AS 2021 432
Ordinanza del DFF del 25 giugno 2021 concernente gli interessi moratori e rimuneratori su tasse e imposte (Ordinanza del DFF sui tassi d’interesse)
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Ordinanza del DFF concernente gli interessi moratori e rimuneratori su tasse e imposte (Ordinanza del DFF sui tassi d’interesse)
del 25 giugno 2021
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 74 capoverso 4 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane; visti gli articoli 187 capoverso 1 e 188 capoverso 2 dell’ordinanza del 1° novembre 20062 sulle dogane; visto l’articolo 29 della legge federale del 27 giugno 19733 sulle tasse di bollo; visto l’articolo 108 della legge del 12 giugno 20094 sull’IVA; visto l’articolo 20 capoverso 4 della legge del 21 marzo 19695 sull’imposizione del tabacco; visto l’articolo 41 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 ottobre 20096 sull’imposizione del tabacco; visto l’articolo 25 capoverso 5 della legge del 6 ottobre 20067 sull’imposizione della birra; visto l’articolo 22 capoverso 1 dell’ordinanza del 15 giugno 20078 sull’imposizione della birra; visti gli articoli 15 capoverso 2 e 17 capoverso 3 della legge federale del 21 giugno 19969 sull’imposizione degli autoveicoli; visto l’articolo 22 capoverso 3 della legge federale del 21 giugno 199610 sull’imposizione degli oli minerali; visto l’articolo 106a capoverso 2 dell’ordinanza del 20 novembre 199611 sull’imposizione degli oli minerali; visto l’articolo 25 capoverso 4 dell’ordinanza del 6 marzo 200012 sul traffico pesante;
RS 631.014
2021-2329 RU 2021 432
Ordinanza del DFF sui tassi d’interesse RU 2021 432
visti gli articoli 163 capoverso 2, 164 capoverso 1 e 168 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 199013 sull’imposta federale diretta; visto l’articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 13 ottobre 196514 sull’imposta preventiva; visti gli articoli 72 capoverso 2 e 73 capoverso 2 dell’ordinanza del 15 settembre 201715 sull’alcol, ordina:
Art. 1 1 La presente ordinanza stabilisce i tassi dell’interesse moratorio e dell’interesse ri- muneratorio per le seguenti tasse e imposte riscosse dalla Confederazione: a. dazi; b. tasse di bollo; c. imposta sul valore aggiunto; d. imposta sul tabacco; e. imposta sulla birra; f. imposta sugli autoveicoli; g. imposta sugli oli minerali; h. tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni; i. imposta federale diretta; j. imposta preventiva; k. imposta sulle bevande distillate. 2 I tassi d’interesse sono stabiliti per ogni anno civile. Essi sono riportati nell’allegato.
3 Gli interessi moratori e gli interessi rimuneratori sulle tasse e imposte secondo il capoverso 1 lettere a, c–e, g, h e k vengono riscossi o corrisposti unicamente se am- montano ad almeno 100 franchi. Sono fatti salvi gli interessi moratori per i crediti fatti valere nell’ambito di una procedura d’esecuzione forzata. 4 In caso di riscossione posticipata dell’imposta sull’importazione non viene riscosso alcun interesse moratorio sull’imposta sul valore aggiunto se all’atto dell’importazi- one l’importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero e se avesse potuto dedurre detta imposta a titolo di imposta precedente.
13 RS 642.11 14 RS 642.21 15 RS 680.11
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Art. 2 I seguenti atti normativi sono abrogati:
1. l’ordinanza del 29 novembre 199616 concernente l’interesse di mora in mate-
ria di tasse di bollo;
2. l’ordinanza del DFF dell’11 dicembre 200917 concernente l’interesse morato-
rio e rimuneratorio;
3 l’ordinanza del DFF del 4 dicembre 200718 concernente l’interesse moratorio
e rimuneratorio gravante l’imposta sul tabacco e l’imposta sulla birra;
4. l’ordinanza del DFF del 6 dicembre 200119 sugli interessi di mora per l’im-
posta sugli autoveicoli;
5. l’ordinanza del 29 novembre 199620 concernente l’interesse di mora in mate-
ria d’imposta preventiva.
