AS 2017 6545
Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie
Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull’asilo, OAsi 2)
Modifica del 15 novembre 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 2 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 8 Capitolo 2: Contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali
Art. 8 e 9 Abrogati
Art. 10 Campo di applicazione e durata del contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali (art. 86 e 87 LAsi; art. 88 LStr)
1 Sono assoggettati al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali:
a. i richiedenti l’asilo, a partire dalla presentazione della domanda d’asilo; b. le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, a partire dalla presentazione della domanda di concessione della protezione provvisoria; c. le persone ammesse provvisoriamente, a partire dalla decisione di ammis- sione provvisoria; d. le persone allontanate, a partire dal passaggio in giudicato della decisione di allontanamento dopo l’esito negativo della procedura d’asilo o dopo la revoca dell’ammissione provvisoria; e
1 RS 142.312
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e. le persone oggetto di una decisione di espulsione passata in giudicato, dopo l’esito negativo della procedura d’asilo o al termine dell’ammissione provvi- soria. 2 L’assoggettamento al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali cessa:
a. quando è raggiunto l’importo di 15 000 franchi, ma al più tardi dieci anni dopo l’entrata in Svizzera; b. quando un richiedente l’asilo, una persona ammessa provvisoriamente, una persona bisognosa di protezione o una persona oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato ottiene un permesso di dimora; c. quando un richiedente l’asilo riceve l’asilo o è temporaneamente ammesso come rifugiato.
3 L’obbligo di pagare il contributo speciale inizia nuovamente a decorrere, per
quanto concerne l’ammontare, con ogni procedura d’asilo.
Art. 11 Gestione del contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali (art. 86 e 87 LAsi) 1 La Confederazione gestisce il contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali ed emana le decisioni di prelevamento. 2 La SEM rilascia su richiesta alla persona soggetta all’obbligo di pagare il contribu- to speciale o alle competenti autorità cantonali informazioni sull’ammontare del contributo speciale versato. Alla domanda occorre accludere una copia della carta di soggiorno.
Art. 12 Sistema d’informazione per il contributo speciale (art. 3 e 4 LSISA2) 1 La SEM gestisce un sistema d’informazione per il contributo speciale finalizzato alla gestione del contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali giusta gli articoli 86 e 87 LAsi.
2 Il sistema d’informazione per il contributo speciale contiene i dati seguenti:
a. cognomi, nomi, sesso, indirizzo e lingua di corrispondenza di richiedenti l’asilo, persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, persone ammesse provvisoriamente, persone oggetto di una decisio- ne di allontanamento e persone oggetto di una decisione di espulsione passa- ta in giudicato; b. numero personale, data dell’entrata in Svizzera nonché data della domanda d’asilo, data della domanda di concessione della protezione provvisoria e da- ta dell’ammissione provvisoria come da SIMIC; c. versamenti e ammontare del contributo speciale versato.
2 Legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (RS 142.51).
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3 Hanno accesso ai dati del sistema d’informazione per il contributo speciale i colla- boratori della SEM incaricati della gestione del contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali.
Sezione 2 (art. 13–15) Abrogata
Titolo prima dell’art. 16 Abrogato
Art. 16 cpv. 1, 3 e 4 1 Per valori patrimoniali ai sensi degli articoli 86 e 87 LAsi si intendono le somme di denaro contante, gli oggetti di valore monetario e i valori immateriali quali averi bancari. Eventuali perdite di valuta e di valore sono a carico delle persone soggette all’obbligo di pagare il contributo speciale.
3 I valori patrimoniali la cui messa al sicuro e il cui versamento alla SEM sono
avvenuti dopo la fine dell’assoggettamento al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali giusta l’articolo 10 capoverso 2, nonché altri importi versati erronea- mente, sono restituiti all’autorità che ha effettuato i versamenti. Quest’ultima è tenuta a trasmettere il denaro restituito all’avente diritto. 4 L’importo ai sensi dell’articolo 86 capoverso 3 lettera c LAsi è di 1000 franchi.
Art. 17 Abrogato
Art. 18 cpv. 1 e 4 1 Prima della partenza, i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora, le persone ammesse provvisoriamente, le persone oggetto di una decisione di allontanamento e le persone oggetto di una decisione di espulsione passata in giudicato che lasciano autonomamente la Svizzera entro sei mesi dal deposito della domanda d’asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria possono chiedere alla SEM la restituzione dei valori patrimoniali prele- vati.
4 Abrogato
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Disposizione transitoria della modifica del 15 novembre 2017 Fino all’entrata in vigore della presente modifica di ordinanza, i contributi speciali dedotti dal reddito del lavoro versati o dovuti e i valori patrimoniali prelevati sono integralmente computati sull’importo massimo di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettera a.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
15 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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