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AS 2022 656

Ordinanza sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (OAFE). Correzione

Preambolo

Ordinanza
sull’acquisto di fondi da parte
di persone all’estero

(OAFE)

Modifica del 20 gennaio 2021 (RU 2021 87; RS 211.412.411)

Art. 2 cpv. 2

Invece di:

2 La legittimità del domicilio presuppone inoltre un permesso per dimoranti tempora-nei, di dimora o di domicilio UE / AELS valido (art. 4 cpv. 1 e 5 dell’O del 23 maggio 20011 sull’introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP) per la costitu-zione di un domicilio.

Leggasi:

2 La legittimità del domicilio presuppone inoltre un permesso per dimoranti tempora-nei, di dimora o di domicilio UE / AELS valido (art. 4 cpv. 1 e 5 dell’O del 22 maggio 20022 sulla libera circolazione delle persone, OLCP) per la costituzione di un domicilio.

9 novembre 2022

Cancelleria federale

Correzione(art. 10 cpv. 1 LPubb)

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