AS 2021 828
Ordinanza sull’energia
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza sull’energia (OEn)
Modifica del 24 novembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza sull’energia del 1° novembre 20171 è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 7 Capitolo 3: Guichet unique, progetti nel settore idroelettrico e piani direttori cantonali, interesse nazionale e costruzioni e impianti non soggetti ad autorizzazione edilizia Sezione 1: Guichet unique
Titolo dopo l’art. 7 Sezione 1a: Progetti nel settore idroelettrico e piani direttori cantonali
Art. 7a 1 Per il rilascio di concessioni o di autorizzazioni per impianti idroelettrici non è ne- cessaria la definizione delle sezioni di corsi d’acqua adeguate di cui all’articolo 10 LEne. I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull’ambiente conti- nuano a necessitare, come finora, di una base nel piano direttore (art. 8 cpv. 2 della legge del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del territorio). 2 Gli impianti idroelettrici privi di ripercussioni considerevoli sul territorio e sull’am- biente non necessitano di una base nel piano direttore, anche se sono considerati di interesse nazionale.
2021-3933 RU 2021 828
Energia. O RU 2021 828
Art. 8 cpv. 2–2quater 2 Gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se:
a. raggiungono una produzione media prevista di almeno 10 GWh all’anno; oppure b. raggiungono una produzione media prevista di almeno 5 GWh all’anno e una durata di invaso di almeno 400 ore a piena potenza. 2bis Gli impianti idroelettrici esistenti che vengono rinnovati o ampliati mantengono l’interesse nazionale anche se i valori soglia secondo il capoverso 2 sono raggiunti solo prima o dopo il rinnovamento o l’ampliamento. 2ter Se un ampliamemto o un rinnovamento causa un nuovo grave pregiudizio a un oggetto di importanza nazionale inserito in un inventario federale secondo l’articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 19663 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) o una deroga agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo l’articolo 18a LPN, l’impianto idroelettrico è considerato di inte- resse nazionale se, oltre ai valori soglia secondo il capoverso 2, sono soddisfatte le seguenti condizioni: a. nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh; b. nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh. 2quater Le centrali ad accumulazione esistenti i cui bacini di accumulo vengono am- pliati sono di interesse nazionale se la capacità di ritenuta aggiuntiva del lago è di almeno 10 GWh.
Art. 16 cpv. 2bis 2bis Se un soggetto terzo si assume il finanziamento dell’impianto e a tale scopo ricorre a capitale di debito, il proprietario fondiario può scegliere se fatturare i costi del capi- tale calcolati secondo il capoverso 2 oppure gli interessi passivi effettivamente soste- nuti.
Art. 18 cpv. 1 lett. a 1 I proprietari fondiari sono tenuti a notificare al gestore di rete con un anticipo di tre mesi: a. la costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio, il nomina- tivo del rappresentante di questo raggruppamento e dei locatari e affittuari che partecipano a tale raggruppamento e che dopo la costituzione dello stesso non risultano più come consumatori finali;
3 RS 451
2/4
Energia. O RU 2021 828
Art. 39 cpv. 1bis 1bis La convenzione sugli obiettivi ingloba tutte le misure che presentano una durata di ammortamento non superiore a sei anni. Nel caso di misure infrastrutturali, in par- ticolare misure relative a edifici, a impianti a lunga durata di vita o orientati su diversi prodotti o processi, vale una durata di ammortamento non superiore a dodici anni.
Art. 59 cpv. 1 1 I Cantoni presentano all’UFE entro il 15 marzo dell’anno successivo un rapporto sullo svolgimento dei programmi promossi attraverso i contributi globali.
Art. 63 cpv. 1bis 1bis Eventuali mezzi finanziari di terzi confluiti nel credito cantonale di cui al capo- verso 1 lettera b devono essere dichiarati. Questi mezzi devono essere vincolanti, ir- revocabili e messi a disposizione su tutto il territorio del Cantone per il programma di promozione cantonale.
II L’ordinanza del 7 novembre 20014 sugli impianti a bassa tensione è modificata come segue:
Art. 36 cpv. 1bis 1bis I rappresentanti di raggruppamenti ai fini del consumo proprio (art. 18 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza del 1° novembre 20175 sull’energia) notificano al gestore di rete i nominativi dei proprietari degli impianti elettrici partecipanti al raggruppamento. I proprietari sostengono opportunamente i rappresentanti e in particolare li informano di qualsiasi cambiamento di proprietà.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
24 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 RS 734.27 5 RS 730.01
3/4
Energia. O RU 2021 828
4/4