AS 2016 939
Ordinanza del DDPS sulla Scuola universitaria dello sport di Macolin
Ordinanza del DDPS sulla Scuola universitaria dello sport di Macolin (Ordinanza SUFSM, O-SUFSM)
Modifica del 12 marzo 2016
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ordina:
I L’ordinanza SUFSM del 3 agosto 20121 è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 1 e 2 1 Il ciclo di studio di bachelor consente di acquisire le competenze necessarie per accedere con successo alle attività professionali negli indirizzi di approfondimento didattica dello sport o management dello sport e per essere ammessi ai cicli di studio di master. 2 Il ciclo di studio di master consente di acquisire le competenze necessarie per svolgere attività professionali e di ricerca nello sport di punta negli indirizzi di approfondimento didattica dello sport o management dello sport e per essere am- messi al dottorato.
Art. 10 Struttura dei cicli di studio 1 I cicli di studio si articolano in unità formative raggruppate per temi e di durata limitata (moduli). Un modulo comprende a sua volta una o più attività didattiche (corsi).
2 Si distinguono i seguenti tipi di corsi:
a. corsi che devono essere frequentati per superare un modulo (corsi obbligato- ri); b. corsi che devono essere scelti nell’ambito di un gruppo di corsi ed essere frequentati per superare un modulo (corsi obbligatori a scelta); c. corsi che possono essere scelti liberamente nell’ambito di un gruppo di corsi (corsi a scelta).
1 RS 415.012
2015-3051 939
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Art. 10a Manuale per il modulo L’UFSPO pubblica un manuale per ogni ciclo di studio di bachelor o di master. Questo manuale contiene informazioni in merito a: a. il tipo di corso; b. gli obiettivi di apprendimento; c. i contenuti dei corsi e la loro ripartizione nel quadro di un modulo; d. le conoscenze pregresse che si richiedono per portare a termine con successo i singoli corsi; e. i metodi di insegnamento e di apprendimento; f. le date dei corsi e delle verifiche delle competenze; g. le forme e le modalità delle verifiche delle competenze, le verifiche delle competenze parziali e l’importanza attribuita alle une rispetto alle altre; h. il raggruppamento di singoli corsi in un’unica verifica delle competenze; i. i punti ECTS attribuiti al corso e al modulo; j. le regole di frequenza ai corsi che si tengono sotto forma di settimane tema- tiche, seminari o corsi pratici e alle conferenze di relatori invitati nell’ambito dei corsi; k. il totale dei punti ETCS che devono essere acquisiti nei corsi obbligatori a scelta; l. i costi supplementari per determinati corsi, risultanti da vitto, alloggio, tra- sporti e materiale specifico, nonché l’indicazione se la mancata partecipa- zione o il ritiro sono soggetti a costi; m. per i corsi obbligatori a scelta e i corsi a scelta, il numero minimo di parteci- panti necessario per il regolare svolgimento del corso ed eventualmente il numero massimo di partecipanti; n. il numero minimo di partecipanti necessario per il regolare svolgimento di un approfondimento; o. i termini e le scadenze in vigore per l’ammissione al ciclo di studio e per il ciclo di studio (calendario accademico).
Art. 11 Inizio degli studi I cicli di studio di bachelor e di master iniziano nel semestre autunnale.
Art. 12 cpv. 2
2 Singoli corsi o parti di essi possono essere tenuti in inglese.
Art. 13 Iscrizione
1 La partecipazione ai corsi presuppone un’iscrizione.
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2 Con l’iscrizione al corso gli studenti sono iscritti anche alla relativa verifica delle competenze.
Art. 14 e 15 Abrogati
Art. 16 cpv. 2 lett. a
2 Non sono ammessi all’esame attitudinale i candidati che:
a. non comprovano entro i termini riportati nel calendario accademico il rispet- to delle condizioni di cui all’articolo 21;
Art. 17 cpv. 5 5 Gli sportivi di punta che possiedono una carta oro, argento, bronzo o élite della federazione mantello dello sport svizzero (Swiss Olympic) o che hanno posseduto una simile carta fino a un massimo di un anno prima dell’esame attitudinale, sono ammessi al ciclo di studio di bachelor senza esame attitudinale, purché soddisfino le condizioni di ammissione di cui agli articoli 16 e 21.
Art. 18 Abrogato
Art. 19 Disponibilità limitata di posti di studio 1 Se il numero di candidati che ha superato l’esame attitudinale è superiore al nume- ro di posti di studio disponibili, questi sono attribuiti secondo la graduatoria dei risultati dell’esame. 2 I candidati di cui all’articolo 17 capoverso 5 hanno priorità sulle persone che hanno superato l’esame attitudinale.
