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AS 2017 6559

Legge sulle multe disciplinari

Legge sulle multe disciplinari (LMD)

del 18 marzo 2016

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 dicembre 20142, decreta:

Art. 1 Principi

1 È punito con una multa disciplinare secondo una procedura semplificata (proce-

dura della multa disciplinare) chiunque commette una contravvenzione prevista: a. in una delle seguenti leggi:

1. legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri,

2. legge del 26 giugno 19984 sull’asilo,

3. legge federale del 19 dicembre 19865 contro la concorrenza sleale,

4. legge federale del 1° luglio 19666 sulla protezione della natura e del

paesaggio,

5. legge del 20 giugno 19977 sulle armi,

6. legge del 21 giugno 19328 sull’alcool,

7. legge federale del 19 dicembre 19589 sulla circolazione stradale

(LCStr),

8. legge del 19 marzo 201010 sul contrassegno stradale (LUSN),

RS 314.1

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Multe disciplinari. L RU 2017

9. legge federale del 3 ottobre 197511 sulla navigazione interna,

10. legge del 3 ottobre 195112 sugli stupefacenti (LStup),

11. legge del 7 ottobre 198313 sulla protezione dell’ambiente,

12. legge del 9 ottobre 199214 sulle derrate alimentari,

13. legge federale del 3 ottobre 200815 concernente la protezione contro il

fumo passivo,

14. legge forestale del 4 ottobre 199116,

15. legge del 20 giugno 198617 sulla caccia,

16. legge federale del 21 giugno 199118 sulla pesca,

17. legge federale del 23 marzo 200119 sul commercio ambulante; o

b. in un’ordinanza emanata in virtù di una legge di cui alla lettera a numeri 1–9 e 11–17. 2 La procedura della multa disciplinare si applica soltanto alle fattispecie contrav- venzionali che figurano in un elenco di cui all’articolo 15. 3 Non si applica alle contravvenzioni perseguite e giudicate secondo la legge fede- rale del 22 marzo 197420 sul diritto penale amministrativo.

4 La multa disciplinare ammonta al massimo a 300 franchi.

5 Non è tenuto conto né dei precedenti né della situazione personale dell’imputato.

Art. 2 Organi competenti 1 Le multe disciplinari sono riscosse dagli organi di polizia e dalle autorità compe- tenti per l’esecuzione delle leggi di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera a e delle ordinanze emanate in virtù delle stesse. I Cantoni designano gli organi competenti per la riscossione delle multe disciplinari. 2 Nella misura in cui il diritto federale le conferisce competenze di controllo nei settori di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera a, l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è autorizzata a riscuotere multe disciplinari in caso di infrazioni. Se la multa disciplinare non è pagata immediatamente, l’AFD trasmette il caso alla com- petente autorità di perseguimento penale.

3 Il rappresentante dell’organo competente deve legittimarsi come tale dinanzi

all’imputato.

11 RS 747.201 12 RS 812.121 13 RS 814.01 14 RS 817.0 15 RS 818.31 16 RS 921.0 17 RS 922.0 18 RS 923.0 19 RS 943.1 20 RS 313.0

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Art. 3 Presupposti 1 La procedura della multa disciplinare si applica alle infrazioni accertate diretta- mente dal rappresentante dell’organo competente. 2 Si applica parimenti alle infrazioni alla LCStr21 e alle ordinanze emanate in virtù della stessa accertate da un impianto di sorveglianza automatico che soddisfa i requisiti della legge federale del 17 giugno 201122 sulla metrologia.

Art. 4 Eccezioni 1 La presente legge non si applica alle infrazioni commesse da persone che, al mo- mento del fatto, non avevano ancora compiuto i 15 anni; è fatto salvo il capoverso 2. 2 Le infrazioni alla LStup23 non sono punite nella procedura della multa disciplinare se sono state commesse da persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i 18 anni. 3 Le infrazioni non sono neppure punite nella procedura della multa disciplinare se:

a. nel commettere l’infrazione, l’imputato ha messo in pericolo o ferito persone o causato danni; b. all’imputato è contestata anche un’altra infrazione che non figura in un elen- co di cui all’articolo 15; c. l’imputato si oppone alla procedura della multa disciplinare per una o più infrazioni imputategli; d. il Codice di procedura penale24 richiede atti procedurali che non sono men- zionati nella presente legge.

Art. 5 Concorso di infrazioni 1 Se, con uno o più atti contemporanei, l’imputato commette più fattispecie contrav- venzionali punite nella procedura della multa disciplinare, gli importi sono cumulati ed è inflitta una multa complessiva. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni nel caso in cui più fattispecie contravvenzionali hanno lo stesso obiettivo di prote- zione. 2 Se la multa complessiva prevedibile ammonta a più di 600 franchi, tutte le infra- zioni sono giudicate nella procedura penale ordinaria.

