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AS 2021 569

Ordinanza concernente gli emolumenti dell’Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo-USTRA)

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente gli emolumenti dell’Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo-USTRA)

Modifica dell’8 settembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato dell’ordinanza del 7 novembre 20071 sugli emolumenti USTRA è modifi- cato come segue:

N. 3.1.1, 3.1.3 e 3.2.5

3.1.1 Fornitura di dati sui detentori nelle procedure per multe

disciplinari:

3.1.1.1 Emolumento forfettario per massimo 800 indirizzi all’anno

e per destinatario 200

3.1.1.2 Per ogni indirizzo supplementare 0.25

3.1.3 Stesura di una convenzione sulle prestazioni e la protezione

dei dati:

3.1.3.1 Per la fornitura di dati sui detentori nelle procedure per multe

disciplinari gratuita

3.1.3.2 In tutti gli altri casi 280

3.2.5 Abrogato

1 RS 172.047.40

2021-3010 RU 2021 569

Ordinanza sugli emolumenti USTRA RU 2021 569

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

8 settembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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