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AS 2021 297

Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Grandi manifestazioni, grandi fiere specialistiche e grandi fiere aperte al pubblico e progetti pilota per manifestazioni fino a 1000 persone)

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Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Grandi manifestazioni, grandi fiere specialistiche e grandi fiere aperte al pubblico e progetti pilota per manifestazioni fino a 1000 persone)

Modifica del 26 maggio 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 20201 è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 3

3 Le prescrizioni secondo il capoverso 2 sono precisate nellʼallegato 1.

Art. 6 cpv. 1 lett. j, 1bis, frase introduttiva, nonché 3 1 Lo svolgimento di manifestazioni con più di 15 partecipanti è vietato. Questa restri- zione non vige per: j. le grandi manifestazioni secondo l’articolo 6a e i progetti pilota per grandi manifestazioni secondo l’articolo 6bquater. 1bis Per le manifestazioni in presenza di pubblico, tranne che per le grandi manifesta- zioni di cui all’articolo 6a e per i progetti pilota per lo svolgimento di grandi manife- stazioni di cui allʼarticolo 6bquater, vige quanto segue: 3 Lo svolgimento di fiere in luoghi chiusi è vietato. Sono fatte salve le fiere speciali- stiche e quelle aperte al pubblico secondo l’articolo 6bquinquies.

1 RS 818.101.26

2021-1329 RU 2021 297

Ordinanza COVID-19 situazione particolare (Grandi manifestazioni, RU 2021 297

Art. 6a Disposizioni particolari per le grandi manifestazioni: autorizzazione 1 Le manifestazioni con più di 1000 persone, siano esse visitatori o partecipanti (grandi manifestazioni), sono ammesse a partire dal 1° luglio 2021 se l’autorità can- tonale competente rilascia all’organizzatore un’autorizzazione per lo svolgimento.

2 L’autorizzazione è rilasciata se:

a. si può presumere che la situazione epidemiologica nel Cantone o nella regione interessata permetterà lo svolgimento; b. si può presumere che al momento dello svolgimento della manifestazione il Cantone disporrà delle capacità necessarie per:

1. identificare e informare le persone sospette contagiate secondo l’arti-

colo 33 LEp,

2. garantire un’assistenza sanitaria senza restrizioni sia ai pazienti

COVID-19 sia agli altri pazienti; questo significa che possono essere ese- guiti anche interventi non urgenti dal punto di vista medico; c. l’organizzatore presenta un piano di protezione secondo l’articolo 4 basato su unʼanalisi dei rischi della grande manifestazione che intende organizzare, che preveda le misure di protezione di cui agli articoli 6b e 6bbis o 6bter. 3 Se una grande manifestazione si svolge in due o più Cantoni, è richiesta l’autorizza- zione di ciascun Cantone. I Cantoni coordinano tra di loro le procedure. 4 Chi intende svolgere più manifestazioni dello stesso tipo nella stessa struttura può farne richiesta in un’unica domanda.

5 Il Cantone revoca un’autorizzazione o emana ulteriori restrizioni se:

a. la situazione epidemiologica peggiora a tal punto che lo svolgimento della manifestazione non è più possibile, segnatamente perché le capacità necessa- rie secondo il capoverso 2 lettera b non possono più essere garantite; oppure b. un organizzatore non ha rispettato le misure previste nel piano di protezione in una manifestazione già svolta e non può garantirne il rispetto in futuro.

Art. 6b Disposizioni particolari per grandi manifestazioni: misure di protezione generali 1 L’accesso a una grande manifestazione è limitato alle seguenti persone a partire dai

16 anni che:

a. possono provare di essere state vaccinate contro il COVID-19 con un vaccino secondo l’allegato 2; il tempo che può essere trascorso dalla vaccinazione è stabilito nell’allegato 2; b. possono provare di essere state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono conside- rate guarite; il tempo che può essere trascorso dalla guarigione è stabilito nell’allegato 2;

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c. si sono sottoposte a uno dei test per il COVID-19 seguenti e possono presen- tare un risultato negativo:

1. un’analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 eseguita non più di

72 ore prima dell’inizio della manifestazione,

2. un test rapido per il SARS-CoV-2 secondo lo standard diagnostico, ese-

guito non più di 24 ore prima dell’inizio della manifestazione. 2 I Cantoni possono accordare deroghe localmente limitate alle prescrizioni di cui al capoverso 1 per manifestazioni all’aperto che si svolgono su percorsi più lunghi o su percorsi in terreno aperto, se le peculiarità locali non permettono controlli all’ingresso.

