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AS 2018 1865

Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)

Ordinanza concernente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)

Modifica del 16 maggio 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 maggio 20021 sull’introduzione della libera circolazione delle persone è modificata come segue:

Art. 38 cpv. 8 8 In applicazione dell’articolo 10 paragrafo 4c, primo periodo, dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, il contingente massimo di nuovi permessi di dimo- ra UE/AELS rilasciati fino al 31 maggio 2019 ai lavoratori (salariati e indipendenti) della Bulgaria e della Romania è fissato a 996.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2018.

16 maggio 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 142.203

2018-1241 1865

O sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2018

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