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AS 2020 5303

Ordinanza sull'assicurazione militare

Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM)

Modifica del 18 novembre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:

Art. 28a cpv. 1 1 Il premio mensile per le prestazioni in caso di malattia ammonta a 355 franchi.

Art. 28b Premio per prestazioni in caso di infortunio per gli assicurati dell’assicurazione di base facoltativa Per gli assicurati dell’assicurazione di base facoltativa (assicurati a titolo facolta- tivo), il supplemento al premio per le prestazioni in caso di malattia previsto per le prestazioni in caso di infortunio ammonta a 40 franchi al mese.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

18 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 833.11

2020-2727 5303

Assicurazione militare. O RU 2020

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