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Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19)

Modifica del 16 marzo 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20201 è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 7 della legge del 28 settembre 20122 sulle epidemie,

Titolo prima dell’art. 1 Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Rubrica Oggetto e scopo

Art. 1a Competenza dei Cantoni Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze.

Art. 2 cpv. 2, primo periodo

2 Per Paesi o regioni a rischio si intendono segnatamente Paesi e regioni le cui

autorità hanno stabilito provvedimenti eccezionali di prevenzione e di lotta contro l’epidemia di COVID-19. ...

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Art. 5 cpv. 3 e 4 3 I Cantoni provvedono alle necessarie offerte di servizi per la custodia dei bambini che non possono essere accuditi privatamente. Per l’accudimento non si può ricorre- re a persone particolarmente a rischio. 4 Le strutture di custodia collettiva diurna possono essere chiuse soltanto se le auto- rità competenti prevedono altre forme idonee di custodia.

Art. 6 Manifestazioni e strutture 1 È vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private, incluse le manife- stazioni sportive e le attività societarie.

2 Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente:

a. negozi e mercati; b. ristoranti; c. bar, nonché discoteche, locali notturni ed erotici; d. strutture ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, biblioteche, sale cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi, palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e zoo- logici e parchi di animali; e. strutture che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parruc- chieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici.

3 Il capoverso 2 non si applica alle seguenti strutture e manifestazioni:

a. negozi di generi alimentari e altri negozi (p. es. chioschi, negozi nelle sta- zioni di servizio), nella misura in cui vendano derrate alimentari o oggetti d’uso quotidiano; b. negozi di cibi da asporto (take-away), mense aziendali, servizi di fornitura di pasti e strutture di ristorazione per ospiti di alberghi; c. farmacie, drogherie e negozi di mezzi ausiliari medici (p. es. occhiali, appa- recchi acustici); d. uffici e agenzie postali; e. punti di vendita di operatori di servizi di telecomunicazione; f. banche; g. stazioni di servizio; h. stazioni ferroviarie e altre strutture dei trasporti pubblici; i. officine di mezzi di trasporto; j. pubblica amministrazione; k. strutture sociali (p. es. centri di consulenza); l. funerali nella stretta cerchia familiare;

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m. strutture sanitarie quali ospedali, cliniche e studi medici, nonché studi e strutture di professionisti della salute secondo il diritto federale e cantonale; n. alberghi. 4 Le strutture e manifestazioni di cui al capoverso 3 devono rispettare le raccoman- dazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica concernenti l’igiene e il distan- ziamento sociale. Il numero di persone presenti deve essere limitato di conseguenza e devono essere evitati gli assembramenti di persone.

Art. 6a Assemblee di società 1 In caso di assemblee di società, l’organizzatore può disporre, a prescindere dal numero previsto di partecipanti e senza osservare il termine di convocazione, che i partecipanti esercitino i loro diritti soltanto: a. per scritto o in forma elettronica; o b. mediante un rappresentante indipendente designato dall’organizzatore. 2 L’organizzatore decide durante il termine di cui all’articolo 12 capoverso 5. La disposizione deve essere comunicata per scritto o pubblicata in forma elettronica al più tardi quattro giorni prima della manifestazione.

Art. 7 Deroghe L’autorità cantonale competente può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli arti- coli 5 e 6 se: a. lo impongono interessi pubblici preponderanti, per esempio per strutture di formazione e in caso di problemi di approvvigionamento; e b. l’istituzione di formazione, l’organizzatore o il gestore presentano un piano di protezione che comprende i seguenti provvedimenti di prevenzione:

1. provvedimenti per l’esclusione di persone malate o che si sentono ma-

late;

2. provvedimenti per la protezione di persone particolarmente a rischio;

3. provvedimenti per l’informazione delle persone presenti sui provvedi-

menti di protezione generali come igiene delle mani, tenersi a distanza o igiene in caso di tosse e raffreddore;

4. adeguamento degli spazi in modo che possano essere rispettate le regole

di igiene.

Titolo prima dell’art. 10 Sezione 4: Assistenza sanitaria

Art. 10 Rubrica Obbligo di notifica

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Inserire prima del titolo della sezione 5

Art. 10a Obblighi delle strutture sanitarie 1 I Cantoni possono obbligare gli ospedali e le cliniche private a mettere a disposi- zione le loro capacità per accogliere pazienti. 2 Le strutture sanitarie quali ospedali e cliniche, studi medici e dentistici devono rinunciare a interventi medici e terapie non urgenti.

Inserire dopo l’art. 10a Sezione 5: Persone particolarmente a rischio

Art. 10b Principio 1 Le persone particolarmente a rischio devono restare a casa ed evitare gli assem- bramenti di persone. 2 Sono considerate particolarmente a rischio le persone a partire dai 65 anni e le persone che soffrono in particolare delle seguenti patologie: ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario, cancro.

Art. 10c Obbligo del datore di lavoro 1 Le persone particolarmente a rischio svolgono da casa le mansioni previste dal loro contratto di lavoro. Nel caso questo non fosse possibile, sono poste in congedo dal datore di lavoro con continuazione del pagamento dello stipendio. 2 I lavoratori attestano la loro condizione di persone particolarmente a rischio me- diante un’autodichiarazione. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico.

Inserire dopo l’art. 10c Sezione 6: Disposizioni penali

Art. 10d È punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale 3, chiunque intenzional- mente si oppone ai provvedimenti di cui all’articolo 6.

3 RS 311.0

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Titolo prima dell’art. 11 Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 12 cpv. 4–6

4 e 5 Abrogati

6 Gli articoli 5–9 si applicano fino al 19 aprile 2020.

II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 17 marzo 2020 alle ore 00.004.

16 marzo 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4 Pubblicazione urgente del 16 marzo 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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Allegato (art. 2 cpv. 2)

Elenco dei Paesi e delle regioni a rischio

Austria Francia Germania Italia

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