AS 2016 4169
Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea
Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA)
Modifica del 2 novembre 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 dicembre 19951 concernente il servizio della sicurezza aerea è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 2 Abrogato
Art. 24 cpv. 4 4 Le tasse per la sicurezza di avvicinamento e di decollo sono fissate e riscosse dal fornitore dei servizi di navigazione aerea. Questi può delegare l’incasso a un terzo.
Art. 29 cpv. 4–6 4 L’ammontare delle tasse per la sicurezza di avvicinamento e di decollo riscosse negli aerodromi che beneficiano di aiuti finanziari secondo il presente articolo deve essere almeno pari a quello dell’anno precedente l’ottenimento di tali aiuti finanzia- ri. Questo importo minimo è adeguato almeno ogni cinque anni all’indice nazionale dei prezzi al consumo, qualora esso sia aumentato nel lasso di tempo in questione. Le riduzioni delle tasse sono ammesse solo in caso di una partecipazione di altri enti pubblici o di privati ai sensi dell’articolo 31. 5 L’UFAC fissa l’aiuto finanziario per ogni zona di tariffazione mediante decisione. Accorda gli importi per ogni zona di tariffazione sulla base del programma plurien- nale di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del 29 giugno 20112 concernente l’utiliz- zazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo.
2016-1574 4169
Servizio della sicurezza aerea. O RU 2016
6 Esso esercita la vigilanza sulla rimunerazione che il fornitore di servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo fattura agli organi responsabili del finanzia- mento. In caso di controversia tra il fornitore di servizi per la sicurezza di avvicina- mento e di decollo e l’organo responsabile del finanziamento, approva, su richiesta di una delle due parti, l’importo dovuto dall’esercente dell’aerodromo.
Art. 29a Finanziamento della Confederazione per la sicurezza di avvicinamento e di decollo: programma pluriennale
1 Il programma pluriennale fissa per ciascun aerodromo della categoria II
l’ammontare dell’aiuto finanziario della Confederazione per la sicurezza di avvici- namento e di decollo di cui all’articolo 29. Il DATEC consulta preliminarmente le cerchie interessate, in particolare Skyguide e gli esercenti di aerodromi della catego- ria II, e richiede il consenso del Dipartimento federale delle finanze. 2 I criteri d’attribuzione degli aiuti finanziari della Confederazione si basano:
a. sul potenziale tecnico di risparmio; b. sugli incrementi di produttività o sugli sforzi di risparmio; c. sul numero di movimenti del traffico di linea o charter; d. sul numero di movimenti necessari alla formazione dei piloti.
3 I servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo che servono solo per
esigenze di carattere privato o locale devono essere finanziati privatamente o local- mente.
II L’allegato 3 è abrogato.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
2 novembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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