Art. 23 Totale dei crediti e durata regolare degli studi
1 Il corso di bachelor comprende 180 crediti ECTS. Assolvendo corsi a scelta, si
possono acquisire fino a 20 crediti ECTS supplementari.
2 Il corso di master comprende 120 crediti ECTS.
3 La SUFSM organizza i cicli di studio in maniera tale da consentire a chi studia a tempo pieno di assolvere il ciclo di studio di bachelor in sei semestri e il ciclo di studio di master in quattro semestri.
Art. 23a Durata degli studi ammessa
1 Le verifiche delle competenze necessarie per la conclusione degli studi devono
essere svolte:
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a. nel ciclo di studio di bachelor, entro dodici semestri al massimo; b. nel ciclo di studio di master, entro otto semestri al massimo. 2 Su domanda, la direzione degli studi può prolungare di quattro semestri al massimo la durata degli studi ammessa e, se si tratta di sportivi di punta in attività, di otto semestri al massimo. 3 Lo studente che oltrepassa la durata degli studi ammessa viene escluso dal ciclo di studio.
Art. 23b Interruzione del ciclo di studio 1 Su domanda, la direzione degli studi autorizza uno studente a interrompere il ciclo di studio una sola volta durante un semestre o durante due semestri consecutivi.
2 L’interruzione non è computata nella durata degli studi ammessa.
3 Durante l’interruzione non si devono pagare gli emolumenti.
4 Durante l’interruzione gli studenti non possono frequentare le lezioni o sostenere verifiche delle competenze. 5 Durante il prolungamento della durata degli studi ammessa di cui all’articolo 23a capoverso 2 non si autorizzano interruzioni.
Art. 24 Contenuti degli studi 1 Il corso di studio di bachelor è suddiviso in uno studio di base e in un approfondi- mento. I contenuti sono stabiliti nell’allegato 1. 2 Il corso di studio di master è suddiviso in uno studio di base e in un approfondi- mento. I contenuti sono stabiliti nell’allegato 2.
Art. 26 cpv. 3 3 Per il conseguimento dei titoli di cui all’articolo 62 capoverso 3 OPSpo è necessa- rio aver ottenuto presso la SUFSM almeno la metà dei crediti ECTS richiesti per la conclusione degli studi, fra cui quelli per il lavoro di bachelor di cui all’allegato 1 lettera A numero 9 e per la tesi di master di cui all’allegato 2 lettera A numero 6.
Art. 27 Abrogato
Art. 28 Nota finale La nota finale del ciclo di studio risulta dalla media delle note dei moduli che com- pongono lo studio di base e dell’approfondimento scelto, ponderata sulla base dei crediti ECTS attribuiti ai moduli.
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Art. 29 Riuscita del ciclo di studio Il ciclo di studio è riuscito se: a. si sono superati tutti i moduli dello studio di base e dell’approfondimento scelto; e b. si sono frequentati e superati tutti i corsi obbligatori a scelta necessari per acquisire i crediti ECTS richiesti.
Art. 33 In generale
1 Ogni corso si conclude con una verifica delle competenze.
2 Sono considerate verifiche delle competenze:
a. gli esami orali o scritti; b. altre forme di controllo delle competenze come lavori di semestre, relazioni, esami motori, lezioni d’esame, stage pratici e lavori di gruppo. 3 Più corsi dello stesso modulo possono essere raggruppati nella stessa verifica delle competenze. 4 Una verifica delle competenze può comporsi di diverse verifiche delle competenze parziali.
5 L’ammissione alla verifica delle competenze nel relativo corso presuppone il
rispetto delle regole di frequenza stabilito nel manuale del modulo. Su domanda, la direzione degli studi può autorizzare uno studente che non ha rispettato le regole di frequenza a presentarsi alla verifica delle competenze se le sue assenze sono scusa- bili.
Art. 34 Lingua
1 Le verifiche delle competenze devono svolgersi in una delle lingue in cui sono
state impartite le lezioni. 2 Se un corso si è tenuto tutto o in parte in inglese, la direzione degli studi può ammettere o imporre l’inglese come lingua di esame.
Art. 40 cpv. 1 1 Se un modulo si compone di diversi corsi, la nota del modulo risulta dalla media di tutte le note dei corsi che lo compongono, ponderata sulla base dei crediti ECTS. Per il calcolo si arrotonda a un centesimo di punto.
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Titolo dopo l’art. 46 Capitolo 3: Formazione degli allenatori e altri cicli di formazione
Art. 47, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva, e 2 Formazione degli allenatori
1 La SUFSM, in collaborazione con Swiss Olympic e l’Associazione professionale
degli allenatori di sport di prestazione e di sport di punta, offre formazioni per le seguenti qualifiche professionali riconosciute dalla Segreteria di Stato per la forma- zione, la ricerca e l’innovazione: 2 Swiss Olympic, insieme all’Associazione professionale degli allenatori di sport di prestazione e di sport di punta, è l’organizzazione del mondo del lavoro competente per emanare i regolamenti di cui all’articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale.
