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AS 2023 218

Ordinanza del DEFR
concernente la produzione e l’immissione sul mercato
degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali
(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA)
(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA)

Preambolo

L’Ufficio federale dell’agricoltura,

visto l’articolo 70 capoverso 6 dell’ordinanza del 26 ottobre 20111 sugli alimenti per animali (OsAlA),

ordina:

I

L’ordinanza del 26 ottobre 20112 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale è modificata come segue:

Sostituzione di unespressione

Concerne soltanto il testo francese

Art. 23m Disposizioni transitorie della modifica del 24 aprile 2023

1 Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 24 aprile 2023 dall’elenco degli additivi di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2023.

2 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2023.

3 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2023.

4 I citrati di sodio, i citrati di potassio, il sorbitolo, il mannitolo, l’idrossido di calcio, lo xilitolo, il lattato di ammonio e l’acetato di ammonio, classificati come additivi per alimenti per animali mediante la modifica del 24 aprile 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati come materie prime fino al 30 maggio 2028.

II

1 L’allegato 1.4 è sostituito dalla versione qui annessa.

2 Gli allegati 2 e 9 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2023.

24 aprile 2023

Ufficio federale dell’agricoltura:

Christian Hofer

(art. 1a)

Elenco delle materie prime per alimenti per animali che non devono essere notificate (catalogo delle materie prime)

1. Disposizioni generali

  • 1.1. La denominazione di una materia prima presente nell’elenco di cui al numero 3 può essere usata unicamente per indicare una materia prima che soddisfa i requisiti relativi alla voce interessata.

  • 1.2. Tutte le voci dell’elenco di cui al numero 3 devono rispettare le restrizioni sull’impiego di materie prime conformemente alla legislazione applicabile. Per quanto riguarda le materie prime che sono organismi geneticamente modificati, sono prodotte a partire da organismi geneticamente modificati o derivano da un processo di fermentazione con microrganismi geneticamente modificati occorre prestare una particolare attenzione al rispetto delle disposizioni del capitolo 6 OsAlA. Le materie prime costituite da o contenenti sottoprodotti di origine animale devono rispettare le prescrizioni dell’OSOAn3. Le imprese del settore dell’alimentazione animale che utilizzano una materia prima presente nel catalogo devono garantire che essa sia conforme all’articolo 7 OsAlA.

  • 1.3. Per «ex prodotti alimentari» si intendono prodotti alimentari, diversi dai residui di cucina e ristorazione, fabbricati per il consumo umano nel pieno rispetto della legislazione sulle derrate alimentari, ma che non sono più destinati al consumo umano per ragioni pratiche, logistiche o legate a problemi di fabbricazione, difetti d’imballaggio o d’altro tipo, senza che presentino alcun rischio per la salute se usati come alimenti per animali. I tenori massimi fissati nell’allegato 1.1 numero 1 non si applicano agli ex prodotti alimentari e ai residui di cucina e ristorazione. Essi si applicano se tali alimenti o residui sono successivamente trasformati al fine di ottenere alimenti per animali.

  • 1.4. Conformemente ai criteri di buona pratica giusta l’articolo 41 OsAlA, le materie prime devono essere esenti da impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione e da coadiuvanti tecnologici, a meno che nel catalogo sia fissato un tenore massimo specifico. Le sostanze il cui impiego negli alimenti per animali è vietato devono essere del tutto assenti e per tali sostanze non si possono fissare tenori massimi.

  • 1.5. Conformemente ai criteri di buona pratica giusta l’articolo 41 OsAlA, i tenori di impurità chimiche delle materie prime derivanti dal processo di fabbricazione o di coadiuvanti tecnologici pari o superiori allo 0,1 per cento possono essere indicati nel catalogo. Il catalogo può anche stabilire tenori inferiori allo 0,1 per cento se ciò è opportuno per le buone pratiche commerciali. Salvo indicazione contraria nel glossario di cui al numero 2 o nell’elenco di cui al numero 3, i tenori massimi sono espressi in rapporto peso/peso. Le disposizioni concernenti le impurità chimiche e i coadiuvanti tecnologici di cui al presente numero non si applicano alle materie prime presenti nell’elenco delle materie prime notificate giusta l’articolo 9 capoverso 3 OsAlA.

  • I tenori massimi specifici per le impurità chimiche e i coadiuvanti tecnologici sono fissati nella descrizione del processo presente nel glossario di cui al numero 2, nella descrizione della materia prima presente nell’elenco di cui al numero 3 o alla fine di una categoria di tale elenco. I tenori massimi fissati nel glossario di cui al numero 2 per un determinato processo sono applicabili a qualsiasi materia prima presente nell’elenco di cui al numero 3, se la descrizione di tale materia prima fa riferimento a tale processo e se il processo in questione corrisponde alla descrizione presente nel glossario di cui al numero 2. Questa regola non si applica se nell’elenco di cui al numero 3 è fissato un tenore massimo specifico.

