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Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta operatrice di edifici e infrastrutture / Addetto operatore di edifici e infrastrutture con certificato federale di formazione pratica

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Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta operatrice di edifici e infrastrutture / Addetto operatore di edifici e infrastrutture con certificato federale di formazione pratica (CFP)

del 15 marzo 2022

80203 Addetta operatrice /

Addetto operatore di edifici e infrastrutture CFP Unterhaltspraktikerin EBA / Unterhaltspraktiker EBA Employée d’exploitation AFP / Employé d’exploitation AFP

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), ordina:

Sezione 1: Oggetto e durata

Art. 1 Profilo professionale Gli addetti operatori di edifici e infrastrutture di livello CFP svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate: a. lavorano in maniera orientata al cliente presso amministrazioni pubbliche, centri di manutenzione, scuole, istituzioni militari, ospedali o case di cura, impianti sportivi o per il tempo libero, piste di pattinaggio o impianti di bal- neazione nonché presso aziende private o prestatori di lavori di gestione; b. puliscono gli impianti da gestire e la relativa infrastruttura;

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c. eseguono la semplice conservazione del valore ed effettuano piccole ripara- zioni di impianti esterni e interni e curano le zone verdi; d. usano vari veicoli, piccoli apparecchi e utensili, che al termine del lavoro ri- pongono in maniera corretta dopo averne effettuato la necessaria manuten- zione; e. collaborano all’allestimento delle infrastrutture necessarie per eventi e mani- festazioni; f. stoccano e smaltiscono materiali riciclabili in maniera ecocompatibile, lavo- rano nel rispetto dei criteri ecologici e delle necessarie misure di sicurezza.

Art. 2 Durata e inizio

1 La formazione professionale di base dura due anni.

2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi 1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche,

sociali e personali. 3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative 1 La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le compe-

tenze operative seguenti: a. Preparazione dei lavori di gestione:

1. segnalare l’area interessata dai lavori di conservazione del valore, puli-

zia, manutenzione e cura delle zone verdi;

2. attuare il piano di sicurezza per l’infrastruttura interessata dai lavori di

gestione;

3. preparare l’infrastruttura per eventi e manifestazioni.

b. Pulizia dell’impianto e dell’infrastruttura gestita:

1. pulire ed effettuare la manutenzione di veicoli, piccoli apparecchi e uten-

sili per i lavori di gestione;

2. pulire le attrezzature degli impianti esterni:

3. pulire le attrezzature interne e presenti in alcuni punti degli edifici.

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c. Conservazione del valore e riparazione degli impianti interni ed esterni e cura delle zone verdi:

1. eseguire semplici attività di conservazione del valore e piccole ripara-

zioni di impianti esterni;

2. eseguire semplici attività di conservazione del valore e piccole ripara-

zioni negli spazi interni;

3. curare le zone verdi.

d. Conclusione dei lavori di gestione:

1. stoccare prodotti chimici, prodotti fitosanitari, prodotti per la disinfe-

zione e la pulizia, carburanti e materiale di consumo;

2. smaltire i rifiuti e i materiali riciclabili prodotti dagli impianti gestiti;

3. riordinare il posto di lavoro, riporre in magazzino e pronti all’uso veicoli,

piccoli apparecchi e altri utensili usati per i lavori di gestione e redigere un rapporto sui propri lavori e su quelli svolti dagli apparecchi.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

Art. 5 1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comuni- cazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi). 2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione. 3 Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici. 4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato 2 al piano di formazione.

5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette

persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato 2 al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

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Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Art. 7 Scuola professionale 1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 720 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento 1° anno 2° anno Totale

a. Conoscenze professionali – Preparazione dei lavori di gestione – Conclusione dei lavori di gestione 80 40 120 – Pulizia dell’impianto e dell’infrastruttura gestita 40 60 100 – Conservazione del valore e riparazione degli impianti interni ed esterni e cura delle zone verdi 80 100 180 Totale 200 200 400 b. Cultura generale 120 120 240 c. Educazione fisica 40 40 80 Totale delle lezioni 360 360 720

2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro compe- tenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungi- mento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del

27 aprile 20064 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella forma- zione professionale di base. 4 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’in- segnamento. 5 È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

4 RS 412.101.241

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Art. 8 Corsi interaziendali

1 I corsi interaziendali comprendono 17 giornate di otto ore.

2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in quattro corsi come segue:

