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AS 2020 2239

Ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA)

Ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA)

Modifica del 27 maggio 2020

Il Dipartimento federale dellʼinterno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 lett. b, j, k e l

2 Prende in considerazione in tale contesto:

b. Concerne soltanto il testo tedesco j. Concerne soltanto il testo francese k. Concerne soltanto il testo francese l. se, nel caso di una richiesta di tolleranze all’importazione secondo l’artico- lo 7, in un altro Paese esiste una buona pratica in materia fitosanitaria o di biocidi applicata all’utilizzo conforme alle prescrizioni di una sostanza attiva in tale Paese;

Art. 7 cpv. 1 1 Su richiesta, l’USAV può fissare tolleranze all’importazione per i residui legati a impieghi non previsti in Svizzera di prodotti fitosanitari o di biocidi.

Art. 8 cpv. 2 Abrogato

1 RS 817.021.23

2019-3847 2239

Livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine RU 2020

Art. 13b Disposizione transitoria della modifica del 27 maggio 2020

1 Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 27 maggio 2020 possono

essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore sino al 30 giugno 2021 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte. 2 In deroga al capoverso 1, per le sostanze attive buprofezin, diflubenzuron e linuron nelle o sulle derrate alimentari si applicano sino al 31 dicembre 2020 i livelli massi- mi per i residui secondo il diritto anteriore.

II

1 Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

2 L’allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.

27 maggio 2020 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

Livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine RU 2020

Allegato 1 (art. 1 cpv. 2 e 8 cpv. 1)

Prodotti di origine vegetale e animale a cui si applicano livelli massimi per i residui

1 Nota esplicativa

Si applica la lista dei prodotti di origine vegetale e animale di cui all’allegato I, parte A e parte B, del regolamento (CE) n. 396/20052. I prodotti non elencati in tale lista sono elencati nella tabella del presente allegato.

2 Nota esplicativa sull’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005

Il fatto che un prodotto sia elencato nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 non significa che si tratta di una derrata alimentare.

3 Tabella

1 2 3 4 5

Codice Categoria, gruppo o Prodotto principale del Denominazione scientifica Parte del prodotto alla sottogruppo gruppo o sottogruppo quale si applicano gli LMR

Pesci Prodotto intero Fegato di pesce Uova di pesce Crostacei Prodotto intero Echinodermi Prodotto intero Molluschi Prodotto intero

2 Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimenta- ri e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2018/1049; GU L 189 del 26.07.2018, pag. 9.

Livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine RU 2020

Allegato 2 (art. 3 cpv. 3 e 5, 8 cpv. 1 lett. a e 3 lett. c)

Livelli massimi consentiti per i residui di antiparassitari 3

3 Il contenuto della lista dei livelli massimi consentiti per i residui di antiparassitari non viene pubblicato nella RU. La lista può essere consultata gratuitamente presso l ’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Ber- na oppure su Internet www.usav.admin.ch > Alimenti e nutrizione > Basi legali ed esecu- tive > Legislazione. Si applica la versione del 1° luglio 2020.

Livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine RU 2020

Allegato 3 (art. 4 e 8 cpv. 1 lett. b)

Antiparassitari a cui non si applicano livelli massimi per i residui

N. 2 Tabella Si aggiungono le seguenti voci (in ordine alfabetico): – Pareti cellulari di Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS117 – Terpenoid blend QRD 460 – Zolfo

Sostituzione di una voce: Concerne soltanto il testo tedesco

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