AS 2020 4919
Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore)
Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore)
del 25 novembre 2020
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 9 lettere a e c, nonché 12 della legge COVID-19 del 25 settembre 20201, ordina:
Sezione 1: Principio
Art. 1 1 In virtù dell’articolo 12 capoverso 1 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 e nei limiti del credito d’impegno stanziato dall’Assemblea federale (art. 14), la Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che un Cantone subisce a causa dei provvedimenti da esso adottati per i casi di rigore concernenti le imprese se: a. le imprese sostenute dai Cantoni soddisfano i requisiti di cui alla sezione 2; b. l’impostazione di questi provvedimenti soddisfa i requisiti di cui alla sezio- ne 3; c. il Cantone soddisfa i requisiti di cui alla sezione 4 e agli articoli 16–18. 2 Non partecipa ai costi o alle perdite che un Cantone subisce a causa dei provvedi- menti da esso adottati per i casi di rigore concernenti le imprese se: a. il capitale di queste imprese è detenuto complessivamente per oltre il 10 per cento dalla Confederazione, dai Cantoni o dai Comuni con più di 12 000 abi- tanti; b. nel relativo Cantone queste imprese non esercitano un’attività commerciale né impiegano personale proprio.
RS 951.262 1 RS 818.102
2020-3491 4919
Ordinanza COVID-19 casi di rigore RU 2020
Sezione 2: Requisiti delle imprese
Art. 2 Forma giuridica e numero IDI 1 L’impresa ha la forma giuridica di un’impresa individuale, una società di persone o una persona giuridica con sede in Svizzera.
2 Dispone di un numero d’identificazione delle imprese (IDI).
Art. 3 Data della costituzione e cifra d’affari
1 L’impresa ha provato al Cantone:
a. che è stata iscritta nel registro di commercio prima del 1° marzo 2020 o, in assenza di tale iscrizione, che è stata costituita prima del 1° marzo 2020; b. negli anni 2018 e 2019 ha conseguito una cifra d’affari media di almeno
100 000 franchi;
c. sostiene i propri costi salariali prevalentemente in Svizzera. 2 Se l’impresa ha avviato la propria attività il 1° gennaio 2020 o dopo tale data, oppure se è stata costituita nel 2018 o 2019 e il relativo esercizio è dunque di durata superiore a un anno, come cifra d’affari media secondo il capoverso 1 lettera b si considera quella conseguita tra il 1° gennaio 2018 e il 29 febbraio 2020, calcolata su
12 mesi.
Art. 4 Situazione patrimoniale e dotazione di capitale
1 L’impresa ha provato al Cantone che:
a. è redditizia o economicamente solida; b. ha adottato i provvedimenti necessari alla protezione della propria liquidità e della propria base di capitale; c. non ha diritto ad aiuti finanziari settoriali COVID-19 della Confederazione nell’ambito della cultura, dello sport, dei trasporti pubblici o dei media.
2 È considerata redditizia o economicamente solida l’impresa che:
a. tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 non era eccessivamente indebi- tata; b. al momento dell’inoltro della richiesta non è oggetto di una procedura di fal- limento né di una procedura di liquidazione; c. il 15 marzo 2020 non era oggetto di una procedura esecutiva concernente i contributi alle assicurazioni sociali; d. dispone di una prova della sua solidità economica in grado di dimostrare in modo credibile che il finanziamento dell’impresa può essere garantito me- diante il provvedimento per i casi di rigore.
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Art. 5 Calo della cifra d’affari 1 L’impresa ha provato al Cantone che, in relazione ai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19, la sua cifra d’affari del 2020 è inferiore al 60 per cento della cifra d’affari media degli anni 2018 e 2019. 2 Per le imprese costituite dopo il 31 dicembre 2017, la cifra d’affari calcolata se- condo l’articolo 3 capoverso 2 è considerata come cifra d’affari media degli an- ni 2018 e 2019.