  • 1.6. Le materie prime non presenti al punto 12 dell’elenco di cui al numero 3, che sono state ottenute per fermentazione o che hanno una naturale presenza di microrganismi contenenti microrganismi vivi, possono essere immessi sul mercato purché lo scopo d’utilizzo previsto delle materie prime e degli alimenti composti per animali che le contengono:

    • a. non sia la moltiplicazione di tali microrganismi; e

    • b. non sia legato a una funzione esercitata da uno o più microrganismi conformemente all’allegato 6.1.

  • La presenza di microrganismi e le funzioni che ne derivano non sono indicate per le materie prime o gli alimenti composti per animali che le contengono.

  • 1.7. La purezza botanica delle materie prime deve ammontare almeno al 95 per cento. Tuttavia, le impurità botaniche, quali residui di altri semi o frutti oleaginosi derivanti da un processo di fabbricazione anteriore, non devono superare lo 0,5 per cento per ciascun tipo di seme o frutto oleaginoso. I tenori specifici in deroga a tali norme generali figurano nell’elenco di cui al numero 3.

  • 1.8. Alla denominazione della materia prima presente nell’elenco di cui al numero 3 si deve aggiungere, se del caso, il termine o la denominazione di uso corrente riguardante uno o più processi elencati nell’ultima colonna del glossario di cui al numero 2, per indicare che essa è stata sottoposta al processo o ai processi in questione, tranne qualora il processo sia indicato nella descrizione della materia prima presente nell’elenco di cui al numero 3. L’aggiunta del termine o della denominazione di uso corrente è facoltativa nel caso del processo «essiccazione». Una materia prima la cui denominazione è una combinazione di una denominazione presente nell’elenco di cui al numero 3 e di un termine o di una denominazione di uso corrente riguardante uno o più processi elencati nel glossario di cui al numero 2 va considerata come inclusa nel catalogo. L’etichetta deve recare le dichiarazioni obbligatorie applicabili per tale materia prima indicate, a seconda dei casi, nell’ultima colonna del glossario di cui al numero 2 e nell’elenco di cui al numero 3. Se il metodo specifico usato per il processo in questione è presente nell’ultima colonna del glossario di cui al numero 2, esso deve essere precisato nella denominazione della materia prima.

  • 1.9. Se il processo di fabbricazione di una materia prima è diverso dalla descrizione del processo interessato, come figura nel glossario dei processi di cui al numero 2, tale processo di fabbricazione deve essere illustrato nella descrizione di tale materia prima secondo l’elenco di cui al numero 3.

  • 1.10. Per diverse materie prime si possono impiegare sinonimi. Questi compaiono tra parentesi quadre nella colonna «denominazione» della voce relativa alla materia prima in questione presente nell’elenco di cui al numero 3.

  • 1.11. La denominazione botanica di una pianta è fornita unicamente nella descrizione della prima voce riguardante tale pianta nell’elenco di cui al numero 3.

  • 1.12. L’articolo 7 capoverso 2 e l’allegato 1.1 numero 6 stabiliscono le prescrizioni in materia di etichettatura riguardanti il tenore d’acqua. L’articolo 8 capoverso 1 lettera a e l’allegato 1.2 stabiliscono le prescrizioni in materia di etichettatura relative ad altri componenti analitici. L’allegato 1.1 numero 5 prescrive inoltre di dichiarare il tenore di ceneri insolubili nell’acido cloridrico, se superiore al 2,2 per cento in generale o, per determinate materie prime, se superiore al livello fissato nella sezione pertinente dell’allegato 1.2.

  • 1.13. In deroga al numero 1.12:

    • a. le dichiarazioni obbligatorie riguardanti componenti analitici inseriti nell’elenco di cui al numero 3 sostituiscono le dichiarazioni obbligatorie di cui alla sezione pertinente dell’allegato 1.2;

    • b. se nella colonna relativa alle dichiarazioni obbligatorie dell’elenco di cui al numero 3 non è menzionato alcuno dei componenti analitici che sono soggetti all’obbligo di dichiarare conformemente alla sezione pertinente dell’allegato 1.2, non è necessario riportare nelle etichette nessuno di tali componenti. Tuttavia, per le ceneri insolubili in acido cloridrico, se non è indicato alcun tenore nell’elenco di cui al numero 3, il tenore in questione deve essere dichiarato se supera il 2,2 per cento;

    • c. se nella colonna «dichiarazioni obbligatorie» dell’elenco di cui al numero 3 sono fissati uno o più tenori d’acqua specifici, si applicano questi ultimi anziché le percentuali di cui all’allegato 1.1 numero 6. Non è obbligatorio dichiarare il tenore d’acqua se inferiore al 14 per cento. Se in tale colonna non è indicato un tenore d’acqua specifico, si applica l’allegato 1.1 numero 6.

  • 1.14. L’articolo 6 si applica all’operatore del settore dell’alimentazione animale il quale dichiari che una materia prima presenta più proprietà di quelle indicate nella colonna «descrizione» dell’elenco di cui al numero 3, o che faccia riferimento a un processo di cui al numero 2 che può essere assimilato a un’allegazione (ad es. protezione dalla degradazione ruminale).

