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AS 2020 827

Ordinanza sull'esportazione e l'intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili (OICoM)

Ordinanza sull’esportazione e l’intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili (OICoM)

Modifica del 25 febbraio 2020

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 13 dell’ordinanza del 13 maggio 20151 sull’esportazione e l’intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili (OICoM), ordina:

I L’allegato dell’OICoM è sostituito dalla versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2020.

25 febbraio 2020 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin

Allegato (art. 1 e 3)

Beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili

Con il termine beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili si intendono le merci, le tecnologie e i prodotti di software seguenti che figurano nell’allegato 2 OBDI2 con i numeri di controllo delle esportazioni (ECN) sotto indicati:

2. 5D001, se riguarda il software relativo agli ECN 5A001.f e 5A001.j;

3. 5E001, se riguarda la tecnologia relativa agli ECN 5A001.f e 5A001.j;

4. 5D002, se riguarda il software relativo all’ECN 5A004;

5. 5E002, se riguarda la tecnologia relativa all’ECN 5A004.

2 RS 946.202.1

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