AS 2020 369
Decisione n. 2/2019 del comitato misto istituito dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra del 5 dicembre 2019 recante modifica degli allegati I e II dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra
Traduzione
Accordo del 23 novembre 2017 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra Decisione n. 2/2019 del comitato misto istituito dall’Accordo recante modifica degli allegati I e II dell’Accordo
Conclusa il 5 dicembre 2019 Entrata in vigore il 1°gennaio 2020
Il comitato misto, visto l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra 1 («Ac- cordo»), in particolare l’articolo 13 paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Gli articoli da 11 a 13 dell’Accordo sono applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma il 23 novembre 2017. (2) L’articolo 13 paragrafo 2 dell’Accordo stabilisce che il comitato misto può decidere di modificarne gli allegati. (3) L’appendice della presente decisione contiene modifiche degli allegati I e II dell’Accordo che aggiornano alcuni aspetti rilevanti degli allegati I e II ori- ginali approvati nel 2015. Prevede inoltre una soluzione provvisoria per ren- dere operativo il collegamento tra il SSQE dell’UE e il SSQE della Svizzera. (4) Conformemente all’allegato I parte B dell’Accordo è opportuno che, a nor- ma dell’articolo 25bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamen- to europeo e del Consiglio3, l’Unione escluda i voli in arrivo da aerodromi
1 RS 0.814.011.268; GU UE L 322 del 7.12.2017, pag. 3.
2 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32). 3 Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).
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situati in territorio svizzero dall’ambito di applicazione del SSQE dell’UE. Ciò non pregiudica la copertura degli operatori aerei da parte del SSQE dell’UE; esso si fonda sull’allegato I della direttiva 2003/87/CE che stabili- sce che le categorie di attività cui si applica la direttiva 2003/87/CE com- prende tutti i voli in arrivo a o in partenza da un aerodromo situato nel terri- torio di uno Stato membro. (5) È opportuno sottoporre a revisione l’allegato I dell’Accordo conformemente all’articolo 13 paragrafo 7 dell’Accordo al fine di mantenere l’attuale com- patibilità tra il SSQE dell’UE e il SSQE della Svizzera per il periodo di scambio 2021–2030. Dovrebbe essere garantito che la revisione dell’allegato I dell’Accordo preservi quanto meno l’integrità degli impegni di riduzione delle emissioni interne dell’Unione e della Svizzera nonché l’integrità e il regolare funzionamento dei rispettivi mercati del carbonio. Occorre evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e la distorsione della concor- renza tra i sistemi collegati, ha adottato la presente decisione:
Art. 1 Gli allegati I e II dell’Accordo sono sostituiti dal testo che figura negli allegati I e II dell’appendice della presente decisione.
Art. 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore dell’Accordo.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2019.
Per il comitato misto La segretaria Il presidente: La segretaria per l’Unione europea: per la Svizzera: Maja-Alexandra Dittel Marc Chardonnens Caroline Baumann
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Appendice «Allegato I
CRITERI FONDAMENTALI
A. Criteri fondamentali per gli impianti fissi La presente sezione è sottoposta a revisione conformemente all’articolo 13 paragrafo 7 del presente Accordo al fine di mantenere l’attuale compa- tibilità tra il SSQE dell’UE e il SSQE della Svizzera durante il periodo di scambio 2021–2030, come proposto dal Governo svizzero. Il comitato misto garantisce che la revisione della presente sezione preservi quanto meno l’integrità degli impegni di riduzione delle emissioni interne delle parti nonché l’integrità e il regolare funzionamento dei rispettivi mercati del carbonio. Sono evitate la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e la distorsione della concorrenza tra i sistemi collegati.
Criteri fondamentali Nel SSQE dell’UE Nel SSQE della Svizzera
1 Obbligatorietà della partecipazione al SSQE La partecipazione al SSQE è obbligatoria per gli impianti La partecipazione al SSQE è obbligatoria per gli che svolgono le attività e che emettono i gas a effetto impianti che svolgono le attività e che emettono i serra («GES») elencati di seguito. gas a effetto serra («GES») elencati di seguito. 2 Il SSQE deve disciplinare almeno le attività – l’allegato I della direttiva 2003/87/CE, – l’articolo 40 capoverso 1 e l’allegato 6 di cui a: in vigore alla data di entrata in vigore del presente dell’ordinanza sul CO2, Accordo. in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. 3 Il SSQE deve disciplinare almeno i GES – l’allegato II della direttiva 2003/87/CE, – l’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza sul CO2, di cui a: in vigore alla data di entrata in vigore del presente in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. Accordo. 4 Per il SSQE è fissato un tetto massimo rigoroso – gli articoli 9 e 9bis della direttiva 2003/87/CE, – l’articolo 18 capoversi 1 e 2 della legge sul CO2, almeno quanto quello previsto da: in vigore alla data di entrata in vigore del presente – l’articolo 45 capoverso 1 dell’ordinanza sul CO2, Accordo. in vigore alla data di entrata in vigore del presente Il fattore lineare di riduzione aumenterà passando da Accordo. 1,74 % a 2,2 % all’anno a partire dal 2021 e si Il fattore di riduzione lineare è pari a 1,74 %
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Criteri fondamentali Nel SSQE dell’UE Nel SSQE della Svizzera
applicherà a tutti i settori conformemente alla direttiva all’anno fino al 2020. (UE) 2018/410, secondo quanto stabilito alla data di entrata in vigore del presente Accordo. 5 Meccanismo stabilizzatore del mercato Nel 2015 l’UE ha introdotto la riserva stabilizzatrice – l’articolo 19 capoverso 5 della legge sul CO2, del mercato (decisione (UE) 2015/1814), il cui funziona- – l’articolo 48 dell’ordinanza sul CO2, mento è stato rafforzato dalla direttiva (UE) 2018/410. in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. La legislazione svizzera prevede la possibilità di ridurre i volumi d’asta in caso di aumento significativo delle quote sul mercato per motivi economici. Le parti cooperano al fine di apportare un contributo adeguato alla stabilità del mercato. 6 Il livello di vigilanza del mercato del SSQE è – Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del – Legge federale del 22 giugno 20074 concernente rigoroso almeno quanto quelli previsti da: Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finan- degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva ziari 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (MIFID II) – Legge federale del 19 giugno 20155 sulle infra- strutture del mercato finanziario e il comporta- mento sul mercato nel commercio di valori mo- biliari e derivati – Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento – Legge federale del 15 giugno 20186 sugli istituti europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui finanziari mercati degli strumenti finanziari e che modifica il – Legge federale del 10 ottobre 19977 relativa alla regolamento (UE) n. 648/2012 (MIFIR) lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanzia- – Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento mento del terrorismo,
4 RS 956.1 5 RS 958.1 6 RS 954.1 7 RS 955.0
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Criteri fondamentali Nel SSQE dell’UE Nel SSQE della Svizzera
