AS 2018 1253
Ordinanza sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)
Ordinanza sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)
Modifica del 16 febbraio 2018
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 22 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 19961 sul controllo dei beni a duplice impiego, ordina:
I Gli allegati 1 e 2 2 dell’ordinanza del 3 giugno 20163 sul controllo dei beni a duplice impiego sono sostituiti da una nuova versione.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2018.
16 febbraio 2018 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
1 RS 946.202 2 Il testo degli allegati 1 e 2 non è pubblicato nella RU. Gli allegati 1 e 2 possono essere ordinati presso la Segreteria di Stato dell’economia, settore Controlli all’esportazio- ne/Prodotti industriali, Holzikofenweg 36, 3003 Berna, oppure consultati sul sito www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Controlli all’espor- tazione e sanzioni > Prodotti industriali (dual-use) e beni militari speciali (Licensing). 3 RS 946.202.1
2018-0331 1253
O sul controllo dei beni a duplice impiego RU 2018