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AS 2021 889

Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea

Modifica del 16 dicembre 2021

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:

I L’ordinanza dell’USAV del 15 ottobre 20211 che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea è sostituita dalla versione qui annessa.

Titolo Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea e dall’Irlanda del Nord

II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

1 RS 916.443.102.1

2021-4139 RU 2021 889

Istituzione di provvedimenti per evitare l’introduzione RU 2021 889 dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’UE. O dell’USAV

III La presente ordinanza entra in vigore il 21 dicembre 20212.

16 dicembre 2021 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

2 Pubblicazione urgente del 20 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Istituzione di provvedimenti per evitare l’introduzione RU 2021 889 dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’UE. O dell’USAV

Allegato (art. 1, 2 cpv. 1 nonché 3–5)

Territori interessati e zone soggette a restrizioni

1 Zone soggette a restrizioni negli Stati membri dell’UE interessati

e in Irlanda del Nord Gli Stati membri dell’UE interessati nonché le zone soggette a restrizioni nellʼUE e in Irlanda del Nord sono stabiliti nella decisione di esecuzione seguente:

Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, (UE) 2021/641 del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/2186, GU L 444 del 10.12.2021, pag. 110.

2 Stati membri dell’UE interessati e Irlanda del Nord

In Irlanda del Nord e nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni: Austria Belgio Bulgaria Croazia Danimarca Francia Germania Irlanda Italia Paesi Bassi Polonia Portogallo Repubblica Ceca Slovacchia Ungheria

Istituzione di provvedimenti per evitare l’introduzione RU 2021 889 dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’UE. O dell’USAV

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