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo in vigore alla data di entrata in vigore del presente agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di Accordo. mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive La regolamentazione svizzera dei mercati finanziari 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della non definisce la natura giuridica delle quote di Commissione (MAR) emissione. In particolare, la legge sulle infrastrutture del mercato finanziario non considera le quote di – Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del emissione come valori mobiliari e pertanto queste Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni non sono negoziabili nelle sedi di negoziazione penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di regolamentate. Poiché le quote di emissione non mercato) sono considerate valori mobiliari, la regolamenta- zione svizzera in materia non si applica alla nego- ziazione fuori dai mercati regolamentati (OTC) di quote di emissione sui mercati secondari. – Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e Ai sensi della legge sulle infrastrutture del mercato del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla finanziario i contratti derivati sono considerati valori prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini mobiliari. Sono compresi anche gli strumenti deriva- di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che ti che hanno le quote di emissione come strumento modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del sottostante. Gli strumenti derivati relativi alle quote Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la di emissione negoziati fuori dai mercati regolamen- direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del tati tra controparti (finanziarie e no) sono disciplinati Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della dalle disposizioni della legge sulle infrastrutture del Commissione (direttiva antiriciclaggio), mercato finanziario. in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accor- do. 7 Cooperazione in materia di vigilanza Le parti stabiliscono adeguati accordi di cooperazione in materia di vigilanza del mercato. Tali accordi riguar- del mercato dano lo scambio di informazioni e l’esecuzione degli obblighi derivanti dai rispettivi regimi di vigilanza del mercato. Le parti ne informano il comitato misto.
8 I limiti qualitativi per i crediti internazionali – Articoli 11bis e 11ter della direttiva 2003/87/CE – gli articoli 5 e 6 della legge sul CO2, sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da: – Regolamento (UE) n. 550/2011 della Commissione, – l’articolo 4, l’articolo 4a capoverso 1 e l’allegato del 7 giugno 2011, che stabilisce, a norma della 2 dell’ordinanza sul CO2, direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del in vigore alla data di entrata in vigore del presente Consiglio, alcune restrizioni applicabili all’uso dei
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Criteri fondamentali Nel SSQE dell’UE Nel SSQE della Svizzera
crediti internazionali generati da progetti relativi a Accordo. gas industriali – Articolo 58 del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i re- golamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione, in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accor- do. 9 I limiti quantitativi per i crediti internazionali – Articolo 11bis della direttiva 2003/87/CE – l’articolo 16 capoverso 2 della legge sul CO2, sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da: – Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, – l’articolo 55b dell’ordinanza sul CO2, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro in vigore alla data di entrata in vigore del presente dell’Unione conformemente alla direttiva Accordo. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Tali disposizioni prevedono l’utilizzo di crediti Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i internazionali soltanto fino al 2020. regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione – Regolamento (UE) n. 1123/2013 della Commissione, dell’8 novembre 2013, relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accor- do. Il diritto dell’Unione non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021.
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Criteri fondamentali Nel SSQE dell’UE Nel SSQE della Svizzera
10 L’assegnazione di quote a titolo gratuito è – Articoli 10, 10bis, 10ter e 10quater della direttiva – l’articolo 18 capoverso 3 e l’articolo calcolata sulla base di parametri di riferimento e 2003/87/CE 19 capoversi 2–6 della legge sul CO2, coefficienti di adeguamento. Per i nuovi entranti – Decisione 2011/278/UE della Commissione, del – l’articolo 45 capoverso 2, gli articoli 46, 46a, è accantonato un massimo pari al 5 % del quanti- 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per 46b, 46c e 48 e l’allegato 9 dell’ordinanza sul tativo di quote del periodo dal 2013 al 2020. Le l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione CO2, quote che non sono assegnate a titolo gratuito delle procedure di assegnazione gratuita delle quote sono messe all’asta o annullate. A tal fine, il in vigore alla data di entrata in vigore del presente di emissioni ai sensi dell’articolo 10bis della Accordo. SSQE è conforme quanto meno a: direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Le quote assegnate a titolo gratuito non superano le quantità di quote assegnate agli impianti nell’ambito del sistema SSQE dell’UE. – Decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di at- tuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio – Decisione (UE) 2017/126 della Commissione, del 24 gennaio 2017, che modifica la decisione 2013/448/UE per quanto riguarda l’istituzione di un fattore di correzione transettoriale uniforme a norma dell’articolo 10bis della direttiva 2003/87/CE del Par- lamento europeo e del Consiglio (Calcoli per la determinazione del fattore di correzione intersettoriale nell’ambito del SSQE dell’UE nel periodo 2013–2020) – Decisione 2014/746/UE della Commissione, del 27 ottobre 2014, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019
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Criteri fondamentali Nel SSQE dell’UE Nel SSQE della Svizzera
– Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissio- ni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio (elenco relativo alla rilocalizzazione del carbonio per il periodo 2015–2020) – Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commis- sione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme tran- sitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10bis della direttiva 2003/87/CE del Par- lamento europeo e del Consiglio – Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sot- tosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo 2021–2030 – Qualsiasi fattore di correzione intersettoriale nell’ambito del SSQE dell’UE nei periodi 2021–2025 o 2026–2030, in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accor- do. 11 Il SSQE prevede sanzioni negli stessi casi – l’articolo 16 della direttiva 2003/87/CE, – l’articolo 21 della legge sul CO2, e della stessa entità di quelli previsti da: in vigore alla data di entrata in vigore del presente – l’articolo 56 dell’ordinanza sul CO2, Accordo. in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
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Criteri fondamentali Nel SSQE dell’UE Nel SSQE della Svizzera
12 Il monitoraggio e la comunicazione nell’ambito – Articolo 14 e allegato IV della direttiva 2003/87/CE – l’articolo 20 della legge sul CO2, del SSQE sono rigorosi almeno quanto quelli – Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, – gli articoli 50–53 e gli allegati 16 e 17 previsti da: del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e dell’ordinanza sul CO2, la comunicazione delle emissioni di gas a effetto in vigore alla data di entrata in vigore del presente serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parla- Accordo. mento europeo e del Consiglio – Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accor- do. 13 La verifica e l’accreditamento nell’ambito – Articolo 15 e allegato V della direttiva 2003/87/CE – gli articoli 51–54 dell’ordinanza sul CO2, del SSQE sono rigorosi almeno quanto quelli – Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, in vigore alla data di entrata in vigore del presente di cui a: del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comuni- Accordo. cazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio – Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accor- do.