  • 1.15. Se una materia prima presente nell’elenco di cui al numero 3, per la quale in una nota è richiesto che la denominazione sia integrata dall’indicazione della specie, è costituita da più specie, essa può essere considerata una materia prima solo se le caratteristiche e l’origine delle piante o degli animali utilizzati per tale materia prima, o delle rispettive parti, sono identiche.

2. Glossario dei processi

Il glossario dei processi corrisponde alla parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 68/20134.

3. Elenco delle materie prime per alimenti per animali

L’elenco delle materie prime per alimenti per animali corrisponde alla parte C dell’allegato del regolamento (UE) n. 68/2013.

(art. 17 cpv. 1)

Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali (elenco degli additivi)

1 Categoria 1: additivi tecnologici

N. 1.1

L’additivo 1a700 è stralciato.

L’additivo 1a237a è modificato, conformemente al seguente testo.

N. d’identificazione

Categoria

Gruppo funzionale

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1a237a

1

a

Potassio diformiato

Potassio diformiato: 50 ± 5 %

Forma liquida
(50:50 diluito in acqua)

Caratterizzazione della sostanza attiva:
Potassio diformiato

C2H3O4K

Numero CAS:
20642-05-1

Numero Einecs:
243-934-6

Prodotto mediante sintesi chimica

Scrofe

12 000

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.

Autorizzato solo nel pesce crudo e nei sottoprodotti ittici destinati all’alimentazione animale con un tenore massimo di 9000 mg di potassio diformiato come sostanza attiva per kg di pesce crudo.

Il tenore massimo di potassio diformiato deve essere di 6000 mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % per i suinetti svezzati e i suini da ingrasso e di 12 000 mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % per le scrofe, sia usato da solo come conservante che in combinazione con altre fonti di potassio diformiato.

La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare il tenore massimo consentito di 10 000 mg/kg negli alimenti completi per suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato».

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie.

Suinetti svezzati

Suini da ingrasso

6000

N. 1.5

Il titolo delle colonne 5, 7 e 8 è modificato, conformemente al seguente testo.

L’additivo 4d1712 è aggiunto alla fine della tabella, conformemente al seguente testo.

N. d’identificazione

Categoria

Gruppo funzionale

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione

Specie o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg o unità/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4d1712

1

j

Pediococcus acidilactici CNCM I-4622

Preparato di Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g

  • Forma solida

  • Caratterizzazione della sostanza attiva: Cellule vitali di Pediococcus acidilactici CNCM I-4622

Tutte le specie animali

1 × 109 CFU

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.

L’additivo deve essere utilizzato solo in alimenti composti per animali, destinati alla preparazione di alimenti per animali liquidi nell’azienda agricola o in materie prime solide per alimenti per animali, destinate alla preparazione di alimenti liquidi nell’azienda agricola.

Può essere utilizzato in alimenti per animali contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: alofuginone, diclazuril, decochinato e nicarbazina.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie.

N. 1.6

Gli additivi 1k20713, 1k20714, 1k20719, 1k20720, 1k20723 e 1k20724 sono stralciati.

Gli additivi 1k2071, 1k2073 e 1k2083 sono modificati, conformemente al seguente testo.

L’additivo 1k1801 è aggiunto alla fine della tabella, conformemente al seguente testo.

N. d’identificazione

Categoria

Gruppo funzionale

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell’UE

Unità di attività dell’additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1k2071

1

k

Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762

Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762 contenente almeno 5 × 1011 CFU/g di additivo.

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/8 della Commissione, del 3 gennaio 2023, versione della GU L 2 del 4.1.2023, pag. 28

1k2073

1

k

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236

Preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 contenente almeno 1,2 × 1011 CFU/g di additivo.

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/8 della Commissione, del 3 gennaio 2023, versione della GU L 2 del 4.1.2023, pag. 28

1k2083

1

k

Lactococcus lactis NCIMB 30117

Preparato di Lactococcus lactis NCIMB 30117 contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo.

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Cellule vitali di Lactococcus lactis NCIMB 30117

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/8 della Commissione, del 3 gennaio 2023, versione della GU L 2 del 4.1.2023, pag. 28

1k1801

1

k

Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856

Preparato di Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 contenente almeno 5 × 1011 CFU/g, di additivo in un rapporto di 1:4 (1 × 1011 CFU/g P. freudenreichii DSM 33189 e 4 × 1011 CFU/g L. buchneri DSM 12856)

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Cellule vitali di Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856

Tutte le specie animali

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1382 della Commissione, dell’8 agosto 2022, versione della GU L 207 del 9.8.2022, pag. 16

N. 1.7

L’additivo 4d1712 è aggiunto alla fine della tabella, conformemente al seguente testo.

N. d’identificazione

Categoria

Gruppo funzionale

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg o unità/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4d1712

1

n

Pediococcus acidilactici CNCM I-4622

Preparato di Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g

  • Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva:
Cellule vitali di Pediococcus acidilactici CNCM I-4622

Tutte le specie animali

1 × 109 CFU

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.