Art. 6 Limitazione dell’impiego L’impresa ha confermato al Cantone che: a. non distribuisce dividendi o tantièmes né restituisce apporti di capitale né concede mutui ai suoi proprietari:
1. per l’intera durata del mutuo, della fideiussione o della garanzia,
2. per cinque anni dall’ottenimento di un contributo non rimborsabile o
fino al suo rimborso volontario al Cantone; b. non trasferisce fondi concessi a una società del gruppo non avente sede in Svizzera a cui è legata direttamente o indirettamente; è però consentito se- gnatamente l’adempimento di preesistenti obblighi ordinari di pagamento di interessi e di ammortamento all’interno di un gruppo.
Sezione 3: Requisiti concernenti l’impostazione dei provvedimenti per i casi di rigore
Art. 7 Forma 1 I provvedimenti per i casi di rigore, per i quali il Cantone chiede alla Confedera- zione di partecipare ai costi e alle perdite, sono concessi sotto forma di: a. mutui rimborsabili; b. fideiussioni o garanzie; c. contributi non rimborsabili. 2 Possono variare a seconda del settore, della dimensione dell’impresa o della forma degli strumenti.
3 Per la concessione e la gestione di fideiussioni i Cantoni possono concludere
accordi con terzi.
Art. 8 Limiti massimi 1 I mutui, le fideiussioni o le garanzie ammontano al massimo al 25 per cento della cifra d’affari media degli anni 2018 e 2019 e al massimo a 10 milioni di franchi per impresa. La loro durata è limitata a dieci anni al massimo.
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2 I contributi non rimborsabili ammontano al massimo al 10 per cento della cifra
d’affari media degli anni 2018 e 2019 e al massimo a 500 000 franchi per impresa. I contributi possono essere decisi e versati gradualmente. 3 Se un’impresa percepisce aiuti sia secondo il capoverso 1 sia secondo il capover- so 2, questi non possono superare complessivamente il 25 per cento della cifra d’affari media degli anni 2018 e 2019 né 10 milioni di franchi per impresa. 4 Per le imprese costituite dopo il 31 dicembre 2017, la cifra d’affari calcolata secondo l’articolo 3 capoverso 2 è considerata come cifra d’affari media degli an- ni 2018 e 2019. 5 Il Cantone può concedere provvedimenti per i casi di rigore il cui importo supera i limiti massimi di cui ai capoversi 1–3. La partecipazione della Confederazione ai costi e alle perdite subite dal Cantone rimane circoscritta entro tali limiti massimi.
Art. 9 Comunicazione dei dati Il contratto che il Cantone conclude con un’impresa relativo alla concessione di contributi, mutui, fideiussioni o garanzie oppure la decisione cantonale prevede che il Cantone possa ottenere i dati sull’impresa in questione da altri servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni o comunicare a tali servizi i dati sull’impresa, se questo è necessario per la valutazione delle richieste, la gestione degli aiuti finan- ziari e la lotta agli abusi.
Art. 10 Quadro temporale 1 I mutui, le fideiussioni o le garanzie per i quali il Cantone può chiedere la parteci- pazione della Confederazione alle eventuali perdite sono garantiti o versati tra il 26 settembre 2020 e il 31 dicembre 2021. 2 I contributi non rimborsabili, per i quali il Cantone può chiedere la partecipazione della Confederazione ai costi sono versati tra il 26 settembre 2020 e il 31 dicembre 2021.
Art. 11 Gestione da parte dei Cantoni e lotta agli abusi 1 La Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che un Cantone subisce a causa di provvedimenti da esso adottati per i casi di rigore concernenti le imprese soltanto se il Cantone: a. adotta misure adeguate per la gestione di mutui, garanzie o fideiussioni; b. dopo il verificarsi di perdite su mutui e fideiussioni adotta misure adeguate per poter recuperare l’importo di credito; c. lotta contro gli abusi mediante mezzi adeguati. 2I servizi federali competenti per gli aiuti finanziari settoriali COVID-19 nell’ambito della cultura, dello sport, dei trasporti pubblici o dei media sono tenuti a fornire ai servizi competenti dei Cantoni, alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e al Controllo federale delle finanze i dati personali e le informazioni di cui questi ultimi necessitano per l’adempimento dei loro compiti.
