AS 2022 288
Accordo sotto forma di scambio di note del 29 luglio/2 agosto 2021 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese recante modifica all’accordo sotto forma di scambio di note del 19 dicembre 1994 concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati all’aeroporto di Ginevra Cointrin
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Accordo sotto forma di scambio di note del 29 luglio/2 agosto 2021 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese recante modifica all’accordo sotto forma di scambio di note del 19 dicembre 1994 concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati all’aeroporto di Ginevra Cointrin
Entrato in vigore il 1° giugno 2022
Traduzione
Ministero dell’Europa Parigi, 2 agosto 2021 e degli Affari Esteri
75342 Paris Cedex 15 Ambasciata di Svizzera
142 rue de Grenelle
75007 Parigi
Il Ministero dell’Europa e degli Affari Esteri presenta i suoi omaggi all’Ambasciata di Svizzera e ha l’onore di accusare ricevuta della sua nota 2021-85/475.0 del 29 luglio 2021, redatta come segue: «L’Ambasciata di Svizzera presenta i suoi omaggi al Ministero dell’Europa e degli Affari Esteri e, riferendosi alla Convenzione del 25 aprile 19561 tra la Svizzera e la Francia concernente la sistemazione dell’aeroporto di Ginevra- Cointrin e l’istituzione di uffici per i servizi nazionali coordinati di controllo a Ferney-Voltaire e a Ginevra-Cointrin nonché all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione del 28 settembre 19602 tra la Confederazione Svizzera e la Fran- cia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, ha l’onore di proporle che l’accordo concluso mediante scambio di note del 19 dicembre 19943 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati all’aeroporto di Ginevra Cointrin sia modificato come se- gue:
2021-3473 RU 2022 288
Istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati. Scambio RU 2022 288 di note recante modifica all’acc. con la Francia
Art. 1 L’articolo 2 dell’accordo sotto forma di scambio di note del 1994 è sostituito dalle seguenti disposizioni: ‹A. La zona costituita nell’aerostazione viaggiatori è suddivisa in due settori:
1. Un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati, comprendente:
a. sull’area di traffico secondo il piano n. 14 allegato allo scambio di note del 19 dicembre 1994: – i posti di stazionamento n. 8, 11 e 12 prioritariamente riservati agli aeromobili sottoposti alle formalità e ai controlli francesi d’entrata e d’uscita. Questo settore ha una lunghezza di 225 m e una larghezza di 100 m, misurate rispettivamente a partire dall’angolo della facciata sud-ovest del padiglione «gros por- teurs» e dalla facciata dell’aerostazione rivolta verso la pista, – i posti di stazionamento n. 14, 15 e 16 nonché i relativi per- corsi, quando un «gros porteur» è sottoposto alle formalità e ai controlli francesi d’entrata e d’uscita. Questo settore ha una lunghezza di 225 m e una larghezza di 100 m, misurate rispet- tivamente a partire dall’angolo della facciata nord-est del padi- glione «gros porteurs» e dalla galleria d’accesso dei viaggia- tori; b. all’interno dell’aerostazione, il corridoio d’entrata e d’uscita dei ba- gagli sino all’altezza dei pilastri di sostegno nella sala di deposito dei bagagli, comprese le tre campate contigue al settore riservato agli agenti francesi. Esso è delimitato sui piani n. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5, che sostituiscono i piani n. 2 e 35 allegati allo scambio di note del 19 dicembre 1994.
2. Un settore riservato agli agenti francesi, comprendente:
a. a livello della pista: – l’interno dell’ala nord-est dell’aerostazione delimitata sul piano n. 2.1, che sostituisce il piano n. 26 allegato allo scambio di note del 19 dicembre 1994, – il cortile e la strada doganali fino alla frontiera; b. a livello degli arrivi al piano superiore dell’aerostazione principale, la scala per i viaggiatori provenienti dalla Francia che lasciano l’area di controllo francese «uscita dalla Francia», compreso il pas- saggio in fondo alla scala sino al pilastro centrale eretto nel prolun- gamento della parete sud-est della galleria viaggiatori provenienti dal padiglione n. 12 e marcato sul suolo.