L’additivo deve essere utilizzato solo in alimenti composti per animali, destinati alla preparazione di alimenti per animali liquidi nell’azienda agricola o in materie prime solide per alimenti per animali, destinate alla preparazione di alimenti liquidi nell’azienda agricola.

Può essere utilizzato in alimenti contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: alofuginone, diclazuril, decochinato e nicarbazina.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie.

2 Categoria 2: additivi organolettici

N. 2.1

L’additivo 2a122 è stralciato.

L’additivo 2a129 è modificato, conformemente al seguente testo:

N. d’identificazione

Categoria

Gruppo funzio nale

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2a129

2

a (i)

Rosso allura AC

Rosso allura AC descritto come sale sodico quale componente principale.

Forma solida
(polvere o granuli)

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Il rosso allura AC è costituito essenzialmente da disodio 2-idrossi-1-(2-metossi-5-metil-4-solfonato-fenilazo) naftalen-6-solfonato e da coloranti accessori accompagnati da cloruro di sodio e/o da solfato di sodio quali principali componenti incolori.

Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio.

Prodotto mediante sintesi chimica

Criteri di purezza: contenuto di sostanze coloranti non inferiore all’85 % calcolate come sali sodici (composizione)

Sostanze insolubili in acqua: ≤ 0,2 %

Coloranti accessori: ≤ 3 %

Composti organici diversi dai coloranti:

  • – acido 6-idrossi-2-naftalen solfonico, sale sodico: ≤ 0,3 %

  • – acido 4-ammino-5-metossi-2-metilbenzen solfonico: ≤ 0,2 %

  • – 6,6-ossibis (acido 2-naftalen solfonico) sale bisodico: ≤ 1 %

Ammine primarie aromatiche non solfonate: ≤ 0,01 %
(calcolate come anilina)

Sostanze estraibili in etere: ≤ 0,2 % da una soluzione con pH 7

Formula chimica: C18H14N2Na2O8S2

Numero CAS: 25956-17-6

Numero Einecs: 247-368-0

Gatti

308

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Cani

370

Cavia/ porcellino d’India

Cincillà

Degu

Criceto

Gerbillo

Tamia

50y0

Furetti

Altri piccoli mammiferi non da produzione alimentare

99

Canarini

Pappagallini ondulati

Maine

Tucani

45

Inseparabili

51

Calopsitte

79

Cacatua

115

Amazzoni

145

Pappagalli

147

Are ararauna

150

Are di Wagler

173

Are giacinto

214

Altri uccelli ornamentali

45

N. 2.2.1

L’additivo 2b136-ex è modificato, conformemente al seguente testo:

Gli additivi 2b317-eo-i, 2b09037, 2b09499, 2b09519, 2b05077, 2b08064, 2b09260, 2b07053, 2b09027, 2b07075, 2b10023, 2b09168, 2b09804, 2b07022, 2b07038, 2b04026, 2b04048, 2b04015, 2b13169, 2b15012, 2b621i, 2b2816-ex, 2b103-eo, 2b85c-eo, 2b620i, 2b621ii, 2b143-eo,
2b143-di, 2b143-f, 2b143-f-i, 2b143-f-ii, 2b130-eo, 2b2289-t, 2b07057, 2b13010, 2b13042, 2b04003, 2b04010, 2b05040, 2b05041, 2b14038, 2b139-eo, 2b139-rf, 2b139-di, et 2b141-eo sono aggiunti alla fine della tabella, conformemente al seguente testo.

N. d’identificazione

Categoria

Gruppo funzionale

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell’UE

mg/kg di alimento completo con un tasso d’umidità del 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2b136-ex

2

b

Estratto di arancio amaro

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Polli da ingrasso

Galline ovaiole

Tacchini da ingrasso

Suinetti

Suini da ingrasso

Scrofe

Vacche da latte

Vitelli

Bovini da ingrasso

Ovini/caprini

Equini

Conigli

Salmonidi

Pesci ornamentali

Cani

Gatti

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 della Commissione, del 20 aprile 2022, modificato da ultimo dal regola-mento di esecuzione (UE) 2023/54, GU L 2 del 5.1.2023, pag. 12

2b317-eo-i

2

b

Olio essenziale di Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw.

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Polli da ingrasso

22

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1248 della Commissione, del 19 luglio 2022, versione della GU L 191 del 20.7.2022, pag. 7

Galline ovaiole

33

Tacchini da ingrasso

30

Suinetti

40

Suini da ingrasso

48

Scrofe

63

Vacche da latte

57

Vitelli

100

Bovini da ingrasso, ovini, caprini e cavalli

88

Conigli

35

Cani

106

Gatti

18

Salmonidi

101

Pesci ornamentali

150

2b09037

2

b

Acrilato di etile

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1250 della Commissione, del 19 luglio 2022, versione della GU L 191 del 20.7.2022, pag. 13