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B. Criteri fondamentali per il trasporto aereo Criteri fondamentali Per l’UE Per la Svizzera:
1 Obbligatorietà della partecipazione al SSQE La partecipazione al SSQE è obbligatoria per le attività La partecipazione al SSQE è obbligatoria per le di trasporto aereo in conformità dei criteri indicati di attività di trasporto aereo in conformità dei criteri seguito. indicati di seguito. 2 Copertura delle attività di trasporto aereo e dei – Direttiva 2003/87/CE, modificata dal regolamento 1. Ambito di applicazione gas a effetto serra e attribuzione dei voli e delle (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Voli in partenza da o in arrivo in un aerodromo rispettive emissioni in base al principio del volo Consiglio, del 13 dicembre 2017, al fine di derogare situato nel territorio svizzero, ad eccezione dei voli di partenza conformemente a: temporaneamente all’applicazione per i voli da e provenienti da un aerodromo situato nel territorio verso i paesi con i quali non è stato raggiunto un dello SEE. accordo a norma dell’articolo 25 della direttiva 2003/87/CE Tutte le deroghe temporanee relative all’ambito di applicazione del SSQE, tra cui le deroghe ai sensi – Articoli 17, 29, 35 e 56, e allegato VII del regola- dell’articolo 28bis della direttiva 2003/87/CE, mento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del possono applicarsi in relazione al SSQE della 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione Svizzera conformemente alle deroghe introdotte nel conformemente alla direttiva 2003/87/CE del SSQE dell’UE. Per le attività di trasporto aereo sono Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni coperte soltanto le emissioni di CO2. n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono coperti dal siste- 2. Limiti dell’ambito di applicazione ma SSQE dell’UE i voli in partenza da un aerodromo L’applicazione generale di cui al punto 1 non inclu- situato nel territorio dello Spazio economico europeo de: («SEE») diretti verso aerodromi situati nel territorio della Svizzera, mentre sono esclusi i voli in partenza da 1. i voli effettuati esclusivamente per trasportare, in aerodromi situati nel territorio della Svizzera e diretti missione ufficiale, monarchi regnanti e i loro fa-
verso aerodromi situati nel territorio dello SEE, a norma miliari diretti, capi di Stato, capi di governo e dell’articolo 25bis della direttiva 2003/87/CE. ministri di governo, se ciò è corroborato da un’adeguata indicazione del loro statuto nel pia- no di volo;
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Criteri fondamentali Per l’UE Per la Svizzera:
2. i voli militari e i voli effettuati dai servizi doga-
nali e di polizia;
3. i voli effettuati a fini di ricerca e salvataggio, i
voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d’emergenza;
4. i voli effettuati esclusivamente secondo le regole
del volo a vista definite nell’allegato 2 della Convenzione internazionale per l’aviazione civi- le del 7 dicembre 19448;
5. i voli che terminano nell’aerodromo dal quale
l’aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio pro- grammato;
6. i voli di addestramento effettuati al solo fine di
conseguire o mantenere un brevetto o, nel caso del personale navigante di condotta, un’abilitazione (rating), ove ciò sia comprovato da una nota opportuna nel piano di volo e se il volo non è destinato al trasporto di passeggeri e/o merci o al posizionamento o al trasferimento dell’aeromobile;
7. i voli effettuati esclusivamente a fini di ricerca
scientifica;
8. i voli effettuati esclusivamente allo scopo di
verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra;
9. i voli effettuati da aeromobili con una massa
massima al decollo certificata inferiore a 5 700 kg;
8 RS 0.748.0
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Criteri fondamentali Per l’UE Per la Svizzera:
10. i voli di operatori aerei commerciali le cui
emissioni totali sono inferiori a 10 000 tonnellate all’anno su voli che rientrano nel SSQE della Svizzera o che effettuano meno di 243 voli per periodo nel corso di tre periodi consecutivi di quattro mesi nell’ambito di applicazione del SSQE della Svizzera, se gli operatori non rien- trano nel SSQE dell’UE;
11. i voli di operatori aerei non commerciali che
rientrano nel SSQE della Svizzera le cui emis- sioni totali sono inferiori a 1 000 tonnellate all’anno, in conformità della deroga corrispon- dente applicata nell’ambito del SSQE dell’UE, se gli operatori non rientrano nel SSQE dell’UE. Questi limiti di copertura sono stabiliti da: – l’articolo 16a della legge sul CO2, – l’articolo 46d, l’articolo 55 capoverso 2 e l’allegato 13 dell’ordinanza sul CO2, in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. 3 Scambio di dati pertinenti riguardanti Le due parti cooperano per quanto riguarda l’applicazione dei limiti di copertura sia nel SSQE della Svizzera l’applicazione dei limiti di copertura delle che nel SSQE dell’UE per gli operatori commerciali e non commerciali conformemente al presente allegato. In attività di trasporto aereo particolare, entrambe le parti assicurano il trasferimento tempestivo di tutti i dati che consentono l’esatta identi- ficazione del volo e degli operatori aerei che sono coperti dal SSQE della Svizzera e da quello dell’UE. 4 Limite massimo (quantità totale di quote L’articolo 3quater della direttiva 2003/87/CE in vigore allaIl limite rispecchia un livello di rigore analogo a da assegnare agli operatori aerei) data di entrata in vigore del presente Accordo quello del SSQE dell’UE, in particolare per quanto Inizialmente l’articolo 3quater della direttiva concerne la percentuale di riduzione tra gli anni e i 2003/87/CE ripartiva le quote nel modo seguente: periodi di scambio. Le quote entro il limite massimo sono ripartite come segue: – il 15 % era messo all’asta, – il 15 % è messo all’asta, – il 3 % era accantonato in una riserva speciale, – il 3 % è accantonato in una riserva speciale,
