AS 2021 329
Ordinanza concernente le esigenze per l’efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)
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Ordinanza concernente le esigenze per l’efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)
Modifica del 4 giugno 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’efficienza energetica è modificata come segue:
Ingresso vista la legge del 30 settembre 20162 sull’energia (LEne); visto l’articolo 38 della legge del 15 dicembre 20003 sui prodotti chimici; visti gli articoli 39 capoverso 1 e 40 della legge del 7 ottobre 19834 sulla protezione dell’ambiente; in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19955 sugli ostacoli tecnici al commercio,
Art. 14 cpv. 2 lett. c e 4
2 Nell’ambito dell’attività di controllo può in particolare:
c. ordinare un’omologazione energetica (valutazione della conformità) per gli impianti e gli apparecchi; i fabbricanti, gli importatori e i commercianti de- vono mettere gratuitamente a disposizione dell’UFE gli impianti e gli appa- recchi necessari a questo scopo.
2021-1902 RU 2021 329
Ordinanza sull’efficienza energetica RU 2021 329
4 Se dal controllo risulta che gli impianti o gli apparecchi non soddisfano le esigenze della presente ordinanza, i costi insorti nell’ambito del controllo sono a carico della persona che ha commercializzato o ceduto tali impianti o apparecchi.
Art. 15 Abrogato
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.
4 giugno 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr