AS 2022 208
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Operatrice di edifici e infrastrutture / Operatore di edifici e infrastrutture con attestato federale di capacità
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Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Operatrice di edifici e infrastrutture / Operatore di edifici e infrastrutture con attestato federale di capacità (AFC)
del 15 marzo 2022
80202 Operatrice / Operatore di edifici e infrastrutture AFC
Fachfrau / Fachmann Betriebsunterhalt EFZ Agente / Agent d’exploitation CFC
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), ordina:
Sezione 1: Oggetto, orientamenti e durata
Art. 1 Profilo professionale e orientamenti 1 Gli operatori di edifici e infrastrutture di livello AFC svolgono in particolare le atti- vità seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto in- dicate: a. lavorano presso amministrazioni pubbliche, centri di manutenzione, ospedali, scuole, istituzioni militari o case di cura, impianti sportivi o per il tempo li- bero, piste di pattinaggio o impianti di balneazione, nonché presso aziende private o prestatori di lavori di gestione;
RS 412.101.220.37
2022-0825 RU 2022 208
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b. effettuano la manutenzione, controllano, conservano il valore e puliscono gli impianti e le infrastrutture interne ed esterne agli edifici e curano il verde negli spazi interni ed esterni; c. usano vari veicoli, piccoli apparecchi e utensili e ne prevedono l’uso già in fase di pianificazione dei lavori di gestione; d. collaborano, autonomamente o in team, al montaggio dell’infrastruttura in oc- casione di eventi e manifestazioni; e. stoccano e smaltiscono materiali riciclabili in maniera ecocompatibile; f. lavorano in maniera orientata al cliente e rispettano sempre le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’am- biente e igiene. 2 La formazione di operatore di edifici e infrastrutture di livello AFC prevede gli orientamenti seguenti: a. servizi di portineria; b. servizi generali; c. impianti sportivi.
3 L’orientamento è riportato nel contratto di tirocinio.
Art. 2 Durata e inizio
1 La formazione professionale di base dura tre anni.
2 Ai titolari del certificato federale di formazione pratica di addetto operatore edifici e infrastrutture CFP è convalidato il primo anno della formazione professionale di base. 3 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.
Sezione 2: Obiettivi ed esigenze
Art. 3 Principi 1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.
2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche,
sociali e personali. 3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.
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Art. 4 Competenze operative 1 La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le compe- tenze operative seguenti: a. preparazione dei lavori di gestione:
1. pianificare i lavori di gestione in base al mandato o alla programmazione
settimanale, 2. preparare i materiali, i veicoli, i piccoli apparecchi e gli altri utensili per i lavori di gestione,
3. segnalare l’area interessata dai lavori di conservazione del valore, puli-
zia, manutenzione e cura delle zone verdi,
4. informare i gruppi target delle restrizioni dovute ai lavori di gestione,
5. attuare il piano di sicurezza per l’infrastruttura interessata dai lavori di
gestione; b. pulizia, conservazione del valore e manutenzione di impianti esterni, infra- strutture ed edifici:
1. usare apparecchi per la pulizia, piattaforme di lavoro elevabili, motose-
ghe e decespugliatori nell’ambito dei lavori di gestione,
2. eseguire la manutenzione di veicoli e piccoli apparecchi usati per i lavori
di gestione,
3. pulire le attrezzature degli impianti esterni,
4. conservare il valore della struttura degli impianti esterni,
5. controllare e conservare il valore delle attrezzature di impianti interni ed
esterni e di parti di edifici,
6. pulire le attrezzature interne e presenti in alcuni punti degli edifici,
7. controllare e assicurare la manutenzione di mobilia e impianti tecnici di
edifici; c. cura delle zone verdi:
1. curare le zone verdi,
2. sostituire piante negli spazi interni ed esterni,
3. curare le piante da interno,
4. conservare il valore delle zone umide in spazi pubblici e privati;
d. gestione di impianti sportivi:
1. sorvegliare la qualità dell’acqua delle piscine,
2. gestire e conservare il valore di impianti di balneazione e per la produ-
zione di ghiaccio,
3. montare, conservare il valore e smontare superfici ghiacciate,
4. controllare l’acqua dell’impianto di balneazione durante l’esercizio in
collaborazione con uno specialista;
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e. conclusione dei lavori di gestione:
1. stoccare prodotti chimici, prodotti fitosanitari, prodotti per la disinfe-
zione e la pulizia, carburanti e materiale di consumo,
2. smaltire i rifiuti e i materiali riciclabili prodotti dagli impianti gestiti,
3. riordinare il posto di lavoro, riporre in magazzino e pronti all’uso veicoli,
piccoli apparecchi e altri utensili usati per i lavori di gestione e redigere un rapporto sui propri lavori e su quelli svolti dagli apparecchi; f. collaborazione con collaboratori e clienti:
1. istruire i collaboratori in merito ai lavori di gestione da svolgere,
2. trattare i reclami dei clienti riguardo ai lavori di gestione,
3. preparare l’infrastruttura per eventi e manifestazioni, impostare e occu-
parsi di eventi e manifestazioni.
2 Lo sviluppo delle competenze operative è obbligatorio:
a. nei campi di competenze operative a, e ed f e nelle competenze operative b1– b5, così come c1 e c2 per tutte le persone in formazione; b. nei campi di competenze operative b–d è vincolante come segue a seconda dell’orientamento:
1. servizi di portineria: competenze operative b6, b7 e c3,
2. servizi generali: competenza operativa c4,
3. impianti sportivi: competenze operative b6, b7, d1, d4.
Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente
Art. 5 1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comuni- cazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi). 2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione. 3 Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici. 4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato 2 al piano di formazione.
5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette
persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato peri-
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colo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato 2 al piano di for- mazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul la- voro e la protezione della salute.
Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento
Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.
Art. 7 Scuola professionale
1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1080 le-
zioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:
Insegnamento 1° anno 2° anno 3° anno Totale
a. Conoscenze professionali – Preparazione dei lavori di gestione 100 40 60 200 – Conclusione dei lavori di gestione – Collaborazione con collaboratori e clienti – Pulizia, manutenzione e conservazione del valore 80 100 80 260 di impianti esterni, infrastrutture ed edifici – Cura delle zone verdi 20 60 60 140 Totale conoscenze professionali 200 200 200 600 b. Cultura generale 120 120 120 360 c. Educazione fisica 40 40 40 120 Totale delle lezioni 360 360 360 1080
2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro compe- tenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungi- mento degli obiettivi di formazione prestabiliti.
3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del
27 aprile 20064 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella forma- zione professionale di base. 4 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’in- segnamento.
4 RS 412.101.241
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5 È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.
Art. 8 Corsi interaziendali
1 I corsi interaziendali comprendono:
a. per gli orientamenti Servizi di portineria e Servizi generali: 25 giornate di otto ore, ripartite su quattro corsi; b. per l’orientamento Impianti sportivi: 29 giornate di otto ore, ripartite su sette corsi. 2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti, come segue, in quattro corsi per l’orienta- mento Servizi di portineria e Servizi generali e in sette corsi per l’orientamento Im- pianti sportivi:
Anno di Corso Campo di competenze operative Orientamento e formazione numero di giornate
Orientamento Orientamento Orientamento Servizi di Servizi Impianti portineria generali sportivi
1 1 Preparazione dei lavori di gestione
Pulizia, manutenzione e conservazione del valore di impianti esterni, infrastrutture ed edifici Conclusione dei lavori di gestione 8 7 8
1 2 Gestione di impianti sportivi 1
2 3 Pulizia, manutenzione e conservazione
del valore di impianti esterni, infrastrutture ed edifici 7 7 7
2 4 Pulizia, manutenzione e conservazione
del valore di impianti esterni, infrastrutture ed edifici Cura delle zone verdi Collaborazione con collaboratori e clienti 4 4 4
2 5 Gestione di impianti sportivi 1
3 6 Preparazione dei lavori di gestione
Pulizia, manutenzione e conservazione del va- lore di impianti esterni, infrastrutture ed edifici Cura delle zone verdi 6 7 6
3 7 Gestione di impianti sportivi 2
Totale giornate 25 25 29
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3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.
Sezione 5: Piano di formazione
Art. 9 1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione5 della competente organizzazione del mondo del lavoro.
