Chi effettua rinnovi o riparazioni di funi o giunzioni deve documentare i lavori effettuati e redigere un rapporto. Occorre distinguere se si tratta di rinnovo o sostituzione oppure di riparazione.
Le impalmature costruite su impianti retti dal diritto anteriore da personale specializzato riconosciuto dall’UFT prima del 1° aprile 2011 non necessitano di un certificato CE di conformità.
I Cantoni possono riconoscere gli impalmatori e stabilire le condizioni per il loro riconoscimento nel caso degli impianti soggetti ad autorizzazione cantonale.
In caso di rinnovo o sostituzione di giunzioni il costruttore deve produrre i seguenti attestati:
La dichiarazione equivalente deve contenere segnatamente le seguenti indicazioni:
a. ditta e indirizzo completo nonché nominativo della persona che ha eseguito il lavoro;
b. descrizione del componente, come marca, tipo;
c. attestato di certificazione o di riconoscimento cantonale;
d. data e firma.
Il rapporto di cui al capoverso 1 deve contenere segnatamente le seguenti indicazioni:
a. ditta e indirizzo completo nonché nominativo della persona che ha eseguito il lavoro;
b. descrizione del lavoro eseguito;
c. valutazione dello stato attuale delle funi e delle giunzioni e definizione di misure;
d. data e firma.
La documentazione dei lavori di manutenzione deve contenere le informazioni di cui all’articolo 32 capoverso 3.