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Sezione 4: Procedura e competenze
Art. 12 Procedura 1 La procedura relativa alla concessione di provvedimenti per i casi di rigore per i quali i Cantoni chiedono la partecipazione della Confederazione è retta dal diritto cantonale.
2 I Cantoni esaminano le richieste nel singolo caso.
3 Per l’esame i Cantoni possono ricorrere a terzi.
Art. 13 Competenza cantonale
1 La competenza per la procedura spetta al Cantone nel quale l’impresa aveva la
propria sede il 1° ottobre 2020. 2 In caso di trasferimento della sede dell’impresa in un altro Cantone nel periodo di validità delle fideiussioni o nell’arco della durata dei mutui rimborsabili, la compe- tenza cantonale rimane invariata.
Sezione 5: Contributi della Confederazione e rapporti presentati dai Cantoni
Art. 14 Entità della partecipazione della Confederazione La Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che un Cantone subisce a causa dei provvedimenti da esso adottati per i casi di rigore concernenti le imprese nei limiti del credito d’impegno stanziato dall’Assemblea federale.
Art. 15 Ripartizione fra i Cantoni 1 Il contributo della Confederazione è ripartito fra i Cantoni in ragione di due terzi in funzione del PIL cantonale del 2016 e di un terzo in funzione della popolazione residente nel 2019. La ripartizione percentuale fra i Cantoni è riportata nell’allegato. 2 Entro il 30 giugno 2021, i Cantoni comunicano al Dipartimento federale dell’eco- nomia, della formazione e della ricerca (DEFR) se e in quale misura: a. il contributo della Confederazione loro assegnato non è stato utilizzato; b. necessitano di fondi supplementari. 3 Il DEFR assegna, in base alla ripartizione definita nel capoverso 1, i fondi di cui al capoverso 2 lettera a ai Cantoni che hanno comunicato la loro necessità secondo il capoverso 2 lettera b. 4 Può discostarsi dalla ripartizione di cui al capoverso 3 se in tal modo è possibile soddisfare meglio le necessità dei Cantoni.
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Art. 16 Presentazione della regolamentazione cantonale e approvazione di massima da parte della Confederazione 1 Il Cantone che chiede la partecipazione della Confederazione deve prima presenta- re, ma al più tardi entro il 30 settembre 2021, la propria regolamentazione con la conferma che questa è conforme alle disposizioni della presente ordinanza. 2 La SECO verifica la regolamentazione cantonale e se del caso conferma che essa è conforme alle disposizioni della presente ordinanza. Il quadro finanziario della Confederazione secondo gli articoli 14 e 15 capoverso 1 è quindi considerato appro- vato.
Art. 17 Momento del pagamento, recupero dell’importo e rimborsi 1 I Cantoni versano alle imprese l’importo totale garantito e fatturano retroattiva- mente questo importo alla Confederazione.
2 I contributi della Confederazione sono pagati al Cantone:
a. nel caso dei mutui rimborsabili: se non sono rimborsati o non sono rimborsa- ti interamente dopo la scadenza del periodo di validità; b. nel caso delle fideiussioni: se sono escusse o nel caso delle garanzie se sono richieste; c. nel caso dei contributi non rimborsabili: nel 2021 e nel caso dei pagamenti residui nel 2022. 3 I ricavi derivanti dal recupero di mutui e fideiussioni, da cui sono dedotti i costi sostenuti per il recupero, sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni in funzione della partecipazione ai costi prevista nella legge. 4 I rimborsi effettuati da imprese in seguito a indicazioni false e i rimborsi volontari di contributi non rimborsabili secondo l’articolo 6 lettera a numero 2 sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni in funzione della partecipazione ai costi prevista nella legge.
Art. 18 Rapporti e fatturazione 1 I rapporti dei Cantoni concernenti i provvedimenti di sostegno concessi o garantiti devono contenere almeno le seguenti informazioni: a. numero IDI e nome delle imprese che beneficiano di un sostegno; b. importo e forma dell’aiuto per singola impresa; c. conferma dell’esame del singolo caso e del rispetto dei requisiti che danno diritto al sostegno conformemente alla presente ordinanza; d. rapporto sullo stato dei mutui rimborsabili, delle fideiussioni e delle garanzie esigibili pendenti; e. rapporto sulle misure per la lotta agli abusi. 2 I rapporti sono presentati mediante una soluzione informatica fornita dalla SECO. Nel 2021 i rapporti sono presentati mensilmente, dal 2022 semestralmente.