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Criteri fondamentali Per l’UE Per la Svizzera:
– l’82 % era assegnato a titolo gratuito. – l’82 % è assegnato a titolo gratuito. Le quote assegnate sono state modificate con il La ripartizione può essere riesaminata conforme- regolamento (UE) n. 421/2014, in base al quale le quote mente agli articoli 6 e 7 del presente Accordo. assegnate a titolo gratuito sono state ridotte in proporzio- ne alla riduzione dell’obbligo di restituzione (articolo 28bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE). Il regolamento (UE) 2017/2392 in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo ha prorogato tale regime fino al 2023 e applica un fattore lineare di riduzione del 2,2 % a decorrere dal 1° gennaio 2021. Fino al 2020 la quantità di quote entro il limite massimo è calcolata secondo un approccio dal basso verso l’alto sulla base delle quote da assegnare a titolo gratuito, in conformità della ripartizione summenzionata. Le eventuali deroghe temporanee concernenti l’ambito di applicazione del SSQE richiedono un adeguamento proporzionale delle quantità da assegnare. A partire dal 2021 la quantità di quote entro il limite massimo è determinata dal limite massimo per il 2020, tenendo conto di un’eventuale percentuale di riduzione conformemente al SSQE dell’UE. Ciò è stabilito da: – l’articolo 18 della legge sul CO2, – l’articolo 46e e l’allegato 15 dell’ordinanza sul in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. 5 Assegnazione di quote per il trasporto aereo – Articolo 3quinquies e articolo 28bis, paragrafo 3, L’autorità svizzera competente mette all’asta le mediante vendite all’asta della direttiva 2003/87/CE, quote destinate a tale operazione. La Svizzera ha in vigore alla data di entrata in vigore del presente diritto alle entrate generate dalle vendite all’asta
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Criteri fondamentali Per l’UE Per la Svizzera: Accordo. delle quote svizzere. Ciò è stabilito da: – l’articolo 19a capoversi 2 e 4 della legge sul – l’articolo 48 e l’allegato 15 dell’ordinanza sul in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. 6 Riserva speciale per determinati operatori aerei – Articolo 3septies della direttiva 2003/87/CE, Delle quote sono accantonate in una riserva speciale in vigore alla data di entrata in vigore del presente per i nuovi entranti e gli operatori in rapida crescita; Accordo. tuttavia, fino al 2020 la Svizzera non avrà una riserva speciale, in quanto l’anno di riferimento per l’acquisizione dei dati sulle attività svizzere di trasporto aereo è il 2018. La riserva speciale è stabilita da: – l’articolo 18 capoverso 3 della legge sul CO2, – l’articolo 46e e l’allegato 15 dell’ordinanza sul in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. 7 Parametro di riferimento per l’assegnazione a – Articolo 3sexies della direttiva 2003/87/CE, in vigo- Il parametro di riferimento non può essere superiore titolo gratuito di quote agli operatori aerei re alla data di entrata in vigore del presente Accordo. a quello del SSQE dell’UE. Il parametro di riferimento annuale è pari a Fino al 2020, il parametro di riferimento annuale è 0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro. pari a 0,000642186914222035 quote per tonnellata- chilometro. Il parametro di riferimento è stabilito da: – l’articolo 46f capoversi 1 e 2 e l’allegato 15 dell’ordinanza sul CO2, in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
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Criteri fondamentali Per l’UE Per la Svizzera:
8 Assegnazione a titolo gratuito di quote di emis- – Articolo 3sexies della direttiva 2003/87/CE, ´ Il numero di quote di emissione assegnate a titolo sione agli operatori aerei in vigore alla data di entrata in vigore del presente gratuito agli operatori aerei è calcolato moltiplican- Accordo. do i dati relativi alle tonnellate-chilometro comuni- cati nell’anno di riferimento per il parametro appli- A norma dell’articolo 25bis della direttiva 2003/87/CE cabile. sono effettuati adeguamenti della quantità di quote rilasciate, in proporzione agli obblighi di comunicazione L’assegnazione gratuita è stabilita da: e restituzione derivanti dalla copertura effettiva, – l’articolo 19a capoversi 3 e 4 della legge sul nell’ambito del SSQE dell’UE, dei voli tra i paesi dello CO2, SEE e la Svizzera. – l’articolo 46f capoversi 1 e 2 e l’allegato 15 dell’ordinanza sul CO2, in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. 9 I limiti qualitativi per i crediti internazionali sono – Articoli 11bis e 11ter della direttiva 2003/87/CE, – gli articoli 5 e 6 della legge sul CO2, rigorosi almeno quanto quelli previsti da: – regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, – l’articolo 4, l’articolo 4a capoverso 1 e l’allegato del 2 maggio 2013, che istituisce un registro 2 dell’ordinanza sul CO2, dell’Unione conformemente alla direttiva in vigore alla data di entrata in vigore del presente 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, Accordo. alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione, in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accor- do. 10 Limiti quantitativi per l’uso dei crediti interna- – Articolo 11bis della direttiva 2003/87/CE L’utilizzo dei crediti internazionali è fissato zionali – Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, all’1,5 % delle emissioni verificate fino al 2020. del 2 maggio 2013, che istituisce un registro Quanto precede è stabilito da: dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE – l’articolo 55d dell’ordinanza sul CO2, del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento in vigore alla data di entrata in vigore del presente europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti Accordo. (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione
