25b, l’UCEP può esigere dal richiedente ulteriori informazioni e documenti tecnici.

Art. 52 cpv. 7

7 Non necessitano di un permesso d’uso di pezzi pirotecnici le persone:

a. operanti nel settore dell’industria automobilistica o aeronautica che, nel qua- dro della loro attività professionale, montano, lavorano, riparano o smontano pezzi pirotecnici della categoria P2; e b. che, sulla base della propria formazione professionale, hanno acquisito le necessarie conoscenze specialistiche.

Art. 79 cpv. 1 1 La porta presenta una solida serratura con doppio chiavistello. Può essere munita sia di serratura interna a doppia mappa, sia di serratura esterna a doppio cilindro sufficientemente blindata oppure di una serratura di nuova generazione che garanti-

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sca una sicurezza equivalente. Il congegno di azionamento dei chiavistelli è amovi- bile oppure ha un punto di rottura prestabilito.

Art. 86 cpv. 1 e 1bis 1 I pezzi pirotecnici della categoria P2 sono depositati e custoditi secondo le prescri- zioni in materia di pezzi pirotecnici (art. 87–89). 1bis L’UCEP può anche chiedere che determinati pezzi pirotecnici siano depositati e custoditi secondo le prescrizioni in materia di esplosivi (art. 74–84). Se del caso, può autorizzare senza limiti di tempo la loro custodia in contenitori per esplosivi (art. 84) fino a un contenuto massimo di 25 kg di peso netto di sostanze o materie esplosive.

Art. 108 cpv. 3 3 I pezzi pirotecnici possono essere distrutti unicamente da fabbricanti e persone appositamente formate. Gli operatori economici sono tenuti a riprendere i pezzi pirotecnici e a consegnarli ai fini della loro distruzione a una persona competente ai sensi del presente capoverso.

Art. 115 cpv. 1 1 Per decisioni concernenti i provvedimenti adottati in caso di non conformità degli esplosivi o dei pezzi pirotecnici (art. 17 e 25b), la tassa riscossa è compresa tra 100 e

5000 franchi.

Art. 117f cpv. 2 lett. d 2 Su richiesta, l’UCEP può trasmettere dati registrati nella banca dati in particolare alle seguenti autorità, nella misura in cui esse ne abbiano bisogno per adempiere i loro compiti legali e siano autorizzate a trattarli: d. alla SEFRI.

Art. 119a cpv. 2, frase introduttiva 2 I pezzi pirotecnici possono essere messi a disposizione sul mercato conformemente ai requisiti del diritto anteriore fino all’entrata in vigore delle condizioni di cui all’articolo 24 sulla messa a disposizione sul mercato di pezzi pirotecnici e alla pubblicazione delle norme tecniche secondo l’articolo 25, ovvero al massimo fino al:

Art. 119c Disposizione transitoria concernente le etichette dei pezzi pirotecnici Le etichette dei pezzi pirotecnici recanti la vecchia denominazione delle categorie (1–4) sono ammesse sul mercato al massimo fino al 31 gennaio 2026.

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II

1 Gli allegati 8.1, 10.1 e 10.2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 Gli allegati 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 e 13 sono abrogati.

3 L’allegato 15 è sostituito dalla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2016.

25 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato 8.1 (art. 75 cpv. 4)

Depositi o magazzini in cemento armato

Soletta e pareti esterne, pavimento e armatura Soletta e pareti esterne: calcestruzzo secondo SN EN 206-1, C25/30, XC4 (CH), XF1 (CH), CI 0.20 (norma SIA 262) Pavimento: calcestruzzo secondo SN EN 206-1, C20/25, XC4 (CH), XF1 (CH), CI 0.20 (norma SIA 262) Armatura: B500B (norma SIA 262) diametro minimo 10 mm larghezza maglia massimo 10 cm (anche rete)

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Allegato 10.1 (art. 83 cpv. 1)

Armadi per esplosivi

Soletta e pareti esterne, pavimento e armatura Soletta e pareti esterne: calcestruzzo secondo SN EN 206-1, C25/30, XC4 (CH), XF1 (CH), CI 0.20 (norma SIA 262) Pavimento: calcestruzzo secondo SN EN 206-1, C20/25, XC4 (CH), XF1 (CH), CI 0.20 (norma SIA 262) Armatura: B500B (norma SIA 262) diametro minimo 10 mm larghezza maglia massimo 10 cm (anche rete)

In superficie ricoperto di terra oppure in roccia compatta

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Allegato 10.2 (art. 83 cpv. 2)

Armadi per esplosivi

Soletta e pareti esterne, pavimento e armatura Soletta e pareti esterne: calcestruzzo secondo SN EN 206-1, C25/30, XC4 (CH), XF1 (CH), CI 0.20 (norma SIA 262) Pavimento: calcestruzzo secondo SN EN 206-1, C20/25, XC4 (CH), XF1 (CH), CI 0.20 (norma SIA 262) Armatura: B500B (norma SIA 262) diametro minimo 10 mm larghezza maglia massimo 10 cm (anche rete)

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Allegato 15 (art. 1a cpv. 2)

Equivalenze terminologiche Per interpretare correttamente le direttive 2014/28/UE17, 2013/29/UE18 e 2008/43/CE19 a cui rimanda la presente ordinanza, occorre tener conto delle equiva- lenze seguenti:

1. Espressioni in tedesco

UE Svizzera

Union Schweiz Unionsmarkt Schweizer Markt In der Union ansässige Person In der Schweiz niedergelassene Person Mitgliedstaat Schweiz Amtsblatt der Europäischen Union Bundesblatt EU-Konformitätserklärung Konformitätserklärung EU-Baumusterprüfung Baumusterprüfung EU-Baumusterprüfbescheinigung Baumusterprüfbescheinigung Einführer Importeur Bühne und Theater Bühnen Zündschnüre Sicherheitsanzündschnüre einfache Sprengzünder Sprengkapseln elektrische, nicht elektrische, elektroni- elektrische, nicht elektrische, elektroni- sche Zünder sche Sprengzünder Treibladungszünder und Booster Primer und Booster In-situ-Produktion Herstellung in Mischladegeräten auf der Verwendungsstelle

17 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1a cpv. 2.

18 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1a cpv. 2.

19 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1a cpv. 2.

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2. Espressioni in francese

UE Svizzera

Union Suisse marché de l’Union marché suisse personne établie dans l’Union personne établie en Suisse état membre Suisse Journal officiel de l’Union européenne Feuille fédérale déclaration UE de conformité déclaration de conformité article pyrotechnique engin pyrotechnique examen UE de type examen de type attestation d’examen UE de type attestation d’examen de type artifices de divertissement pièces d’artifice théâtre et scène théâtre caisse conteneur mèches lentes mèches d’allumage de sûreté détonateurs électriques, amorces électriques, non électriques, électroniques non électriques, électroniques boîtiers et tambours récipients cartouches amorces et charges relais primer et booster production sur site production dans des mélangeurs sur le lieu d’utilisation producteur fabricant

3. Espressioni in italiano

UE Svizzera

Unione Svizzera mercato dell’Unione mercato svizzero persona stabilita nell’Unione persona domiciliata in Svizzera Stato membro Svizzera Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Foglio federale dichiarazione di conformità UE dichiarazione di conformità articolo pirotecnico pezzo pirotecnico esame UE del tipo esame del tipo

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UE Svizzera

certificato di esame UE del tipo attestato di esame del tipo teatrali e per uso scenico per uso scenico confezione elementare unità elementare d’imballaggio bidoni e fusti contenitori produzione «in loco» produzione in caricatori sul luogo d’utilizzazione

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