2b09499

2

b

Isovalerato di pentile

2b09519

2

b

2-metilbutirrato di metile

2b05077

2

b

2-metilundecanale

2b08064

2

b

Acido (2E)-metilcrotonico

2b09260

2

b

(E,Z)-deca-2,4-dienoato di etile

2b07053

2

b

Butan-2-one

2b09027

2

b

Acetato di cicloesile

2b07075

2

b

3,4-dimetilciclopentan-1,2-dione

2b10023

2

b

5-etil-3-idrossi-4-metilfuran-2(5H)-one

2b09168

2

b

Butirrato di fenetile

2b09804

2

b

Fenilacetato di esile

2b07022

2

b

4-metilacetofenone

2b07038

2

b

4-metossiacetofenone

2b04026

2

b

3-metilfenolo

2b04048

2

b

3,4-dimetilfenolo

2b04015

2

b

1-metossi-4-metilbenzene

2b13169

2

b

Trimetilossazolo

2b15012

2

b

4,5-diidrotiofen-3(2H)-one

2b621i

2

b

Glutammato monosodico

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1266 della Commissione, del 20 luglio 2022, versione della GU L 192 del 21.7.2022, pag. 17

2b2816-ex

2

b

Estratto di olibano

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Cavalli

Cani

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1383 della Commissione, dell’8 agosto 2022, versione della GU L 207 del 9.8.2022, pag. 19

2b103-eo

2

b

Olio essenziale di ylang ylang

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Gatti

1

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1412 della Commissione, del 19 agosto 2022, versione della GU L 217 del 22.8.2022, pag. 1

Tutte le specie animali ad eccezione dei gatti

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

2b85c-eo

2

b

Olio essenziale di foglie di bucco

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Gatti

0,2

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1419 della Commissione, del 22 agosto 2022, versione della GU L 218 del 23.8.2022, pag. 12

Tutte le specie animali ad eccezione dei gatti

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

2b620i

2

b

Acido L-glutammico

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1420 della Commissione, del 22 agosto 2022, versione della GU L 218 del 23.8.2022, pag. 17

2b621ii

2

b

Glutammato monosodico

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

2b143-eo

2

b

Olio essenziale di arancio estratto a freddo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Polli da ingrasso e altre specie avicole minori da ingrasso

Galline ovaiole e altre specie avicole minori per la produzione di uova e per la riproduzione

Tacchini da ingrasso

80

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1421 della Commissione, del 22 agosto 2022, versione della GU L 218 del 23.8.2022, pag. 27

Tutti i suidi da ingrasso

172

Suinetti di tutte le specie di suidi

144

Scrofe

200

Ruminanti

130

Cavalli

230

Conigli

Pesci, esclusi i pesci ornamentali

50

Altre specie

50

2b143-di

2

b

Olio essenziale di arancio distillato

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Polli da ingrasso e altre specie avicole minori da ingrasso

Galline ovaiole e altre specie avicole minori per la produzione di uova e per la riproduzione

Tacchini da ingrasso

80

Suidi

200

Ruminanti

130

Cavalli

225

Conigli

Pesci, esclusi i pesci ornamentali

80

Altre specie

80

2b143-f

2

b

Olio di arancio concentrato

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Polli da ingrasso e altre specie avicole minori da ingrasso

15,5

Galline ovaiole e altre specie avicole minori per la produzione di uova e per la riproduzione

23,5

Tacchini da ingrasso

21

Tutti i suidi da ingrasso

34

Suinetti di tutte le specie di suidi

28,5

Scrofe

41,5

Vitelli (sostituti del latte)

66,5

Ruminanti da ingrasso

62,5

Ruminanti da latte

40,5

Cavalli

62.5

Conigli

25

Pesci, esclusi i pesci ornamentali

70

Altre specie

15,5

2b143-f-i

2

b

Olio di arancio concentrato

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Polli da ingrasso e altre specie avicole minori da ingrasso

5,5

Galline ovaiole e altre specie avicole minori per la produzione di uova e per la riproduzione

8

Tacchini da ingrasso

7

Tutti i suidi da ingrasso

11,5

Suinetti di tutte le specie di suidi

9,5

Scrofe

14

Vitelli (sostituti del latte)

23

Ruminanti da ingrasso

21,5

Ruminanti da latte

14

Cavalli

21,5

Conigli

8,5

Pesci, esclusi i pesci ornamentali

24,5

Altre specie

5,5

2b143-f-ii

2

b

Olio di arancio concentrato

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

2b130-eo

2

b

Olio essenziale bianco di canfora

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Gatti

22

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1451 della Commissione, del 1° settembre 2022, versione della GU L 228 del 2.9.2022, pag. 10

Tutte le specie animali ad eccezione dei gatti

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

2b2289-t

2

b

Tintura di cannella

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

2b07057

2

b

3-Etilciclopentan-1,2-dione

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452 della Commissione, del 1° settembre 2022, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/585, GU L 77 del 16.3.2023, pag. 7

2b13010

2

b

4-Idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Cani

Gatti

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

2b13042

2

b

4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Cani

Gatti

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

2b04003

2

b

Eugenolo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali ad eccezione del pollame e dei pesci

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

2b04010

2

b

1-Metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali ad eccezione del pollame e dei pesci

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

2b05040

2

b

ALFA-pentilcinnamaldeide

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

2b05041

2

b

ALFA-esilcinnamaldeide

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

2b14038

2

b

2-Acetilpiridina

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Tutte le specie animali

Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)