3 L’esercizio di strutture della ristorazione è retto dall’articolo 5a.

4 L’obbligo di portare una mascherina facciale è retto dall’articolo 3b. Per le manife- stazioni allʼaperto, oltre alle deroghe di cui all’articolo 3b capoverso 2, sono esentati dall’obbligo anche i visitatori seduti al loro posto. 5 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione può prevedere deroghe alle restrizioni per le attività sportive secondo l’articolo 6e capoverso 1 lettera b e culturali secondo secondo l’articolo 6f capoversi 2 lettera c e 3, se il piano di protezione con- templa misure di protezione specifiche.

6 Le misure di protezione sono precisate nell’allegato 3.

Art. 6bbis Disposizioni particolari per grandi manifestazioni: prescrizioni supplementari per manifestazioni tra il 1° luglio e il 19 agosto 2021 1 Oltre alle prescrizioni di cui all’articolo 6b, alle grandi manifestazioni svolte tra il 1° luglio e il 19 agosto 2021 si applica quanto segue: a. il numero di persone, visitatori o partecipanti, è limitato a 3000; b. per le manifestazioni in presenza di pubblico all’aperto il numero è limitato a

5000 persone, se al pubblico sono messi a disposizione soltanto posti a sedere;

c. l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione può accordare deroghe al numero massimo di persone di cui alle lettere a e b per manifestazioni che si svolgono su percorsi più lunghi o su percorsi in terreno aperto, se le pecu- liarità locali non permettono sbarramenti; d. nel settore destinato agli spettatori vige l’obbligo di stare seduti; sono possibili deroghe per i settori destinati agli spettatori lungo percorsi o in terreno aperto e per manifestazioni all’aperto che solitamente si svolgono senza posti a se- dere; e. l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione stabilisce, tenendo conto delle peculiarità locali e del piano di protezione, l’occupazione massima dei posti disponibili nella struttura. Questo valore non può superare i due terzi dei posti a sedere e la metà dei posti in piedi disponibili per gli spettatori; f. la consumazione di cibi e bevande al di fuori delle strutture della ristorazione è ammessa soltanto al posto a sedere.

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2 Sono inoltre applicabili le prescrizioni supplementari di cui allʼallegato 3 numero 2.

Art. 6bter Disposizioni particolari per grandi manifestazioni: prescrizioni supplementari per manifestazioni dal 20 agosto 2021 Oltre alle prescrizioni di cui all’articolo 6b, alle grandi manifestazioni svolte a partire dal 20 agosto 2021 si applica quanto segue: a. il numero di persone, visitatori o partecipanti, è limitato a 10 000; b. l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione può accordare deroghe al numero massimo di persone di cui alla lettera a per manifestazioni che si svolgono su percorsi più lunghi o su percorsi in terreno aperto, se le peculiarità locali non permettono sbarramenti; c. per le manifestazioni in presenza di pubblico all’aperto in cui sono messi a disposizione del pubblico soltanto posti a sedere non vige alcuna limitazione del numero di persone.

Art. 6bquater Progetti pilota per lo svolgimento di grandi manifestazioni 1 Al fine di testare modelli per lo svolgimento sicuro e fattibile di grandi manifesta- zioni, l’autorità cantonale competente può autorizzare appositi progetti pilota svolti tra il 1° e il 30 giugno 2021. 2 Ciascun Cantone può autorizzare al massimo cinque progetti pilota tenendo conto dei diversi tipi di manifestazione. 3 I progetti pilota devono essere svolti con almeno 300 e al massimo 600 persone, visitatori o partecipanti, in luoghi chiusi e al massimo 1000 persone, visitatori o par- tecipanti, all’aperto. Si applicano inoltre le misure di protezione e le prescrizioni di

4 L’autorizzazione può essere rilasciata soltanto se:

a. sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 6a capoverso 2 lettere a e b; b. l’organizzatore presenta un piano di protezione secondo l’articolo 4 e l’alle- gato 3 numeri 1 e 2 basato su un’analisi dei rischi della manifestazione che intende organizzare e suscettibile di permettere l’acquisizione di conoscenze sullo svolgimento pratico di grandi manifestazioni dello stesso tipo; c. l’organizzatore prevede una valutazione dello svolgimento della manifesta- zione. 5 Per raggiungere lʼobiettivo di cui al capoverso 1, la valutazione deve fornire in par- ticolare informazioni sui seguenti punti: a. esperienze sul controllo all’ingresso, in particolare sulla sua organizzazione, sulle offerte di test sul posto e sul loro utilizzo, sul numero di persone cui ha dovuto essere rifiutato l’ingresso e sui motivi del rifiuto nonché sulle possibi- lità di miglioramento;

