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Ordinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC)
Modifica del 26 ottobre 2016
Il Consiglio federale svizzero, ordina:
I L’ordinanza del 28 aprile 20041 sullo stato civile è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2 lett. c
2 Essi possono incaricare gli uffici dello stato civile speciali di documentare:
c. decisioni amministrative della Confederazione se concernono cittadini del proprio Cantone o decisioni del Tribunale federale se in prima istanza ha deciso un tribunale o un’autorità amministrativa del proprio Cantone.
Art. 6a cpv. 3 3 I registri dello stato civile tenuti prima dei periodi menzionati nell’articolo 92a capoverso 1 sono considerati archivi.
Art. 15 cpv. 1 secondo periodo
1 … È fatto salvo l’articolo 15b.
Art. 15b Rilevamento d’identità supplementari nel registro dello stato civile 1 Possono essere rilevate nel registro dello stato civile con una o più identità sup- plementari: a. le persone da proteggere secondo l’articolo 5 lettera e della legge federale del 23 dicembre 20112 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes);
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b. i collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni secondo l’articolo 19 capoverso 4 LPTes; c. le persone che operano come agenti infiltrati secondo l’articolo 285a del Codice di procedura penale3, l’articolo 73 della Procedura penale militare del 23 marzo 19794 o secondo il diritto cantonale; d. le persone alle quali è fornita un’identità fittizia in virtù dell’articolo 14c della legge federale del 21 marzo 19975 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; e. le persone che raccolgono informazioni concernenti l’estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza in virtù dell’articolo 1 lettera a della legge federale del 3 ottobre 20086 sul servizio informazioni civile e alle quali sono a tal fine forniti documenti fittizi e identità fittizie secondo l’articolo 16 capoverso 1 dell’ordinanza del 4 dicembre 20097 sul Servizio delle attività informative della Confederazione. 2 Le richieste volte a rilevare nel registro dello stato civile una o più identità sup- plementari devono contenere i dati da iscrivere e le pertinenti basi legali. Devono essere presentate per scritto, firmate e in originale. 3 Le autorità federali presentano le loro richieste al servizio competente per Infostar in seno all’Ufficio federale di giustizia. 4 Le autorità cantonali presentano le loro richieste all’Ufficio federale di polizia. Quest’ultimo verifica l’autenticità dell’autorità richiedente e trasmette la richiesta al servizio competente per Infostar in seno all’Ufficio federale di giustizia. 5 La registrazione, le notificazioni, le comunicazioni ufficiali e la divulgazione dei dati sono eseguiti nel singolo caso secondo le istruzioni del servizio competente per Infostar in seno all’Ufficio federale di giustizia.
Art. 34 lett. b e bbis La nascita è notificata: b. se le condizioni di cui alla lettera a non sono adempiute, nell’ordine seguen- te: dal medico, dalla levatrice o dall’ostetrico; bbis. se le condizioni di cui alle lettere a e b non sono adempiute, nell’ordine seguente: dagli aiutanti del medico, dagli aiutanti della levatrice o dell’oste- trico, da ogni altra persona presente al parto, dalla madre;
Art. 35 cpv. 6 6 Se la nascita è notificata da una delle persone di cui all’articolo 34 lettera bbis, l’ufficio dello stato civile può chiedere una conferma del parto da parte del medico.
3 RS 312.0 4 RS 322.1 5 RS 120 6 RS 121 7 RS 121.1
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Art. 47 cpv. 2 lett. f 2 Se non è previsto alcun modulo o non è opportuno usarlo, la divulgazione è effet- tuata: f. mediante una copia non autenticata dei registri dello stato civile considerati archivi secondo l’articolo 6a capoverso 3.
Art. 49 cpv. 1 lett. a e b 1 Per permettere la tenuta del registro del controllo degli abitanti, l’ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all’amministrazione comunale dell’attuale o ultimo luogo di domicilio o di soggiorno noto dell’interessato in parti- colare: a. la nascita, la morte, la dichiarazione di scomparsa e l’annullamento di tale dichiarazione; b. ogni modifica del cognome, dello stato civile, della cittadinanza, della filia- zione o del sesso;
Art. 52a All’Ufficio federale di polizia La banca dati centrale Infostar trasmette automaticamente una corrispondente infor- mazione elettronica alla banca dati RIPOL di cui all’articolo 15 della legge federale del 13 giugno 20088 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione in caso di modifica dei dati d’identità RIPOL, a cui l’Ufficio federale di giustizia ha accesso secondo la tabella che figura nell’allegato.
Art. 57 Abrogato
Titolo prima dell’art. 84 Capitolo 10: Vigilanza e competenze delle autorità federali
Art. 84 cpv. 1, 3 frase introduttiva e 5
1 L’UFSC esercita l’alta vigilanza sul servizio dello stato civile svizzero.
3 L’UFSC sbriga segnatamente le seguenti pratiche:
5 L’Ufficio federale di giustizia può concludere in modo autonomo trattati interna- zionali di portata limitata in materia di scambio e acquisizione di dati dello stato civile.
8 RS 361
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Art. 85 cpv. 2 frase introduttiva e 3
2 Le autorità di vigilanza fanno rapporto ogni anno all’UFSC su:
3 Abrogato
Art. 86 cpv. 2 2 Lo stesso diritto spetta all’UFSC, qualora l’autorità cantonale di vigilanza, invitata a prendere provvedimenti, non agisca o prenda provvedimenti insufficienti.
Art. 90 cpv. 1, 2 Concerne soltanto il testo francese
Art. 92a cpv. 1bis 1bis L’UFSC deve poter accedere agli originali dei registri dello stato civile tenuti dalle rappresentanze svizzere all’estero a cui il DFGP ha affidato funzioni di stato civile per i periodi di cui al capoverso 1.
Art. 92b cpv. 1bis 1bis Idati dei registri menzionati nell’articolo 92a capoverso 1bis sono divulgati dall’UFSC nella forma prevista dall’articolo 47.
Art. 92c cpv. 1 e 1bis
1 Al più tardi entro il 31 dicembre 2020, i Cantoni provvedono alla salvaguardia
definitiva sotto forma di copie leggibili su microfilm dei dati attestati nei registri delle famiglie a partire dal 1° gennaio 1929. 1bis I Cantoni possono sostituire i microfilm con tecniche digitali di archiviazione. In tale caso garantiscono la leggibilità a lungo termine dei dati digitalizzati fino alla loro consegna agli archivi cantonali.
Art. 93 cpv. 1 1 I dati dello stato civile tratti dal registro delle famiglie sono trasferiti nella banca dati centrale Infostar.
Art. 96 cpv. 1 frase introduttiva e 2 1 Il diritto cantonale può prevedere che determinati membri di un esecutivo comu- nale siano nominati ufficiali dello stato civile straordinari con l’esclusiva competen- za di celebrare matrimoni, se: 2 L’autorità di vigilanza fa rapporto all’UFSC in merito alle persone nominate nel quadro del suo pertinente obbligo (art. 85 cpv. 2).
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Art. 98 cpv. 7 7 I registri dello stato civile considerati archivi (art. 6a cpv. 3) non sono aggiornati.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2017.
26 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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