Art. 6 Procedura in generale 1 Se è identificato al momento dell’infrazione, l’imputato può pagare la multa im- mediatamente o entro 30 giorni (termine di riflessione). 2 Se paga immediatamente la multa, gli viene rilasciata una ricevuta che non men- ziona il suo nome.

21 RS 741.01 22 RS 941.20 23 RS 812.121 24 RS 312.0

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3 Se non paga immediatamente la multa, deve fornire i suoi dati personali e riceve un modulo concernente il termine di riflessione e una cedola di versamento. Il rappre- sentante dell’organo competente conserva una copia del modulo. Se l’imputato paga la multa entro il termine prescritto, la copia è distrutta. 4 Se l’imputato non paga la multa entro il termine prescritto, è avviato un procedi- mento penale ordinario. 5 Se l’autore dell’infrazione è sconosciuto, è avviato un procedimento penale ordina- rio. È fatto salvo l’articolo 7. 6 Nella procedura della multa disciplinare non si applicano le prescrizioni sulla comunicazione di sentenze, di decreti d’accusa o di decreti d’abbandono.

Art. 7 Responsabilità del detentore del veicolo 1 Se il conducente di un veicolo non viene sorpreso o fermato al momento dell’in- frazione alla LCStr25, alle ordinanze emanate in virtù della stessa oppure alla LUSN26, la multa è inflitta al detentore del veicolo indicato nella licenza di circola- zione. 2 La multa è comunicata per scritto al detentore indicato nella licenza di circola- zione. Questi può pagarla entro 30 giorni. 3 Se il detentore non paga la multa entro il termine prescritto, è avviato un procedi- mento penale ordinario. 4 Se il detentore fornisce nome e indirizzo dell’autore dell’infrazione, nei confronti dello stesso è avviato il procedimento di cui ai capoversi 2 e 3. 5 Se l’autore dell’infrazione non può essere identificato senza sforzi sproporzionati, il detentore deve pagare la multa entro un termine di 30 giorni, salvo se nell’ambito del procedimento penale ordinario rende verosimile che il suo veicolo è stato utiliz- zato contro la sua volontà e senza che egli potesse impedirlo, nonostante abbia usato la dovuta diligenza.

Art. 8 Messa al sicuro e confisca 1 Con la riscossione della multa disciplinare sono messi al sicuro oggetti e valori patrimoniali che vanno confiscati secondo gli articoli 69 e 70 del Codice penale27. 2 Gli oggetti e i valori patrimoniali messi al sicuro sono considerati confiscati con il pagamento della multa.

25 RS 741.01 26 RS 741.71 27 RS 311.0

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Art. 9 Moduli

1 La ricevuta per la multa disciplinare contiene le indicazioni seguenti:

a. la designazione dell’organo competente; b. la data, l’ora e il luogo dell’infrazione; c. la fattispecie contravvenzionale realizzata; d. l’importo della multa; e. la descrizione degli oggetti e dei valori patrimoniali eventualmente confi- scati; f. il luogo e la data dell’emissione; g. il cognome e il nome della persona che rilascia la ricevuta. 2 Il modulo concernente il termine di riflessione contiene le indicazioni seguenti:

a. il cognome, il nome, la data di nascita, il luogo d’origine e il domicilio dell’imputato; b. la data di consegna del modulo; c. l’indicazione che sarà avviato un procedimento penale ordinario se la multa disciplinare non è pagata entro 30 giorni; è fatta salva la lettera d; d. l’indicazione che l’importo depositato è computato nella multa disciplinare se l’imputato accetta esplicitamente la multa entro 30 giorni o il termine di riflessione scade inutilizzato; e. la designazione dell’organo competente; f. la data, l’ora e il luogo dell’infrazione; g. la fattispecie contravvenzionale realizzata; h. l’importo della multa; i. la descrizione degli oggetti e dei valori patrimoniali eventualmente messi al sicuro; j. il luogo e la data dell’emissione; k. il cognome e il nome della persona che rilascia il modulo. 3 Nei casi di cui all’articolo 7, il modulo concernente il termine di riflessione può essere apposto sul parabrezza. Al posto dei dati personali secondo il capoverso 2 lettera a è indicata la targa del veicolo.

Art. 10 Imputati non domiciliati in Svizzera

1 L’imputato non domiciliato in Svizzera che non paga immediatamente la multa

disciplinare deve depositarne l’importo oppure prestare una garanzia adeguata. 2 Se il termine di riflessione di cui all’articolo 6 capoverso 1 scade inutilizzato o se l’imputato accetta esplicitamente la multa disciplinare entro tale termine, l’importo depositato è computato nella multa disciplinare. Con il computo, la multa disciplina- re è considerata pagata.