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b. esperienza sullʼattuazione del piano di protezione, in particolare sullʼincana- lamento dei flussi di persone, l’osservanza delle prescrizioni da parte dei vi- sitatori e dei partecipanti, la praticabilità delle prescrizioni e le possibilità di miglioramento. 6 L’organizzatore presenta i risultati della valutazione all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione nonché, allegando lʼautorizzazione cantonale e il piano di protezione attuato, all’UFSP entro dieci giorni dalla conclusione della manifestazione. 7 La revoca di un’autorizzazione o l’emanazione di ulteriori restrizioni sono rette dall’articolo 6a capoverso 5.

8 Il Cantone informa l’UFSP del rilascio o della revoca di un’autorizzazione.

Art. 6bquinquies Disposizioni particolari per le grandi fiere specialistiche e le grandi fiere aperte al pubblico 1 Le grandi fiere specialistiche e le grandi fiere aperte al pubblico con più di 1000 vi- sitatori sono ammesse dal 1° luglio 2021, se l’autorità cantonale competente rilascia all’organizzatore un’autorizzazione per lo svolgimento. Si applicano le condizioni di autorizzazione e di revoca di cui all’articolo 6a capoversi 2, 4 e 5. 2 Alle fiere specialistiche e a quelle aperte al pubblico si applica inoltre quanto segue:

a. se l’accesso è limitato alle persone vaccinate o guarite o alle persone risultate negative al test secondo l’articolo 6b capoverso 1, il numero di persone pre- senti deve essere limitato in modo che per ogni persona sia disponibile una superficie minima secondo l’allegato 3 numero 3.2; ai controlli si applica l’al- legato 3 numero 3.1; b. se l’accesso è aperto anche a persone che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 6b capoverso 1, il numero di persone presenti è limitato secondo l’allegato 3 numero 3.3; c. l’obbligo di portare una mascherina facciale è retto dall’articolo 3b.

3 Alle manifestazioni di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano gli articoli 6a–6bquater.

Art. 7 cpv. 1, frase introduttiva 1 l’autorità cantonale competente può autorizzare agevolazioni rispetto alle prescri- zioni di cui all’articolo 4 capoversi 2–4 e agli articoli 6 e 6c–6f, se:

Art. 13 lett. a, d, ebis, f e h È punito con una multa chi: a. in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza non rispetta i suoi obblighi di cui allʼarticolo 4 capoversi 1 e 2 e agli articoli 5a,

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5d capoverso 1, 6 capoverso 1bis lettere b–d, 6b capoverso 1, 6bbis capoverso 1 lettera e, 6bquater capoversi 3 e 6, 6bquinquies capoverso 2 lettere a e b e 6d–6g; d. intenzionalmente svolge una grande manifestazione, una grande fiera specia- listica o una grande fiera aperta al pubblico con un numero di persone supe- riore a quello ammesso secondo l’articolo 6 capoverso 1, 1bis lettera a o 2, 6bbis capoverso 1 lettera a o b, 6bter lettera a, 6bquater capoverso 3 o 6bquinquies capoverso 2 lettera a o b, o intenzionalmente partecipa a una manifestazione con un numero di persone superiore a quello ammesso secondo l’articolo 6 capoverso 1, 1bis o 2; ebis. intenzionalmente svolge una grande manifestazione di cui all’articolo 6a ca- poverso 1 oppure svolge una grande fiera specialistica o una grande fiera aperta al pubblico di cui all’articolo 6bquinquies capoverso 1 senza essere in possesso dell’autorizzazione necessaria o in deroga al piano di protezione au- torizzato; f. in violazione dell’articolo 3a o 3b capoverso 1, sui veicoli del trasporto pub- blico, in luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture, com- presi i mercati, le fiere e le grandi manifestazioni, nonché in aree di attesa delle ferrovie, delle linee di autobus e tram e degli impianti a fune, in stazioni ferroviarie, aeroporti o in altri settori di accesso dei trasporti pubblici inten- zionalmente o per negligenza non porta una mascherina facciale, a meno che non sia applicabile la deroga di cui all’articolo 3a capoverso 1, 3b capoverso 2 o 2bis o 6b capoverso 4 secondo periodo; h. in qualità di ospite di una struttura della ristorazione o di un bar o in qualità di visitatore di una manifestazione intenzionalmente viola l’obbligo di stare se- duti di cui all’articolo 5a capoverso 3 lettera b, 6 capoverso 1bis lettera c o 6bbis capoverso 1 lettera d;

Inserire dopo l’art. 13 Sezione 6a: Aggiornamento degli allegati

1 Il Dipartimento federale dell’interno aggiorna gli allegati 1–3 secondo le conoscenze scientifiche più recenti. 2 Aggiorna l’allegato 1 d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della for- mazione e della ricerca e l’allegato 2 dopo aver sentito la Commissione federale per le vaccinazioni.