Art. 3 L’ordinanza del DFF del 10 dicembre 199221 sulla scadenza e gli interessi nell’im- posta federale diretta è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2 2 Il tasso d’interesse di mora è retto dall’ordinanza del DFF del 25 giugno 202122 sui tassi d’interesse.
Art. 4 cpv. 3, primo periodo 3 Il tasso d’interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati è retto dall’ordinanza del DFF del 25 giugno 202123 sui tassi d’interesse. ...
Art. 5 cpv. 2 2 Il tasso d’interesse rimunerativo sulle eccedenze d’imposta da restituire è retto dall’ordinanza del DFF del 25 giugno 202124 sui tassi d’interesse.
Appendice Abrogata
16 RU 1996 3370 17 RU 2009 6835, 2011 6203, 2013 4489, 2016 3573, 2017 5161, 2018 1519 18 RU 2007 6823, 2009 5595 19 RU 2001 3382 20 RU 1996 3432 21 RS 642.124 22 RS 631.014 23 RS 631.014 24 RS 631.014
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Art. 4 1 Nel caso dei dazi, dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sugli oli minerali, della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni e dell’imposta sulle be- vande distillate i tassi d’interesse annui ammontano al: a. 4,0 per cento per l’interesse rimuneratorio e l’interesse moratorio dal 1° gen- naio 2012 al 31 dicembre 2021; b. 4,5 per cento per l’interesse rimuneratorio e l’interesse moratorio dal 1° gen- naio 2010 al 31 dicembre 2011; c. 5 per cento per l’interesse rimuneratorio e l’interesse moratorio dal 1° gennaio
1995 al 31 dicembre 2009;
d. 6 per cento per l’interesse moratorio dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1994; e. 5 per cento per l’interesse moratorio fino al 30 giugno 1990. 2 Nel caso delle tasse di bollo e dell’imposta preventiva divenute esigibili prima del 1° gennaio 2022, il tasso dell’interesse moratorio ammonta al 5 per cento fino al 31 dicembre 2021. 3 Nel caso dell’imposta federale diretta i tassi annui dell’interesse moratorio e dell’in- teresse sulle eccedenze d’imposta da restituire nonché i tassi annui dell’interesse ri- muneratorio sui pagamenti anticipati ammontano: a. dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, al 3,0 per cento per l’interesse mo- ratorio e l’interesse sulle eccedenze d’imposta da restituire e allo 0 per cento per l’interesse rimuneratorio; b. dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, al 3,0 per cento per l’interesse mo- ratorio e l’interesse sulle eccedenze d’imposta da restituire e allo 0,25 per cento per l’interesse rimuneratorio; c. nel 2012, al 3,0 per cento per l’interesse moratorio e l’interesse sulle ecce- denze d’imposta da restituire e all’1,0 per cento per l’interesse rimuneratorio; d. nel 2011, al 3,5 per cento per l’interesse moratorio e l’interesse sulle ecce- denze d’imposta da restituire e all’1,0 per cento per l’interesse rimuneratorio. 4 Nel caso dell’imposta sul tabacco e dell’imposta sulla birra il tasso dell’interesse rimuneratorio e dell’interesse moratorio ammonta al 5 per cento fino al 31 dicembre 2021. 5 Nel caso dell’imposta sugli autoveicoli il tasso dell’interesse moratorio ammonta al
5 per cento fino al 31 dicembre 2021.
Art. 5 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
25 giugno 2021 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer
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Allegato (art. 1 cpv. 2)
Interessi moratori e rimuneratori
Per gli anni civili dal 2022 si applicano i seguenti tassi d’interesse:
In vigore per Interesse moratorio Interesse rimuneratorio Interesse rimuneratorio (dall’anno civile) (in percento) sulle eccedenze d’imposta sui pagamenti anticipati volontari da restituire (in percento) (in percento)
2022 4,0 4,0 0,0
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