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Art. 11 Passaggio in giudicato Con il pagamento o il computo, la multa passa in giudicato.

Art. 12 Spese Nella procedura della multa disciplinare non sono riscosse spese.

Art. 13 Opposizione alla procedura della multa disciplinare

1 Ilrappresentante dell’organo competente comunica all’imputato che egli può

opporsi alla procedura della multa disciplinare. 2 Se l’imputato si oppone alla procedura, è avviato un procedimento penale ordina- rio; è fatto salvo l’articolo 15 capoverso 3 LUSN28.

Art. 14 Multa disciplinare nella procedura penale ordinaria La multa disciplinare può essere pronunciata anche nella procedura penale ordinaria.

Art. 15 Esecuzione Il Consiglio federale, dopo aver consultato i Cantoni, elenca le fattispecie contrav- venzionali punite con una multa disciplinare e stabilisce l’importo delle multe.

Art. 16 Abrogazione e modifica di altri atti normativi L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.

Art. 17 Coordinamento All’entrata in vigore della legge del 20 giugno 201429 sulle derrate alimentari la disposizione qui appresso della presente legge avrà il seguente tenore: Art. 1 cpv. 1 lett. a n. 12

1 È punito con una multa disciplinare secondo una procedura semplificata (proce-

dura della multa disciplinare) chiunque commette una contravvenzione prevista: a. in una delle seguenti leggi:

12. legge del 20 giugno 201430 sulle derrate alimentari,

28 RS 741.71 29 RS 817.0 30 RS 817.0

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Art. 18 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2016 Consiglio nazionale, 18 marzo 2016 Il presidente: Raphaël Comte La presidente: Christa Markwalder La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

7 luglio 2016.31

2 Entrano in vigore il 1° gennaio 201832:

a. l’articolo 23 capoverso 1 lettera e del Codice di procedura penale (all. cifra II 1); b. l’articolo 15 capoverso 1 della legge sul contrassegno stradale (all. cifra II 2).

3 Le rimanenti disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.

22 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

31 FF 2016 1721 32 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 20 novembre 2017.

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Allegato (art. 16)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I La legge del 24 giugno 197033 sulle multe disciplinari è abrogata.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice di procedura penale34

Art. 23 cpv. 1 lett. e

1 Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel CP35:

e. i crimini e i delitti di cui al titolo decimo concernenti monete, cartamonete e biglietti di banca, valori di bollo ufficiali e altre marche della Confedera- zione, pesi e misure; è eccettuato il contrassegno per l’utilizzazione delle strade nazionali di prima e seconda classe;

2. Legge del 19 marzo 201036 sul contrassegno stradale

Art. 12 Prestazione di garanzia Le persone non domiciliate in Svizzera che, durante un controllo, contestano l’assoggettamento o non pagano immediatamente la tassa devono depositare gli importi corrispondenti oppure fornire un’altra garanzia appropriata.

Art. 14, rubrica e cpv. 2 Delitti e contravvenzioni

2 Abrogato

33 RU 1972 666, 1996 1075, 2006 3545, 2012 6291, 2013 4669 34 RS 312.0 35 RS 311.0 36 RS 741.71

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Art. 15 Perseguimento penale da parte dell’Amministrazione delle dogane

1 L’Amministrazione delle dogane persegue e giudica le contravvenzioni che rien-

trano nella sua sfera di competenza (art. 11 lett. a). Le violazioni dell’articolo 245 del Codice penale37 sono perseguite e giudicate dai Cantoni.

2 La procedura dinnanzi all’Amministrazione delle dogane è retta dalla legge del

18 marzo 201638 sulle multe disciplinari. 3 Se il contravventore rifiuta la procedura della multa disciplinare o non paga la multa entro 30 giorni, l’Amministrazione delle dogane persegue e giudica la con- travvenzione conformemente alla legge federale del 22 marzo 197439 sul diritto penale amministrativo.

Art. 16 cpv. 2 e 3 Abrogati

Art. 18 cpv. 3 3 Il Dipartimento federale delle finanze può delegare interamente o parzialmente a terzi, mediante contratto, il controllo e il perseguimento penale nella procedura della multa disciplinare.

3. Legge del 3 ottobre 195140 sugli stupefacenti

Titolo prima dell’art. 28 Sezione 2: Perseguimento penale

Art. 28b–28l Abrogati

37 RS 311.0 38 RS 314.1 39 RS 313.0 40 RS 812.121

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