Art. 47a Altri cicli di formazione La SUFSM può offrire gli ulteriori cicli di formazione seguenti: a. formazione in singole discipline sportive per gli studenti delle alte scuole pedagogiche o per gli studenti di cicli di studio in scienze dello sport o in di- scipline simili presso scuole universitarie; b. corsi di formazione o perfezionamento su temi specifici dello sport per mo- nitori di sport, maestri di sport e altre persone interessate del mondo dello sport; c. cicli di perfezionamento per sportivi nel campo della formazione dei forma- tori, che portano all’ottenimento del certificato della Federazione svizzera per la formazione continua.
Art. 50 cpv. 4
4 Alle persone che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 12 marzo
20163 della presente ordinanza hanno già iniziato un ciclo di studio si applica il diritto che era in vigore al momento dell’inizio di tale ciclo di studio.
II Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
2 RS 412.10 3 RU 2016 939
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III La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2016.
12 marzo 2016 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Guy Parmelin
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Allegato 1 (art. 24 cpv. 1)
Contenuti del ciclo di studio di bachelor
A. Studi di base 1. «Basi di biologia e di scienze dello sport», con corsi dedicati alle conoscenze di base in biologia, scienze dell’allenamento e scienze motorie.
2. «Basi di didattica dello sport», con corsi su competenze e principi
dell’insegnamento dello sport.
3. «Basi di management dello sport», con corsi di economia aziendale e su basi
e strutture del sistema sport Svizzera. 4. «Il lavoro scientifico (nello sport)», con corsi su lavori scientifici e ricerca nelle scienze dello sport.
5. «Cultura dello sport e del movimento», con corsi su cultura e movimento
nello sport e sulla promozione dello sport in Svizzera.
6. «Pratica sportiva», con corsi su giochi sportivi, ginnastica agli attrezzi,
atletica leggera, sport natatori, movimento e composizione, sport di combat- timento, sport sulla neve e sport all’aperto.
7. «Media e comunicazione», con corsi sulla comunicazione e sui mezzi di
comunicazione di massa.
8. «Semestre di immersione», con corsi dedicati a preparazione, svolgimento e
valutazione del semestre di immersione totale.
9. «Lavoro di bachelor», con corsi sulla concezione e la realizzazione del
lavoro conclusivo del ciclo di bachelor.
B. Approfondimento nella didattica dello sport «Didattica dello sport», con corsi in didattica specializzata nei campi profes- sionali educazione allo sport, sport di prestazione, lavoro di integrazione nel- lo sport e promozione del movimento.
C. Approfondimento nel management dello sport «Management dello sport», con corsi su direzione e organizzazione, marke- ting, eventi sportivi e impianti sportivi.
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Allegato 2 (art. 24 cpv. 2)
Contenuti del ciclo di studio di master
A. Studi di base 1. «Metodologia del lavoro scientifico», con corsi su metodi di ricerca, statisti- ca, ricerca e sviluppo nello sport di punta e redazione scientifica.
2. «Scienze dell’allenamento 1», con corsi su fisiologia della prestazione e
diagnostica, sviluppo delle nuove leve e delle prestazioni.
3. «Scienze dell’allenamento 2», con corsi su psicologia dello sport e coaching,
tecnica e tattica.
4. «Management dello sport 1», con corsi su economia dello sport, sport e
diritto, sport di punta e etica.
5. «Management dello sport 2», con corsi management strategico e sport,
marketing nello sport e comunicazione.
6. «Tesi di master», con corsi su fase di preparazione e lavoro di master.
B. Approfondimento in scienze dell’allenamento
1. «Scienze dell’allenamento, specializzazione 1», con corsi sull’allenamento
in atletica leggera e sullo sviluppo delle nuove leve e delle prestazioni.
2. «Scienze dell’allenamento, specializzazione 2», con corsi su metodologia
della ricerca nelle scienze dello sport, psicologia dello sport e coaching, me- dicina dello sport e fisioterapia dello sport.
3. «Periodo di tirocinio», dedicato alla pratica in scienze dell’allenamento.
C. Approfondimento in management dello sport
1. «Management dello sport specializzazione 1», con corsi su politica interna-
zionale delle federazioni sportive, politica internazionale dello sport di punta e management internazionale degli eventi sportivi.
2. «Management dello sport specializzazione 2», con corsi su management
delle risorse, management delle innovazioni e metodi di ricerca nell’eco- nomia dello sport.
3. «Periodo di tirocinio», dedicato alla pratica nel management dello sport.
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