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Criteri fondamentali Per l’UE Per la Svizzera:
– Regolamento (UE) n. 1123/2013 della Commissione, dell’8 novembre 2013, relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accor- do. 11 Acquisizione dei dati relativi alle tonnellate- – Articolo 3sexies della direttiva 2003/87/CE, Fatto salvo quanto disposto di seguito, l’acquisizione chilometro per l’anno di riferimento in vigore alla data di entrata in vigore del presente dei dati relativi alle tonnellate-chilometro si effettua Accordo. contemporaneamente e secondo lo stesso approccio utilizzato per l’acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro del SSQE dell’UE. Fino al 2020, e in conformità dell’ordinanza sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate- chilometro e sull’elaborazione dei piani di monito- raggio per le rotte aeree vigenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo, l’anno di riferimento per il rilevamento dei dati sulle attività di trasporto aereo della Svizzera è il 2018. Quanto precede è stabilito da: – l’articolo 19a capoversi 3 e 4 della legge sul – l’ordinanza sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull’elaborazione dei piani di monitoraggio per le rotte aeree, in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
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Criteri fondamentali Per l’UE Per la Svizzera:
12 Monitoraggio e comunicazione – Articolo 14 e allegato IV della direttiva 2003/87/CE Le disposizioni in materia di monitoraggio e comu- – Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, nicazione sono caratterizzate dallo stesso livello di del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la rigore delle disposizioni del SSQE dell’UE. comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra Quanto precede è stabilito da: ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento – l’articolo 20 della legge sul CO2, europeo e del Consiglio – gli articoli 50–52 e gli allegati 16 e 17 – Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della dell’ordinanza sul CO2, Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di in vigore alla data di entrata in vigore del presente gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE Accordo. del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifi- ca il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissio- ne. – Regolamento delegato (UE) 2019/1603, del 18 luglio 2019, della Commissione che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell’attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accor- do. 13 Verifica e accreditamento – Articolo 15 e allegato V della direttiva 2003/87/CE Le disposizioni in materia di verifica e accredita- – Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, mento sono caratterizzate dallo stesso livello di del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazio- rigore delle disposizioni del SSQE dell’UE. ni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle Quanto precede è stabilito da: tonnellate-chilometro e sull’accreditamento dei – l’articolo 52 capoversi 4 e 5 e verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio – l’allegato 18 dell’ordinanza sul CO2, in vigore alla data di entrata in vigore del presente
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Criteri fondamentali Per l’UE Per la Svizzera: Accordo. – Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accor- do. 14 Amministrazione Si applicano i criteri di cui alla direttiva 2003/87/CE, Conformemente all’ordinanza sul CO2 in vigore alla articolo 18bis. A tal fine, e a norma dell’articolo 25bis data di entrata in vigore del presente Accordo, la della direttiva 2003/87/CE, la Svizzera è considerata Svizzera è competente per l’amministrazione degli Stato membro amministratore per quanto riguarda operatori aerei: l’attribuzione dell’amministrazione degli operatori aerei – con licenza di esercizio valida rilasciata dalla alla Svizzera e agli Stati membri dell’UE (dello SEE). Svizzera, o – cui sono attribuite le emissioni per il trasporto aereo ritenute le più elevate in Svizzera nell’ambito dei SSQE collegati. Ai sensi dell’articolo 25bis della direttiva 2003/87/CE, Le autorità svizzere competenti sono responsabili di le autorità competenti degli Stati membri dello SEE sono tutte le funzioni connesse all’amministrazione degli responsabili di tutte le funzioni connesse operatori aerei attribuiti alla Svizzera, comprese le all’amministrazione degli operatori aerei ad essi attribuiti, funzioni connesse al SSQE dell’UE (come la rice- comprese le funzioni connesse al SSQE della Svizzera zione delle comunicazioni delle emissioni verificate (come la ricezione delle comunicazioni delle emissioni che coprono le attività di trasporto aereo sia dell’UE verificate che coprono le attività di trasporto aereo sia sia della Svizzera, l’assegnazione, il rilascio e il dell’UE sia della Svizzera, l’assegnazione, il rilascio e trasferimento di quote, la conformità e l’esecuzione). il trasferimento di quote, la conformità e l’esecuzione) Le autorità svizzere competenti e la Commissione La Commissione europea e le autorità svizzere europea concordano bilateralmente la trasmissione competenti concordano bilateralmente la trasmissione dei documenti e delle informazioni pertinenti. dei documenti e delle informazioni pertinenti.
