AS 2022 146
Ordinanza del DEFR del 14 febbraio 2022 concernente la liberazione di scorte obbligatorie di oppioidi
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Ordinanza del DEFR concernente la liberazione di scorte obbligatorie di oppioidi
del 14 febbraio 2022
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 21 dell’ordinanza del 10 maggio 20171 sull’approvvigionamento economico del Paese, ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica agli oppioidi seguenti:
Codice ATC2 Designazione della merce Osservazioni
N02AA01 morfina per via orale N02AA03 idromorfone per via orale N02AA05 ossicodone per via orale N02AA55 ossicodone, combinazioni per via orale
Art. 2 Quantità massima La quantità massima che può essere liberata corrisponde alla differenza tra il fabbiso- gno comprovato in Svizzera e la quantità liberamente disponibile sul mercato interno.
Art. 3 Liberazione di scorte 1 Il proprietario di scorte obbligatorie che non dispone di scorte d’esercizio sufficienti e si trova nell’impossibilità di reperire la quantità mancante può chiedere la libera- zione delle scorte obbligatorie al settore specializzato Agenti terapeutici. La domanda deve essere motivata. 2 Il settore specializzato Agenti terapeutici determina la quantità liberata e la durata della liberazione. Esso emana una decisione.
RS 531.211.37 1 RS 531.11 2 Il codice ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) può essere consultato in inglese (versione ufficiale) sul sito del Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology dell’OMS all’indirizzo: www.whocc.no > ATC/DDD Index.
2022-0471 RU 2022 146
Liberazione di scorte obbligatorie di oppioidi. O del DEFR RU 2022 146
Art. 4 Adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie La merce è prelevata dalla scorta obbligatoria previo adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie stipulato con l’Ufficio federale per l’approvvi- gionamento economico del Paese (UFAE).
Art. 5 Obbligo di fornitura 1 Un proprietario autorizzato a liberare scorte obbligatorie è tenuto a fornire la merce ai clienti svizzeri. 2 Il proprietario di scorte obbligatorie può fornire ai clienti soltanto le quantità neces- sarie per coprire il loro fabbisogno effettivo. 3 Il settore specializzato Agenti terapeutici può revocare una liberazione già autoriz- zata o respingerne una prevista se un proprietario di scorte obbligatore non adempie agli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2. 4 Il proprietario di scorte obbligatorie può rifiutarsi di fornire la merce a clienti insol- vibili.
Art. 6 Obbligo di tenere la contabilità e di fare rapporto I proprietari sono tenuti a contabilizzare tutte le loro scorte e le variazioni di queste ultime e a presentare un rapporto settimanale al settore specializzato Agenti terapeu- tici.
Art. 7 Opposizioni alle decisioni Fondandosi sull’articolo 45 della legge del 17 giugno 20163 sull’approvvigionamento del Paese (LAP), il proprietario di scorte obbligatorie può impugnare mediante oppo- sizione le decisioni del settore specializzato Agenti terapeutici entro cinque giorni dalla notifica della decisione.
Art. 8 Disposizioni penali Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono punite conformemente all’articolo 49 LAP4.
Art. 9 Esecuzione L’UFAE e il settore specializzato Agenti terapeutici sono responsabili dell’esecuzione della presente ordinanza.
3 RS 531 4 RS 531
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Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2022.
14 febbraio 2022 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin
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