4 Non pubblicato nella RU.
5 Non pubblicati nella RU.
6 Non pubblicati nella RU.
Istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati. Scambio RU 2022 288 di note recante modifica all’acc. con la Francia
B. I viaggiatori utilizzano i seguenti percorsi: 1. I viaggiatori che provengono dal territorio svizzero per imbarcarsi su un aero- mobile diretto in Francia accedono al settore francese, definito al secondo ca- poverso (primo trattino) del numero 2 dell’articolo 11 della Convenzione del 25 aprile 19567 tra la Francia e la Svizzera concernente la sistemazione dell’aeroporto di Ginevra-Cointrin e l’istituzione di uffici per i servizi nazio- nali coordinati di controllo a Ferney-Voltaire e a Ginevra-Cointrin, attraverso una porta automatica (o un sistema equivalente) situata a livello della pista dell’aerostazione principale e sono soggetti ai controlli da parte dell’ammini- strazione francese. 2. A livello degli arrivi al piano superiore dell’aerostazione principale viene aperto, a seconda delle esigenze stabilite, un accesso secondario a senso unico che permette di accedere al settore assegnato ai servizi francesi, definito al secondo capoverso (primo trattino) del numero 2 dell’articolo 11 della Con- venzione del 25 aprile 1956. Questo accesso, che è sotto il controllo della do- gana francese, sarà utilizzato per alcune compagnie aeree. Le suddette esi- genze saranno stabilite due volte l’anno di concerto con la dogana svizzera e l’esercente dell’aeroporto di Ginevra. 3. I viaggiatori che giungono dal territorio francese attraverso la strada doganale di cui all’articolo 13 della Convenzione del 25 aprile 1956 per imbarcarsi su un aereo non diretto in Francia accedono al settore assegnato ai servizi sviz- zeri, definito nel terzo capoverso (secondo trattino) del numero 2 dell’articolo
11 della Convenzione, attraverso una porta automatica (o un sistema equiva-
lente) situato a livello della pista del settore assegnato ai servizi francesi.›
Art. 2 Alla fine dell’articolo 6 è inserito il seguente paragrafo: ‹I bagagli registrati nell’aerostazione principale per i viaggiatori che utiliz- zano l’accesso secondario al settore francese, definito alla lettera B dell’arti- colo 2 del presente accordo, sono indirizzati verso una zona definita secondo le esigenze nell’area di smistamento dei bagagli che rientra nel settore asse- gnato ai servizi francesi. Qualora i bagagli dovessero essere indirizzati ecce- zionalmente al di fuori della zona così delimitata, la superficie occupata dai bagagli così come il percorso da o verso il settore assegnato ai servizi francesi sono considerati, per la durata dei controlli, parte del settore assegnato ai ser- vizi francesi, definito al secondo capoverso (primo trattino) del numero 2 dell’articolo 11 della Convenzione del 25 aprile 19568.›
7 RS 0.748.131.934.91 8 RS 0.748.131.934.91
Istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati. Scambio RU 2022 288 di note recante modifica all’acc. con la Francia
L’Ambasciata propone che la presente nota e quella che il Ministero le invierà in ri- sposta costituiscano, conformemente all’articolo 1 paragrafo 4 della citata conven- zione del 28 settembre 19609, un accordo tra i due Governi sulla modifica dell’accordo concluso mediante scambio di note il 19 dicembre 199410 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati all’aeroporto di Ginevra Cointrin. Suggerisce che ogni parte notifichi all’altra parte il completamento delle procedure interne richieste per l’entrata in vigore della presente modifica, che avrà effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento dell’ultima notifica.» Il Ministero ha l’onore di informare l’Ambasciata che il Governo della Repubblica francese approva quanto precede, compresi i piani n. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.511 forniti come allegati dall’Ambasciata di Svizzera. Il Ministero sarà grato all’Ambasciata di ricevere conferma della data di ricezione della presente. Il Ministero dell’Europa e degli Affari Esteri coglie l’occasione per rinnovare all’Am- basciata di Svizzera l’espressione della sua alta considerazione.
Parigi, 2 agosto 2021
9 RS 0.631.252.934.95 10 RS 0.748.131.934.911