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Criteri fondamentali Per l’UE Per la Svizzera:
In particolare, la Commissione europea assicura il In particolare, le autorità svizzere trasferiscono agli trasferimento agli operatori aerei amministrati dalla operatori aerei amministrati dagli Stati membri Svizzera del numero di quote dell’UE assegnate a titolo dell’UE (SEE) il numero di quote della Svizzera gratuito. assegnate a titolo gratuito. Nel caso di un accordo bilaterale relativo Quanto precede è stabilito da: all’amministrazione dei voli effettuati da o verso – l’articolo 39 capoverso 1bis della legge sul CO2, l’Euroaeroporto di Basilea-Mulhouse-Friburgo che non comporta alcuna modifica della direttiva 2003/87/CE, la – l’articolo 46d e l’allegato 14 dell’ordinanza sul Commissione europea agevola, se del caso, l’attuazione CO2, di tale accordo, a condizione che ciò non comporti un in vigore alla data di entrata in vigore del presente doppio conteggio. Accordo. 15 Restituzione Nel valutare la conformità degli operatori aerei sulla Nel valutare la conformità degli operatori aerei sulla base del numero di quote restituite, le autorità competenti base del numero di quote restituite, le autorità degli Stati membri dell’UE (SEE) considerano in primo competenti della Svizzera considerano in primo luogo le emissioni coperte dal SSQE della Svizzera e luogo le emissioni coperte dal SSQE dell’UE e utilizzano le quote restituite rimanenti per tener conto utilizzano le quote restituite rimanenti per tener delle emissioni coperte dal SSQE dell’UE. conto delle emissioni coperte dal SSQE della Sviz- zera. 16 Applicazione della legge Le parti applicano le disposizioni dei rispettivi SSQE nei confronti degli operatori aerei che non adempiono ai loro obblighi nel SSQE corrispondente, indipendentemente dal fatto che l’operatore sia amministrato da un’autorità competente dell’UE (dello SEE) o della Svizzera, qualora l’applicazione delle disposizioni da parte dell’autorità amministratrice richieda un intervento supplementare. 17 Attribuzione amministrativa degli A norma dell’articolo 25bis della direttiva 2003/87/CE, l’elenco degli operatori aerei pubblicato dalla Commis- operatori aerei sione europea conformemente alla direttiva 2003/87/CE, articolo 18bis, paragrafo 3, precisa lo Stato ammini- stratore, compresa la Svizzera, per ciascun operatore aereo. Gli operatori aerei attribuiti alla Svizzera per la prima volta dopo l’entrata in vigore del presente Accordo sono
amministrati dalla Svizzera dopo il 30 aprile dell’anno di attribuzione e prima del 1° agosto dell’anno di attribu- zione. Le due parti cooperano nello scambio dei documenti e delle informazioni pertinenti. L’attribuzione di un operatore aereo non pregiudica la copertura di tale operatore aereo da parte del rispettivo SSQE (vale a dire, un operatore coperto dal SSQE dell’UE e amministrato dall’autorità competente della Svizzera ha lo stesso livello di obblighi nell’ambito del SSQE dell’UE che ha nel SSQE della Svizzera, e
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Criteri fondamentali Per l’UE Per la Svizzera: viceversa). 18 Modalità di attuazione Eventuali altre modalità necessarie per l’organizzazione del lavoro e la cooperazione nell’ambito dello sportello unico per i titolari dei conti del trasporto aereo sono elaborate e adottate dal comitato misto dopo la firma del presente Accordo conformemente agli articoli 12, 13 e 22 dello stesso. Tali modalità si applicano a decorrere dalla data di applicazione del presente Accordo. 19 Assistenza di Eurocontrol Per la parte del presente Accordo che riguarda il trasporto aereo, la Commissione europea include la Svizzera nel mandato conferito a Eurocontrol relativamente al SSQE dell’UE.
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C. Criteri fondamentali per i registri Il SSQE di ciascuna parte comprende un registro e un catalogo delle transazioni che soddisfano i criteri fondamentali descritti di seguito e relativi ai meccanismi e alle procedure di sicurezza per l’apertura e la gestione dei conti: Criteri fondamentali relativi ai meccanismi e alle procedure di sicurezza
I registri e i cataloghi delle transazioni tutelano la riservatezza, l’integrità, la dispo- nibilità e l’autenticità dei dati registrati nel sistema. A tal fine, le parti attivano i meccanismi di sicurezza descritti di seguito.
Criteri fondamentali
Per accedere ai conti tutti gli utenti devono disporre di un sistema di autentica- zione a due fattori.
Per l’avvio e l’approvazione delle transazioni è necessario un meccanismo di firma della transazione. Gli utenti ricevono un codice di conferma fuori banda.
Le transazioni seguenti sono avviate da una persona e approvate da un’altra per- sona (principio del doppio esame): – tutte le transazioni effettuate da un amministratore, salvo eccezioni giustifica- te di cui alle norme tecniche di collegamento – tutti i trasferimenti di quote, salvo casi giustificati se si applica una misura alternativa che fornisce lo stesso livello di sicurezza.
Deve essere predisposto un sistema di notifica che avverte gli utenti quando sono effettuate transazioni attinenti ai loro conti e dotazioni.
Tra l’avvio di un trasferimento e la sua esecuzione si applica un intervallo mi- nimo di 24 ore in modo che tutti gli utenti possano ricevere le informazioni e fermare qualsiasi trasferimento che si sospetta sia illecito.
L’amministratore svizzero e l’amministratore centrale dell’Unione adottano mi- sure intese a informare gli utenti delle loro responsabilità in relazione alla sicu- rezza dei loro sistemi (per es. PC, rete) e in relazione al trattamento dei dati/alla navigazione su Internet.
Per quanto riguarda le quote, le emissioni del 2020 possono essere coperte solo da quote rilasciate nel periodo 2013–2020.
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Criteri fondamentali relativi all’apertura e alla gestione dei conti
Criteri fondamentali
Apertura di un conto per gestori di impianti Un operatore o un’autorità competente indirizza la sua domanda di apertura di un conto per gestori/conto di deposito di gestori di impianti all’amministratore nazionale (per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’ambiente – UFAM). La do- manda contiene informazioni sufficienti a identificare l’impianto rilevante per il SSQE e un pertinente codice identificativo dell’impianto.
Apertura di un conto di operatore aereo Ogni operatore aereo che rientra nel SSQE della Svizzera e/o dell’UE dispone di un conto di operatore aereo/di deposito di operatore aereo. Per gli operatori aerei amministrati dall’autorità competente svizzera, questo conto figura nel registro svizzero. La domanda dell’operatore aereo o di un suo rappresentante è indiriz- zata all’amministratore nazionale (l’UFAM per la Svizzera) entro 30 giorni lavo- rativi dall’approvazione del piano di monitoraggio dell’operatore aereo o dal suo trasferimento da uno Stato membro dell’UE (SEE) alle autorità svizzere. Nella domanda è indicato il codice unico del o degli aeromobili operati dal richiedente che rientrano nel SSQE della Svizzera e/o nel SSQE dell’UE.
Apertura di un conto personale La domanda di apertura di un conto personale o di un conto di deposito persona- le è indirizzata all’amministratore nazionale (l’UFAM per la Svizzera). Essa contiene informazioni sufficienti per identificare il titolare/richiedente del conto e comprende almeno: – per una persona fisica: prova dell’identità e recapiti; – per una persona giuridica: – copia del registro di commercio, oppure – gli strumenti che istituiscono la persona giuridica e un documento che ne attesti la registrazione; – estratto del casellario giudiziale della persona fisica o, per la persona giuridica, quello dei suoi amministratori.