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II Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 2 e 3 secondo la versione qui an- nessa.

III L’allegato 2 dell’ordinanza del 16 gennaio 20192 concernente le multe disciplinari è modificato secondo la versione qui annessa:

Numeri 16003 e 16007

16003. Omissione di portare una mascherina facciale sui veicoli del trasporto

pubblico, in luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strut- ture, compresi i mercati, le fiere e le grandi manifestazioni nonché in aree di attesa delle ferrovie, delle linee di autobus e tram e degli im- pianti a fune, in stazioni ferroviarie, aeroporti o in altri settori di accesso dei trasporti pubblici (art. 13 lett. f in combinato disposto con l’art. 3a cpv. 1, 3b cpv. 1, 2 e 2bis e l’art. 6b cpv. 4 ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100 16007. Violazione, in qualità di visitatore, dell’obbligo di stare seduti alle ma- nifestazioni in presenza di pubblico o alle grandi manifestazioni (art. 13 lett. h in combinato disposto con l’art. 6 cpv. 1 bis lett. c e 6bbis lett. d ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100

IV

1 La presente ordinanza entra in vigore il 27 maggio 2021 alle ore 00.00 3.

2 Gli articoli 6a capoverso 2 lettera b numero 1 e 6bbis hanno effetto sino al 19 agosto 2021.

3 L’articolo 6bquater ha effetto sino al 30 giugno 2021.

26 maggio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 RS 314.11 3 Pubblicazione urgente del 26 maggio 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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Allegato 2 (art. 6b cpv. 1 lett. a e b, nonché 13a)

Prescrizioni relative all’accesso di persone vaccinate o guarite a grandi manifestazioni

1 Persone vaccinate

1.1 Sono considerate persone vaccinate cui è consentito l’accesso a grandi mani-

festazioni secondo l’articolo 6b capoverso 1 lettera a, le persone che sono state vaccinate con un vaccino: a. omologato in Svizzera e che è stato interamente somministrato confor- memente alle raccomandazioni dell’UFSP; b. omologato dall’Agenzia europea per i medicinali per l’Unione europea e che è stato interamente somministrato conformemente alle prescrizioni o alle raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione.

1.2 Il lasso di tempo durante il quale le persone vaccinate hanno accesso a grandi manifestazioni è di sei mesi a partire dal completamento della vaccinazione.

2 Persone guarite

Il lasso di tempo durante il quale le persone guarite hanno accesso a grandi manife- stazioni secondo l’articolo 6b capoverso 1 lettera b è di sei mesi a partire dallʼundice- simo giorno dalla conferma del contagio.

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Allegato 3 (art. 6b cpv. 6, 6bbis cpv. 2, 6bquater cpv. 4 lett. b e 6bquinquies cpv. 2 lett. a e b)

Prescrizioni relative alle grandi manifestazioni, alle grandi fiere specialistiche e alle grandi fiere aperte al pubblico

1 Prescrizioni generali relative alle grandi manifestazioni

1.1 L’organizzatore deve controllare l’autorizzazione all’ingresso secondo l’arti- colo 6b capoverso 1 sulla base di un certificato COVID-19 secondo l’arti- colo 6a della legge COVID-19 del 25 settembre 20204.

1.2 Se non è stato ancora introdotto un certificato secondo il numero 1.1, l’auto- rizzazione all’ingresso deve essere controllata sulla base di un attestato suffi- ciente. Quest’ultimo deve essere conforme a una forma di attestazione attual- mente applicata e deve esserne verificata segnatamente l’autenticità. Deve contenere, oltre a nome, cognome e data di nascita della persona in questione, anche i dati seguenti: a. per l’attestato di vaccinazione: – data della vaccinazione, – vaccino utilizzato, – designazione e indirizzo del centro di vaccinazione; b. per l’attestato di un precedente contagio e di guarigione: – conferma del contagio compreso il nome e lʼindirizzo della struttura che rilascia la conferma (centro di test, medico, farmacia, ospedale), o – conferma della revoca dell’isolamento o conferma medica della guarigione; c. per l’attestato del risultato negativo del test: – data e ora del prelievo del campione, – tipo di test, – risultato del test, – designazione e indirizzo del centro di test.