2b139-eo

2

b

Olio essenziale di limone estratto a freddo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Polli da ingrasso

35

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1490 della Commissione, del 1° marzo 2022, versione della GU L 234 del 9.9.2022, pag. 1

Tacchini da ingrasso

Salmonidi

40

Galline ovaiole

52

Suini da ingrasso

74

Suinetti

-

-

62

Scrofe

-

-

92

Vitelli (sostituti del latte)

Bovini da ingrasso

Vacche da latte

-

-

90

Cavalli

-

-

137

Ovini/caprini

Conigli

-

-

30

2b139-rf

2

b

Frazione residua della distillazione di olio di limone estratto a freddo

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Polli da ingrasso

-

-

11

Galline ovaiole

Tacchini da ingrasso

Conigli

Salmonidi

-

-

12

Ruminanti

Suinetti

-

-

20

Suini da ingrasso

-

-

24

Scrofe

-

-

30

Cavalli

-

-

35

2b139-di

2

b

Olio essenziale di limone distillato (frazione volatile)

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Polli da ingrasso

-

-

36

Galline ovaiole

-

-

53

Conigli

-

-

56

Tacchini da ingrasso

-

-

48

Suinetti

-

-

64

Suini da ingrasso

-

-

76

Scrofe

-

-

94

Vitelli (sostituti del latte)

Bovini da ingrasso

Ovini/caprini

-

-

95

Cavalli

-

-

141

Vacche da latte

-

-

91

Salmonidi

Pesci ornamentali

Cani

-

-

60

Gatti

30

2b141-eo

2

b

Olio essenziale di lime distillato

Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna

Polli da ingrasso

8,5

Galline ovaiole

12,5

Tacchini daingrasso

11

Suinetti

15

Suini da ingrasso

18

Scrofe in lattazione

22

Bovini da ingrasso

Ovini/caprini

Cavalli

33,5

Vitelli (sostituti del latte)

35,5

Vacche da latte

21.5

Conigli

13,5

Salmonidi

Pesci ornamentali

30

N. 2.2.2 lett. a

Gli additivi 2, 3, 8, 17, 46, 53, 58, 72, 73, 86, 92, 99, 108, 111, 130, 136, 140, 143, 146, 151, 168, 187, 194, 206, 210, 229, 237, 252, 254, 256, 264, 266, 271, 326 e 334 sono stralciati.

N. 2.2.2 lett. c

Stralciata (inclusa la tabella)

3 Categoria 3: additivi nutrizionali

N. 3.1

Gli additivi «Vitamina B12» (senza numero d’identificazione) e «Omega-6» (senza numero d’identificazione) sono modificati, conformemente al seguente testo.

N. d’identificazione

Categoria

Gruppo funzionale

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

gg. = giorni

mm. = mesi

Tenore massimo per kg di alimento completo con un’umidità del 12 %

Altre disposizioni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3a835

3

A

«Vitamina B12» o «cianocobalamina»

Preparato di cianocobalamina prodotta da Ensifer adhaerens CNCM I-5541 contenente ≤ 1 % di cianocobalamina

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva:
Cianocobalamina

C63H88CoN14O14P

Numero CAS: 68-19-9

Purezza: ≥ 96 %

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria

3

A

Omega-6, Acidi grassi insaturi essenziali (come Acido octadeca-dienoico)

Suini da ingrasso

Vacche da latte per la produzione di latte

3

a

N. 3.2

La tabella è sostituita dalla versione seguente:

N. d’identificazione

Categoria

Gruppo funzionale

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione

Specie o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Tenore dell’elemento in mg/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3b101

3

b

Carbonato di ferro (II)
(siderite)

Polvere ottenuta da minerali estratti con un tenore minimo di siderite (FeCO3) del 70 % e un tenore totale di ferro del 39 %.

Formula chimica: FeCO3

Numero CAS: 563-71-3

Tutte le specie animali eccetto suinetti, vitelli, polli fino a 14 giorni e tacchini fino a 28 giorni

Ovini: 500 [totale]

Bovini e pollame: 450 [totale]

Animali da compagnia:
600 [totale]

Altre specie: 750 [totale]

La quantità di ferro inerte non va presa in considerazione per il calcolo del tenore totale di ferro degli alimenti per animali.

L’additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele che lo contengono: «Il carbonato di ferro (II) non dovrebbe essere usato come fonte di ferro per animali giovani a causa della sua limitata biodisponibilità».

3b102

Cloruro di ferro (III) esaidrato

Cloruro di ferro (III) esaidrato, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 19 %

Formula chimica: FeCl3 · 6H2O

Numero CAS: 10025-77-1

Tutte le specie animali

Ovini 500 [totale]

Bovini e pollame: 450 [totale]

Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento: 250 mg/giorno [totale]

Animali da compagnia: 600 [totale]

Altre specie: 750 [totale]

La quantità di ferro inerte non va presa in considerazione per il calcolo del tenore totale di ferro degli alimenti per animali.