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Rappresentanti autorizzati del conto
Per ogni conto esiste almeno un rappresentante autorizzato del conto nominato dal potenziale titolare. I rappresentanti autorizzati/del conto avviano le transa- zioni e altre procedure per conto del titolare. All’atto della nomina del rappre- sentante autorizzato del conto, sono trasmesse le seguenti informazioni relative al rappresentante autorizzato del conto: – nome e recapiti; – documento d’identità; – casellario giudiziale.
Controllo dei documenti Tutte le copie dei documenti presentati come documenti giustificativi per l’apertura di un conto personale/un conto di deposito personale o per la nomina di un rappresentante autorizzato del conto devono essere certificate come auten- tiche. Per i documenti rilasciati al di fuori dello Stato richiedente, le copie devo- no anche essere autenticate. La data della certificazione e, se del caso, dell’autenticazione non deve essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda.
Rifiuto di aprire o aggiornare un conto o di nominare un rappresentante autoriz- zato del conto: Un amministratore nazionale (l’UFAM per la Svizzera) può rifiutarsi di aprire o aggiornare un conto o di nominare un rappresentante autorizzato del conto pur- ché il rifiuto sia ragionevole e giustificabile. Il rifiuto si fonda su almeno uno dei motivi seguenti: – le informazioni e i documenti presentati sono incompleti, obsoleti o altrimen- ti inaccurati o falsi; – il potenziale rappresentante è oggetto di indagine o nei cinque anni preceden- ti è stato condannato per frode relativamente a quote o unità di Kyoto, rici- claggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi per i quali il conto può essere strumentale; – motivi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione.
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Riesame periodico delle informazioni sui conti
I titolari dei conti comunicano immediatamente all’amministratore nazionale (l’UFAM per la Svizzera) ogni cambiamento relativo al conto o ai dati dell’utente unitamente alle informazioni di supporto richieste dall’amministratore nazionale che è responsabile dell’approvazione tempestiva di detto aggiornamento.
Almeno ogni tre anni l’amministratore nazionale verifica se le informazioni rela- tive al conto sono ancora complete, aggiornate, accurate e veritiere, e chiede al titolare del conto di comunicare le eventuali modifiche.
Sospensione dell’accesso ai conti Nel caso in cui una disposizione relativa ai registri di cui all’articolo 3 del pre- sente regolamento sia violata o sia in corso un’indagine relativa a una sua possi- bile violazione l’accesso ai conti può essere sospeso.
Riservatezza e divulgazione delle informazioni Le informazioni sono considerate riservate, ivi comprese quelle concernenti le dotazioni di tutti i conti, tutte le transazioni effettuate, il codice identificativo unico delle quote e il valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto detenute o interessate da una transazione, conservate nell’EUTL, nello SSTL, nel registro dell’Unione, nel registro svizzero e in qual- siasi altro registro del protocollo di Kyoto.
Tali informazioni riservate possono essere fornite a enti pubblici competenti su loro richiesta se la richiesta persegue un obiettivo legittimo ed è giustificata, necessaria e proporzionata (a fini d’indagine, rilevamento e procedimento giudi- ziario, a fini fiscali o di applicazione della legge, di audit e vigilanza finanziaria nell’ambito della lotta contro la frode, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, altri reati gravi, la manipolazione del mercato o altre violazioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale di uno Stato membro dello SEE o della Svizzera e al fine di garantire il buon funzionamento del SSQE dell’Unione e del SSQE della Svizzera).
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D. Criteri fondamentali per le piattaforme d’asta e le attività di vendita all’asta Gli enti che conducono le aste di quote nel SSQE delle parti soddisfano i seguenti criteri fondamentali e conducono le aste di conseguenza:
Criteri fondamentali
1 L’ente che conduce l’asta è selezionato attraverso un processo che assicura
trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra varie piattaforme d’asta potenziali sulla base del diritto dell’Unione o del diritto nazionale degli appalti.
2 L’ente che conduce l’asta è autorizzato all’esercizio di tale attività e fornisce le necessarie garanzie per lo svolgimento delle operazioni; tra le garanzie si annoverano misure volte ad individuare e gestire le potenziali conseguenze negative dei conflitti di interessi, individuare e gestire i rischi cui è esposto il mercato, stabilire regole e procedure trasparenti e non discrezionali che assi- curino un’asta corretta e ordinata e risorse finanziarie sufficienti per facilitar- ne il funzionamento ordinato.
3 L’accesso alle aste è subordinato al rispetto di requisiti minimi per quanto
riguarda adeguati controlli della diligenza dei clienti finalizzati ad assicurare che i partecipanti non compromettano lo svolgimento delle aste.
4 La procedura d’asta è prevedibile, in particolare per quanto riguarda i tempi e la sequenza delle vendite e i volumi stimati da mettere a disposizione. I prin- cipali elementi della procedura d’asta, ivi compresi il calendario, le date e i volumi stimati delle vendite sono pubblicati sul sito web dell’ente che condu- ce l’asta almeno un mese prima dell’inizio dell’asta. Eventuali adeguamenti rilevanti sono annunciati il più rapidamente possibile prima dell’asta.
5 La vendita all’asta delle quote è eseguita con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto sul SSQE di ciascuna parte. L’ente responsabile dell’asta assicura che i prezzi di aggiudicazione non si discostino in maniera significativa dal pertinente prezzo delle quote sul mercato secondario durante il periodo dell’asta, in quanto ciò indicherebbe una carenza delle aste. Il metodo utiliz- zato per determinare lo scostamento di cui alla frase precedente dovrebbe es- sere notificato alle autorità competenti che esercitano funzioni di sorveglian- za del mercato.
6 Tutte le informazioni non riservate relative alle aste, comprese tutte le norme, gli orientamenti e moduli, sono pubblicate in maniera aperta e trasparente. I risultati di ogni asta sono pubblicati non appena ragionevolmente possibile e comprendono le pertinenti informazioni non riservate. Le relazioni sui risul- tati delle aste sono pubblicate almeno una volta all’anno.