2 Il piano di formazione:
a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
1. il profilo professionale,
2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
3. il livello richiesto per la professione;
b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla si- curezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente; c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione. 3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.
Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda
Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti: a. attestato federale di capacità di operatore di edifici e infrastrutture AFC e al- meno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; b. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie cono- scenze professionali nel campo di attività dell’operatore di edifici e infrastrut- ture AFC e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’inse- gnamento; c. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
5 Il piano del 15 marzo 2022 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A-Z.
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d. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di espe- rienza professionale nel campo d’insegnamento.
Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certifi- cato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.
4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una se-
conda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della for- mazione professionale di base. 5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di per- sone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di forma- zione con risultati particolarmente positivi.
Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni
Art. 12 Documentazione dell’apprendimento 1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.
2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione
dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.
Art. 13 Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professio- nale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi in- teraziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il rag- giungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.
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4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti con- traenti e all’autorità cantonale.
Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.
Sezione 8: Procedure di qualificazione
Art. 15 Ammissione È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professio- nale di base: a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
2. ha svolto almeno due anni di tale esperienza nel campo dell’operatore di
edifici e infrastrutture AFC, e
3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di
qualificazione.
Art. 16 Oggetto Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.
Art. 17 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale 1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti: a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di
12 ore; vale quanto segue:
1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della
formazione professionale di base,
2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere
le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
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3. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e
dei corsi interaziendali,
4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative
sottoelencati e il colloquio professionale della durata di 30 minuti con le ponderazioni seguenti:
Voce Campi di competenze operative Ponderazione
Servizi Servizi Impianti di portineria generali sportivi
1 Pulizia, manutenzione e conservazione del valore
di impianti esterni, infrastrutture ed edifici 30 % 40 % 30 %
2 Cura delle zone verdi 20 % 20 % 20 %
3 Competenze operative relative all’orientamento 30 % 20 % 30 %
4 Colloquio professionale
Collaborazione con collaboratori e clienti 20 % 20 % 20 %
b. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base. 2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.
Art. 18 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note
1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.
2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma
delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali; vale la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 60 per cento; b. cultura generale: 20 per cento; c. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 20 per cento. 3 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle seme- strali.
6 RS 412.101.241
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Art. 19 Ripetizioni 1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.
2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.
3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali fanno stato sol- tanto le nuove note.
Art. 20 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare) 1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali. 2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 80 per cento; b. cultura generale: 20 per cento.
Sezione 9: Attestazioni e titolo
Art. 21 1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capa- cità (AFC). 2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Operatrice di edifici e infrastrutture AFC» / «Operatore di edifici e infra- strutture AFC». 3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualifi- cazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate: a. la nota complessiva; b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’arti- colo 20 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze pro- fessionali.
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Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione
Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli operatori di edifici e infrastrutture AFC e degli addetti operatori di edifici e infrastrutture CFP 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli operatori di edifici e infrastrutture AFC e degli addetti operatori di edifici e in- frastrutture CFP è composta da: a. da quattro a sei rappresentanti dell’Associazione svizzera degli Operatori di edifici e infrastrutture; b. da uno a due rappresentanti dei docenti di materie professionali; c. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.
2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:
a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi; b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate; c. gli orientamenti sono rappresentati.
3 La Commissione si autocostituisce.
4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:
a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di forma- zione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della forma- zione professionale di base; b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica; c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, pre- senta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione; d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la forma- zione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.
Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali 1 È responsabile dei corsi interaziendali l’Associazione svizzera degli Operatori di edifici e infrastrutture. 2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.
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3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali. 4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi mo- mento.
Sezione 11: Disposizioni finali
Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza della SEFRI dell’8 settembre 20147 sulla formazione professionale di base per Operatore di edifici e infrastrutture con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.
Art. 25 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni 1 Le persone che hanno iniziato la formazione di operatore di edifici e infrastrutture AFC prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2028. 2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per Opera- tore di edifici e infrastrutture AFC entro il 31 dicembre 2028 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto. 3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1521) si applicano dal 1° gennaio 2026.
Art. 26 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
15 marzo 2022 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Martina Hirayama Segretaria di Stato
7 RU 2014 3257; 2017 7331
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