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AS 2021 85

Decreto federale del 25 settembre 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo sulla libera circolazione delle persone

del 25 settembre 2020

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 dicembre 20192, decreta:

Art. 1 1 L’Accordo del 25 febbraio 20193 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle per- sone è approvato.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 La modifica delle leggi federali di cui all’allegato è adottata.

2021-0323 RU 2021 85

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell’Accordo RU 2021 85 sulla libera circolazione delle persone. DF

Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all’allegato.

Consiglio nazionale, 25 settembre 2020 Consiglio degli Stati, 25 settembre 2020 La presidente: Isabelle Moret Il presidente: Hans Stöckli Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 14 gen- naio 2021.4 2 Conformemente all’articolo 3 capoverso 2, le modifiche di legge di cui all’allegato entrano in vigore il 1° marzo 2021.

20 gennaio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

4 FF 2020 6959

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell’Accordo RU 2021 85 sulla libera circolazione delle persone. DF

Allegato (art. 2)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 19835 sull’acquisto di fondi da parte

di persone all’estero

Ingresso visti gli articoli 54 capoverso 1, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale6,

Art. 5 cpv. 1 lett. a

1 Sono considerate persone all’estero:

a. i cittadini seguenti che non hanno il domicilio legale ed effettivo in Svizzera:

1. i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o dell’Associazione

europea di libero scambio,

2. i cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai quali

si applica l’articolo 22 numero 2 dell’Accordo del 25 febbraio 20197 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle per- sone;

Art. 7 lett. j Non sottostanno all’obbligo dell’autorizzazione: j. i cittadini seguenti che, come frontalieri, acquistano un’abitazione secondaria nella regione del loro luogo di lavoro:

1. i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o dell’Associazione

europea di libero scambio,

2. i cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai quali

si applica l’articolo 22 numero 3 dell’Accordo del 25 febbraio 20198 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda

5 RS 211.412.41 6 RS 101 7 RS 0.142.113.672; FF 2020 969 8 RS 0.142.113.672; FF 2020 969

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell’Accordo RU 2021 85 sulla libera circolazione delle persone. DF

del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle per- sone.

Disposizione finale della modifica del 25 settembre 2020 Le disposizioni finali della modifica del 30 aprile 19979 si applicano per analogia alla modifica del 25 settembre 2020.

2. Legge del 23 giugno 200010 sugli avvocati

Art. 2 cpv. 2 e 4 2 Determina le modalità secondo cui possono esercitare la rappresentanza in giudizio:

a. gli avvocati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea (UE) o dell’As- sociazione europea di libero scambio (AELS); b. gli avvocati cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai quali si applica la parte quarta dell’Accordo del 25 febbraio 201911 tra la Con- federazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone. 4 Le disposizioni concernenti gli avvocati cittadini degli Stati membri dell’UE o dell’AELS sono applicabili per analogia agli avvocati cittadini del Regno Unito di cui al capoverso 2 lettera b.

9 RU 1997 2086 10 RS 935.61 11 RS 0.142.113.672; FF 2020 969

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