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7 La vendita di quote all’asta è soggetta a norme e procedure adeguate per ri-
durre il rischio di comportamenti anticoncorrenziali, abusi di mercato, rici- claggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Per quanto possibile, tali norme e procedure sono rigorose quanto quelle applicabili ai mercati finan- ziari nel rispettivo regime giuridico delle parti. In particolare, all’ente che conduce l’asta incombe l’adozione di misure, procedure e processi che ne as- sicurano l’integrità. Questi controlla inoltre il comportamento dei partecipanti al mercato e informa le autorità pubbliche competenti in caso di comporta- menti anticoncorrenziali, abusi di mercato, riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
8 L’ente che conduce le aste e le vendite all’asta delle quote è oggetto di
un’adeguata vigilanza da parte delle autorità competenti. Le autorità compe- tenti designate sono dotate di tutte le competenze giuridiche e risorse tecniche necessarie per vigilare su: – l’organizzazione e il comportamento degli operatori delle piattaforme d’asta; – l’organizzazione e il comportamento degli intermediari professionali che agiscono per conto di clienti; – i comportamenti e le transazioni dei partecipanti al mercato, al fine di im- pedire l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del merca- to; – le transazioni dei partecipanti al mercato, al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Nella misura del possibile, la vigilanza è rigorosa quanto quella esercitata sui mercati finanziari nei rispettivi regimi giuridici delle parti.
La Svizzera si impegna ad avvalersi di un ente privato per la messa all’asta delle proprie quote, in conformità delle norme sugli appalti pubblici. In attesa che tale ente sia incaricato e a condizione che il numero di quote da mettere all’asta in un anno sia inferiore a una determinata soglia, la Svizzera può continuare a utilizzare le modalità di asta in vigore, vale a dire le aste gestite dall’UFAM, alle condizioni seguenti:
1. La soglia è di 1 000 000 di quote, comprese le quote da mettere all’asta per
le attività di trasporto aereo. 2. Si applicano i criteri fondamentali di cui ai numeri 1–8, ad eccezione dei cri- teri 1 e 2, mentre l’ultima frase del criterio 5 e i criteri 7 e 8 si applicano all’UFAM solo nella misura del possibile. Il criterio fondamentale 3 si applica unitamente alla seguente disposizione: l’ammis- sione alle aste di quote svizzere con le modalità di asta in vigore nel momento in cui è stato firmato il presente Accordo è garantita a tutti gli enti nello SEE ammessi a partecipare alle aste nell’Unione. La Svizzera può incaricare enti ubicati nello SEE di condurre le aste.
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Allegato II
Norme tecniche di collegamento
Per rendere operativo il collegamento tra il SSQE dell’UE e il SSQE della Svizzera, una soluzione provvisoria sarà predisposta entro il maggio 2020 o il prima possibile dopo tale data. Le parti cooperano per sostituire al più presto la soluzione provviso- ria con un registro permanente. Le norme tecniche di collegamento (NTC) precisano: – l’architettura del collegamento di comunicazione; – la sicurezza del trasferimento dei dati; – l’elenco delle funzioni (operazioni, spunta contabile ecc.); – la definizione dei servizi web; – le disposizioni relative alla registrazione dei dati; – le modalità operative (servizio di chiamata, assistenza); – il piano di attivazione della comunicazione e la procedura di prova; – la procedura di prova della sicurezza. Le NTC specificano che gli amministratori devono adottare tutte le misure ragione- voli per assicurare che lo SSTL, l’EUTL e il collegamento siano operativi 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 e che le interruzioni dell’attività dello SSTL, dell’EUTL e del collegamento devono essere ridotte al minimo. Le NTC precisano che le comunicazioni tra lo SSTL e l’EUTL consistono in scambi sicuri di messaggi dei servizi web basati sulle tecnologie seguenti9: – servizi web che utilizzano il protocollo SOAP (Simple Object Access Proto- col) o servizi web equivalenti; – VPN – rete privata virtuale (Virtual Private Network) basata su hardware; – XML-linguaggio a marcatori estensibile (Extensible Markup Language); – firma digitale; e – protocolli temporali di rete (network time protocols). Le NTC stabiliscono per il registro della Svizzera, lo SSTL, il registro dell’Unione e l’EUTL prescrizioni supplementari di sicurezza che sono documentate in un «piano di gestione della sicurezza». In particolare, precisano che: – se si sospetta che la sicurezza del registro svizzero, dello SSTL, del registro dell’Unione o dell’EUTL sia stata compromessa, entrambe le parti si infor-
9 Queste tecnologie sono attualmente utilizzate per stabilire un collegamento tra il registro dell’Unione e il catalogo internazionale delle transazioni, nonché tra il registro della Sviz- zera e il catalogo internazionale delle transazioni.
Collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni di gas RU 2020 a effetto serra. Dec. n. 2/2019
mano reciprocamente e immediatamente e sospendono il collegamento tra lo SSTL e l’EUTL; – in caso di violazione della sicurezza, le parti si impegnano a condividere immediatamente tra loro le informazioni. Nella misura in cui sono disponi- bili dettagli tecnici, nelle 24 ore dopo la violazione della sicurezza l’amministratore del registro della Svizzera e l’amministratore centrale dell’Unione si scambiano una relazione che illustra l’evento (data, causa, impatto, misure correttive). La procedura di prova della sicurezza di cui alle NTC è completata prima dell’isti- tuzione del collegamento di comunicazione tra lo SSTL e l’EUTL e ogniqualvolta si rende necessaria una nuova versione dello SSTL o dell’EUTL. Le NTC prevedono due ambienti di prova oltre all’ambiente di produzione: un ambiente di prova dello sviluppatore e un ambiente di collaudo. Le parti dimostrano, tramite l’amministratore del registro della Svizzera e l’ammi- nistratore centrale dell’Unione, che è stata effettuata una valutazione indipendente della sicurezza dei loro sistemi nei dodici mesi precedenti, in conformità delle pre- scrizioni di sicurezza di cui alle NTC. Le prove di sicurezza, in particolare i test di penetrazione, sono effettuate su tutte le nuove versioni rilevanti del software in conformità delle prescrizioni di sicurezza di cui alle NTC. I test di penetrazione non sono eseguiti dallo sviluppatore del software né da un suo subappaltatore.
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