3b102: additivo da incorporare negli alimenti per animali sotto forma di premiscela liquida.

3b103, 3b104, 3b105, 3b106, 3b106i, 3b107, 3b108 e 3b111:

  • – l’additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

  • Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi.

  • Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, l’origine animale è indicata sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele.

3b103

Solfato di ferro (II) monoidrato

Solfato di ferro (II) monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 29 %

Formula chimica: FeSO4 · H2O

Numero CAS: 17375-41-6

3b104

Solfato di ferro (II) eptaidrato

Solfato di ferro (II) eptaidrato, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 18 %

Formula chimica:
FeSO4 · 7H2O

Numero CAS: 7782-63-0

3b105

Fumarato di ferro (II)

Fumarato di ferro (II), in polvere, con un tenore minimo di ferro del 30 %

Formula chimica: C4H2FeO4

Numero CAS: 141-01-5

3b106

Chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato

Preparato di complesso di ferro (II) di amminoacidi in cui il ferro e gli amminoacidi derivati da proteine di soia sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 9 %

Formula chimica:
Fe(x)1-3•nH2O [x = l’anione di qualsiasi amminoacido derivato dall’idrolizzato proteico di soia]

Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da.

3b106i

Chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato

Preparato di complesso di ferro (II) di amminoacidi in cui il ferro e gli amminoacidi sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore di ferro del 9-10 % e un tenore minimo di amminoacidi liberi del 18 %.

Formula chimica:
Fe(x)1-3•nH2O, dove x è un qualsiasi amminoacido derivato da fonti di proteine idrolizzate provenienti da piume o piante.

Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da.

3b107

Chelato di ferro (II) e di idrolizzati proteici

Chelato di ferro (II) e di
idrolizzati proteici, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 10 %

Tenore minimo di chelato di ferro del 50 %

3b108

Chelato di ferro (II) di idrato di glicina

Chelato di ferro (II) e di
idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 15 %

Umidità: max. 10 %

Formula chimica:
Fe(x)1-3 · nH2O [x = anione di glicina]

3b111

Chelato di ferro di lisina e di acido glutammico

Miscela di chelati di ferro con lisina e di chelati di ferro con acido glutammico in un rapporto di 1:1, in polvere, con
un tenore di ferro compreso tra il 15 e il 16 %,
un tenore di lisina compreso tra il 19 e il 21 %,
un tenore di acido glutammico compreso tra il 18,5 e il 21,5 % e
un’umidità massima del 3 %

Formule chimiche:
Acido ferro-2,6-diamminoesanoico, sale di cloruro e idrogenosolfato:
C6H17ClFeN2O7S
Acido ferro-2-amminopentanedioico, sale di sodio e idrogenosolfato:
C5H12FeNNaO10S

3b110

Ferro destrano 10 %

Soluzione acquosa colloidale di ferro destrano con un tenore di ferro destrano del 25 % (tenore totale di ferro 10 % e destrano 15 %), di cloruro di sodio dell’1,5 %, di fenolo dello 0,4 % e di acqua del 73,1 %.

Formula chimica:
(C6H10O5)n · [Fe(OH)3]m

Denominazione IUPAC:
ferric hydroxide dextran
(α,3-α1,6 glucan) complex

Numero CAS: 9004-66-4

Suinetti lattanti

200 mg/giorno una volta nella prima settimana di vita e 300 mg/giorno una volta nella seconda settimana di vita

Le istruzioni per l’uso recano le seguenti indicazioni:

  • – «L’additivo va somministrato solo singolarmente e direttamente mediante un alimento complementare per animali»;

  • – «L’additivo non va somministrato a suinetti con carenza di vitamina E e/o selenio»;

  • – «L’impiego simultaneo di altri composti di ferro va evitato durante il periodo di somministrazione (le prime due settimane di vita) del ferro destrano 10 %».

Misure di protezione durante l’utilizzo: cfr. 3b101.

3b201

3

B

Ioduro di potassio

Ioduro di potassio e stearato di calcio, in polvere, con un tenore minimo del 69 % di iodio

Formula chimica: KI

Numero CAS: 7681-11-0

Tutte le specie animali

Equidi: 4 [totale]

Ruminanti per la produzione di latte e galline ovaiole: 5 [totale]

Pesci: 20 [totale]

Altre specie o categorie di animali: 10 [totale]

3b201 e 3b202:

  • – L’additivo va incorporato negli alimenti composti per animali sotto forma di premiscela.

3b201, 3b202 e 3b203:

  • – Devono essere adottate misure di protezione in base alle prescrizioni d’esecuzione della legislazione nazionale in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro.

  • – Il tenore massimo raccomandato di iodio totale nell’alimento completo è il seguente:

    • – animali della specie equina: 3 mg/kg,

    • – cani: 4 mg/kg,

    • – gatti: 5 mg/kg,

    • – ruminanti per la produzione di latte: 2 mg/kg,

    • – galline ovaiole: 3 mg/kg.

