Lexipedia

AS 2022 86

Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per cereali (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per cereali (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)

Modifica del 2 febbraio 2022

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui contributi per singole colture è modificata come segue:

2bis Il contributo supplementare per barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero è versato se è versato anche uno dei seguenti contributi: a. contributo per l’agricoltura biologica secondo l’articolo 66 dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti (OPD); b. contributo per la rinuncia a fungicidi e insetticidi secondo l’allegato 6a numero 3.2 OPD.

3 Non sono versati contributi per:

e. fasce di colture estensive in campicoltura secondo l’articolo 55 capoverso 1 lettera j OPD.

Art. 2 lett. f e g Per ettaro e anno il contributo per singole colture ammonta a:

Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per cereali (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC) | Lexipedia | Lexipedia