Anno di Corso Campo di competenze operative Durata formazione

1 1 Preparazione dei lavori di gestione

Conclusione dei lavori di gestione Numero giornate 3

1 2 Pulizia dell’impianto e dell’infrastruttura gestita

Numero giornate 5

1 3 Conservazione del valore e riparazione degli impianti interni

ed esterni e cura delle zone verdi Numero giornate 4

2 4 Pulizia dell’impianto e dell’infrastruttura gestita

Conservazione del valore e riparazione degli impianti interni ed esterni e cura delle zone verdi Numero giornate 5 Totale 17

3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

Sezione 5: Piano di formazione

Art. 9 1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione5 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

2 Il piano di formazione:

a. Contiene il profilo di qualificazione, che comprende:

1. il profilo professionale;

2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi;

3. il livello richiesto per la professione.

b. Precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente. c. Determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

5 Il piano del 15 mar. 2022 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A-Z.

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3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti: a. attestato federale di capacità di operatore di edifici e infrastrutture AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; b. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie cono- scenze professionali nel campo di attività dell’addetto operatore di edifici e infrastrutture CFP e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; c. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente; d. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certifi- cato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

4 Nelleaziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una

seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base. 5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di per- sone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di forma- zione con risultati particolarmente positivi.

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Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell’apprendimento 1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione

dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 13 Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla

persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professio- nale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi in- teraziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il rag-

giungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate

e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio

il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti con- traenti e all’autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Sezione 8: Procedure di qualificazione

Art. 15 Ammissione È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professio- nale di base: a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:

1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,

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2. ha svolto almeno due anni di tale esperienza nel campo dell’addetto ope-

ratore di edifici e infrastrutture CFP, e

3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di

qualificazione.

Art. 16 Oggetto Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

Art. 17 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale 1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti: a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di otto ore; vale quanto segue:

1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della

formazione professionale di base;

2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere

le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione;

3. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e

dei corsi interaziendali;

4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative

sottoelencati e il colloquio professionale della durata di 30 minuti con le ponderazioni seguenti:

Voce Campi di competenze operative Ponderazione

1 Pulizia dell’impianto e dell’infrastruttura gestita 30 %

2 Conservazione del valore e riparazione degli impianti interni ed esterni e 50 % cura delle zone verdi

3 Colloquio professionale 20 %

b. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base. 2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

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Art. 18 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma

delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali; vale la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 60 per cento; b. cultura generale: 20 per cento; c. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 20 per cento. 3 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle seme- strali.

Art. 19 Ripetizioni 1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali fanno stato sol- tanto le nuove note.

Art. 20 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare)) 1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali. 2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 80 per cento; b. cultura generale: 20 per cento.

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Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 21 1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue il certificato federale di for- mazione pratica (CFP). 2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Addetta operatrice di edifici e infrastrutture AFC» / «Addetto operatore di edifici e infrastrutture AFC». 3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualifi- cazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate: a. la nota complessiva; b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’arti- colo 20 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze pro- fessionali.

Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli operatori di edifici e infrastrutture AFC e degli addetti operatori di edifici e infrastrutture CFP 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli operatori di edifici e infrastrutture AFC e degli addetti operatori di edifici e infrastrutture CFP è composta da: a. da quattro a sei rappresentanti dell’Associazione svizzera degli Operatori di edifici e infrastrutture (SFB); b. da uno a due rappresentanti dei docenti di materie professionali; c. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi; b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

3 La Commissione si autocostituisce.

4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di forma- zione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della forma- zione professionale di base;

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b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica; c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, pre- senta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione; d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la forma- zione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali 1 È responsabile dei corsi interaziendali l’Associazione svizzera degli Operatori di edifici e infrastrutture (SFB). 2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi. 3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali. 4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza della SEFRI dell’8 settembre 20147 sulla formazione professionale di base per Addetto operatore di edifici e infrastrutture con certificato federale di forma- zione pratica (CFP) è abrogata.

Art. 25 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni 1 Le persone che hanno iniziato la formazione di addetto operatore di edifici e infra- strutture CFP prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a ter- mine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2027. 2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per Addetto operatore di edifici e infrastrutture CFP entro il 31 dicembre 2027 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

7 RU 2014 3259; 2017 7331

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3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1521) si applicano dal 1° gennaio 2025.

Art. 26 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

15 marzo 2022 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Martina Hirayama Segretaria di Stato

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