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3 I Cantoni inoltrano alla SECO le fatture di cui all’articolo 17 capoverso 1 per un periodo complessivo di un anno. Per i contributi non rimborsabili il Cantone può inoltrare le fatture alla Confederazione semestralmente.
4 Il DEFR può stabilire ulteriori dettagli.
Art. 19 Riduzione a posteriori e domanda di restituzione 1 Il quadro finanziario secondo l’articolo 15 può essere ridotto a posteriori se il Cantone non rispetta i requisiti della presente ordinanza. 2 La Confederazione può chiedere la restituzione dei pagamenti versati a un Cantone se in un secondo momento risulta che i requisiti della presente ordinanza non sono stati rispettati.
Sezione 6: Procedura concordataria, perdita di capitale ed eccedenza dei debiti
Art. 20 Procedura concordataria in caso di provvedimenti per i casi di rigore 1 In deroga agli articoli 293 lettera a e 293a della legge federale dell’11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), il giudice del concordato concede a un’impresa, su istanza di quest’ultima, la moratoria concordataria provvisoria, se tale impresa rende verosimile che: a. adempie i requisiti delle imprese di cui alla sezione 2; e b. ha già richiesto provvedimenti per i casi di rigore o li richiederà quanto pri- ma.
2 Nei casi di cui al capoverso 1 si applica quanto segue:
a. in deroga all’articolo 293b LEF, il giudice del concordato di regola rinuncia alla designazione di un commissario provvisorio; nella misura in cui le cir- costanze lo richiedono, il giudice del concordato designa un commissario provvisorio su istanza dell’impresa o d’ufficio; b. il giudice del concordato non riscuote emolumenti per le sue decisioni.
Art. 21 Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti Ai fini del calcolo della copertura del capitale e delle riserve secondo l’articolo 725 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)3 e del calcolo dell’eccedenza di debiti secondo l’articolo 725 capoverso 2 CO, non sono considerati capitale di terzi: a. i mutui che il Cantone concede come provvedimento per i casi di rigore in conformità alla presente ordinanza;
2 RS 281.1 3 RS 220
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b. i crediti che il Cantone garantisce mediante fideiussione o garanzia come provvedimento per i casi di rigore in conformità alla presente ordinanza.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 22 Esecuzione Per quanto concerne la Confederazione l’esecuzione della presente ordinanza è di competenza della SECO.
Art. 23 Entrata in vigore e durata di validità
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 20204.
2 Fatto salvo il capoverso 3, la presente ordinanza ha effetto sino al 31 dicembre 2021.
3 Fatto salvo il capoverso 4, l’articolo 21 ha effetto sino al 31 dicembre 2031.
4 Il capoverso 3 entra in vigore se entra in vigore la modifica della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 che proroga la durata di validità del suo articolo 9 lettera c sino al 31 dicembre 2031.
25 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 Pubblicazione urgente del 25 novembre 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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Allegato (art. 15 cpv. 1)
Quota percentuale sull’importo massimo della Confederazione per Cantone
Chiave di ripartizione secondo l’articolo 15
N. Cantone Quota in %
1 ZH 19,99 % 2 BE 11,88 % 3 LU 4,29 % 4 UR 0,33 % 5 SZ 1,56 % 6 OW 0,40 % 7 NW 0,46 % 8 GL 0,43 % 9 ZG 2,40 % 10 FR 3,09 % 11 SO 2,83 % 12 BS 4,18 % 13 BL 3,10 % 14 SH 1,02 % 15 AR 0,53 % 16 AI 0,16 % 17 SG 5,65 % 18 GR 2,20 % 19 AG 6,77 % 20 TG 2,73 % 21 TI 4,32 % 22 VD 8,79 % 23 VS 3,15 % 24 NE 2,22 % 25 GE 6,79 % 26 JU 0,74 % Totale 100,00 %
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