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AS 2019 3783

Convenzione del 13 settembre 1965 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l'estensione su territorio francese degli impianti dell'Organizzazione europea per le ricerche nucleari

Convenzione del 13 settembre 1965 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l’estensione su territorio francese degli impianti dell’Organizzazione europea per le ricerche nucleari

RS 0.192.122.423; RU 1969 522

Modifica dell’Allegato 1 della Convenzione Conclusa mediante scambio di lettere il 2 maggio 2017 Entrata in vigore mediante scambio di note il 31 ottobre 2019

Traduzione

Allegato 1

Disposizioni applicabili agli interventi di polizia e agli interventi di soccorso e di emergenza medica

Art. 1 In caso di infrazioni commesse nelle parti dell’area dell’Organizzazione situata nel territorio di uno degli Stati, le autorità dello Stato possono, in casi urgenti, prendere tutti i provvedimenti del caso anche nella parte situata nel territorio dell’altro Stato. Esse possono, segnatamente, procedere all’arresto del presunto colpevole e al seque- stro degli oggetti che servono come mezzi di prova. Gli agenti che hanno svolto tale operazione devono consegnare la persona arrestata e i beni sequestrati agli agenti dello Stato in cui è stato effettuato l’arresto o il seque- stro. Per tali operazioni deve essere allestito un processo verbale con copia per i due Stati interessati. In seguito sono applicabili le norme concernenti l’estradizione e la collaborazione giudiziaria tra i due Stati. L’arresto di cui sopra può essere mantenuto per 48 ore in attesa della domanda d’arresto provvisorio in via d’estradizione.

2016-2694 3783

Estensione su territorio francese degli impianti del CERN. RU 2019 Conv. con la Francia

Art. 2 Le disposizioni dell’articolo 1 sono parimente applicabili se, in casi urgenti, gli agenti di uno degli Stati svolgono, su richiesta del Direttore generale dell’Orga- nizzazione, una missione di protezione o di mantenimento dell’ordine sul terreno dell’Organizzazione.

Art. 3 I servizi di soccorso e di emergenza medica dell’uno o dell’altro Stato possono, in casi urgenti e su richiesta del Direttore generale dell’Organizzazione, intervenire nelle parti dell’area dell’Organizzazione situata nel territorio dell’altro Stato e pren- dere tutti i provvedimenti del caso. Questi servizi possono, per gli stessi scopi, intervenire anche nelle parti dell’area dell’Organizzazione situata nel territorio dell’altro Stato di loro propria iniziativa, nel quadro degli obblighi che legano le Parti all’Organizzazione.

Art. 4 Lo Stato sul cui territorio avvengono gli interventi giusta gli articoli 1–3 deve esser- ne immediatamente informato dalle autorità dell’altro Stato.

Art. 5 Con l’entrata in vigore della Convenzione, ciascuno Stato deve comunicare all’altro l’autorità nonché la sede da informare conformemente all’articolo 4.

Art. 6 Gli agenti di ciascuno Stato utilizzano le porte della cinta esterna dell’Organizza- zione situata nel territorio dello Stato cui essi appartengono per trasportarvi persone arrestate o beni sequestrati.

Art. 7 Le azioni compiute nelle parti dell’area dell’Organizzazione, situata nel territorio di ciascuno Stato, da agenti dell’altro Stato sono disciplinate dal diritto di quest’ultimo. Detti agenti possono far uso delle armi soltanto per legittima difesa.

Art. 8 Le autorità di ciascuno Stato garantiscono la stessa protezione prevista nelle rispet- tive legislazioni agli agenti dell’altro Stato e al loro servizio.

Estensione su territorio francese degli impianti del CERN. RU 2019 Conv. con la Francia

Art. 9 Le infrazioni commesse da cittadini di ciascuno Stato nelle parti dell’area dell’Organizzazione situata nel territorio dell’altro sono perseguite e giudicate conformemente alle leggi e dalle autorità dello Stato cui appartengono i presunti colpevoli.

Art. 10 Le azioni di risarcimento dei danni causati da agenti di uno degli Stati nel territorio dell’altro sono promosse davanti alle giurisdizioni competenti dello Stato del conve- nuto. Il giudizio avviene senza nessuna discriminazione di trattamento fondata sulla nazionalità del convenuto, come se il danno fosse stato causato nel territorio di quest’ultimo Stato.

Estensione su territorio francese degli impianti del CERN. RU 2019 Conv. con la Francia

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