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AS 2021 707

Ordinanza del DFI del 3 novembre 2021 sulle prestazioni di cura mediche ambulatoriali

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza del DFI sulle prestazioni di cura mediche ambulatoriali

del 3 novembre 2021

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 3quinquies capoverso 4 dell’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI), ordina:

Art. 1 1 Le prestazioni di cura mediche ambulatoriali secondo l’articolo 3quinquies capoverso 1 OAI comprendono i seguenti provvedimenti: a. valutazione:

1. determinazione del bisogno di cure dell’assicurato e dell’ambiente in cui

vive,

2. pianificazione dei provvedimenti necessari;

b. consulenza:

1. consulenza all’assicurato ed eventualmente agli ausiliari non professio-

nisti addetti alle cure per l’esecuzione delle cure, in particolare per quanto concerne la gestione della malattia, la somministrazione dei me- dicamenti o l’impiego di apparecchi medici,

2. istruzione concernente le cure da prodigare,

3. attuazione dei controlli necessari;

c. coordinamento: provvedimenti di coordinamento in situazioni di cura com- plesse e nel contempo instabili; d. esami:

1. valutazione dello stato di salute generale, in particolare misurazione delle

funzioni vitali,

2. prelievo di materiale per esami di laboratorio,

3. sorveglianza medica durante gli esami;

RS 831.201.21 1 RS 831.201

2021-3599 RU 2021 707

Prestazioni di cura mediche ambulatoriali. O del DFI RU 2021 707

e. cure:

1. provvedimenti medici per la cura di infermità congenite, volti a mante-

nere le funzioni corporee somatiche,

2. sorveglianza medica durante le cure.

2 La sorveglianza medica secondo il capoverso 1 lettera d numero 3 e lettera e nu- mero 2 comprende: a. sorveglianza medica di breve durata: valutazione approfondita e completa dello stato di salute generale dell’assicurato allo scopo di riconoscere preco- cemente i segni di un eventuale peggioramento e permettere al personale in- fermieristico di adottare immediatamente i provvedimenti necessari; b. sorveglianza medica di lunga durata: sorveglianza di un assicurato nel quale in qualsiasi momento può insorgere una situazione potenzialmente mortale o pericolosa per la salute che necessita dell’intervento di personale infermieri- stico. 3 L’ufficio AI stabilisce la durata computabile delle singole prestazioni. A tal fine de- termina il periodo di tempo effettivo in cui è necessaria la presenza di personale in- fermieristico tenendo conto delle possibili prestazioni fornite parallelamente.

Art. 2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

3 novembre 2021 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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