1.3 L’organizzatore deve verificare all’ingresso l’identità delle persone sulla base di un documento dʼidentità ufficiale o di un altro documento ufficiale appro- priato.

1.4 Nell’ambito dei controlli all’ingresso secondo i numeri 1.1–1.3, può trattare dati personali soltanto se necessario per attuare il controllo. A tale scopo si applica quanto segue: a. l’organizzatore deve informare precocemente le persone interessate del trattamento dei dati;

4 RS 818.102

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b. i dati non possono essere trattati per altri scopi; c. possono essere conservati soltanto se necessario per garantire il controllo all’ingresso. Se questo è il caso, devono essere distrutti al più tardi dodici ore dopo la conclusione della manifestazione.

1.5 Il piano di protezione prevede misure che permettono di contrastare efficace- mente i pericoli della grande manifestazione indicati nell’analisi dei rischi, segnatamente per quanto riguarda: a. il tipo di manifestazione; b. le peculiarità del luogo e dell’infrastruttura della manifestazione; c. l’esecuzione ordinata e capillare dei controlli all’ingresso, inclusa l’istru- zione del personale; d. la garanzia del rispetto e il controllo dell’uso di mascherine facciali nei settori d’accesso, nelle aree destinate alle pause e nei settori dei bagni nel luogo della manifestazione e nel settore destinato agli spettatori; e. la procedura da seguire in presenza di casi sospetti e di casi d’infezione tra i visitatori, i partecipanti e il personale a contatto con il pubblico; f. l’igiene, in particolare la messa a disposizione di disinfettanti, le pulizie periodiche, l’areazione; g. l’informazione di visitatori e partecipanti sulle misure di igiene e di com- portamento in vigore, in particolare sulla procedura da seguire se dopo la manifestazione si scopre di essere stati contagiati; h. l’istruzione del personale sui provvedimenti in vigore, sul riconosci- mento dei sintomi da COVID-19 e sulla procedura da seguire in caso di sospetta infezione tra il pubblico; i. la procedura da seguire in caso di infrazioni alle prescrizioni del piano di protezione da parte di visitatori e partecipanti.

1.6 Per il resto si applicano le prescrizioni secondo l’allegato 1 numeri 1 e 2.

2 Prescrizioni supplementari relative alle grandi manifestazioni

svolte tra il 1° luglio e il 19 agosto 2021

2.1 Prescrizioni generali

a. I flussi di persone nel settore di accesso antistante il luogo o la struttura in cui si svolge la manifestazione devono essere regolamentati in accordo con le forze di sicurezza e le imprese di trasporto locali. b. I flussi di persone, segnatamente nei settori di accesso, nelle aree desti- nate alle pause e nei settori dei bagni, devono essere organizzati a livello spaziale e temporale in modo che sia rispettata per quanto possibile la distanza obbligatoria. c. Il settore dei posti a sedere e dei posti in piedi devono essere occupati in in modo che sia rispettata per quanto possibile la distanza obbligatoria.

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2.2 A complemento del numero 1.5, il piano di protezione deve prevedere ulteriori misure per quanto riguarda: a. i comportamenti tipici dei visitatori o dei partecipanti; b. i settori in cui presumibilmente non può essere rispettata la distanza o in cui sono da attendersi assembramenti di persone; c. l’arrivo e la partenza di visitatori o partecipanti (trasporti pubblici, mezzi di trasporto privati, strutture della ristorazione usualmente frequentate prima o dopo la manifestazione); d. la gestione del comportamento dei partecipanti.

3. Prescrizioni relative alle grandi fiere specialistiche e alle grandi

fiere aperte al pubblico secondo l’articolo 6bquinquies

3.1 Ai controlli all’ingresso si applicano i numeri 1.1–1.4.

3.2 L’accesso alle fiere specialistiche e a quelle aperte al pubblico con una limi- tazione dellʼaccesso di cui all’articolo 6bquinquies capoverso 2 lettera a deve es- sere limitato in modo da garantire che siano disponibili almeno quattro metri quadrati di superficie per persona.

3.3 L’accesso alle fiere specialistiche e a quelle aperte al pubblico di cui all’arti- colo 6bquinquies capoverso 2 lettera b deve essere limitato in modo da garantire che siano disponibili almeno dieci metri quadrati di superficie per persona.

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