3b202

Iodato di calcio anidro

Iodato di calcio anidro, in polvere, con un tenore minimo del 63,5 % di iodio

Formula chimica: Ca(IO3)2

Numero CAS: 7789-80-2

3b203

Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti

Preparato di iodato di calcio anidro in granuli rivestiti con un tenore di iodio dall’1 % al 10 %

Agenti di rivestimento e disperdenti [scelta del poliossietilene (20) monolaurato di sorbitano (E432), ricinoleato di glicerina polietilenglicole (E484) polietilenglicole 300, sorbitolo (E420ii), e maltodestrina]: < 5 %.
Materie prime per alimenti per animali (carbonato di calcio e magnesio, carbonato di calcio, tutoli di mais) come agenti di granulazione

Particelle < 50 μm: < 1,5 %.

Formula chimica: Ca(IO3)2

Numero CAS: 7789-80-2

3b304

3

B

Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti

Preparato di carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti con un tenore di cobalto dall’1 % al 5 %

Agenti di rivestimento (2,3 % – 3,0 %) e disperdenti (scelta del poliossietilene, monolaurato di sorbitano, ricinoleato di glicerina polietilenglicole, polietilenglicole 300, sorbitolo e maltodestrina)

Particelle < 50 μm: meno dell’1 %

Formula chimica: CoCO3

Numero CAS: 513-79-1

Ruminanti con rumine funzionale

Equidi

Roditori

Lagomorfi

Rettili erbivori

Mammiferi da zoo

1 [totale]

L’additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Utilizzare dispositivi adeguati di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

Indicazione che deve figurare sull’etichetta dell’additivo e della premiscela: «Si raccomanda di limitare l’integrazione con cobalto a 0,3 mg/kg di alimenti completi per animali. In questo contesto, vanno presi in considerazione i rischi di carenza di cobalto a causa di condizioni locali e della composizione specifica della dieta».

3b401

3

B

Rame(II) diacetato monoidrato

Rame(II) diacetato monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di rame del 31 %

Formula chimica:
Cu(CH3COO)2 · H2O

Numero CAS: 6046-93-1

Tutte le specie animali

Bovini

  • – Bovini prima dell’inizio della ruminazione:

    15 [totale]

  • – Altri bovini: 30 [totale]

Ovini: 15 [totale]

Caprini: 35 [totale]

Suinetti:

  • – Lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezzamento: 150 [totale]

  • – Dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezzamento: 100 [totale]

Crostacei:
50 [totale]

Altri animali: 25 [totale]

L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Indicazione che deve figurare sull’etichetta:

  • – per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione degli ovini se il tenore di rame nell’alimento per animali è superiore a 10 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare l’avvelenamento di alcune razze ovine».

  • – per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione dei bovini dopo l’inizio della ruminazione se il tenore di rame nell’alimento per animali è inferiore a 20 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo».

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, l’origine animale è indicata sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele.

3b402

Rame(II) carbonato diidrossi- monoidrato

Rame(II) carbonato diidrossi-monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di rame del 52 %

Formula chimica:
CuCO3 · Cu(OH)2 · H2O

Numero CAS: 100742-53-8

3b403

Cloruro di rame(II) diidrato

Cloruro di rame(II) diidrato, in polvere, con un tenore minimo di rame del 36 %

Formula chimica: CuCl2 · 2H2O

Numero CAS: 10125-13-0

3b404

Ossido di rame(II)

Ossido di rame(II), in polvere, con un tenore minimo di rame del 77 %

Formula chimica: CuO

Numero CAS: 1317-38-0

3b405

Solfato di rame(II) pentaidrato

Solfato di rame(II) pentaidrato, in polvere, con un tenore minimo di rame del 24 %

Formula chimica:
CuSO4 · 5H2O

Numero CAS: 7758-99-8

3b406

Chelato di rame(II) di amminoacidi idrato

Preparato di complesso di rame(II) di amminoacidi in cui il rame e gli amminoacidi derivati da proteine di soia sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore minimo di rame del 10 %

Formula chimica:
Cu(x)1-3•nH2O [x = l’anione di qualsiasi amminoacido derivato dall’idrolizzato proteico di soia.]

Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da.

3b406i

Chelato di rame(II) di amminoacidi idrato

Preparato di complesso di rame(II) di amminoacidi in cui il rame e gli amminoacidi sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore di rame del 10-11 % e un tenore minimo di amminoacidi liberi del 18 %.

Formula chimica:
Cu(x)1-3•nH2O, dove x è un qualsiasi amminoacido derivato da fonti di proteine idrolizzate provenienti da piume o piante.

Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da.

3b407

Chelato di rame(II) di idrolizzati proteici

Chelato di rame(II) di idrolizzati proteici, in polvere, con un tenore minimo di rame del 10 % e un tenore minimo di rame in forma chelata del 50 %

Formula chimica:
Cu(x)1-3 · nH2O [x = l’anione di qualsiasi amminoacido derivato dall’idrolizzato proteico di soia]

3b409

Dicloruro di rame triidrossido

Formula chimica:
Cu2(OH)3Cl

Numero CAS: 1332-65-6

Atacamite/paratacamite in cristalli in un rapporto compreso tra 1:1 e 1:1,5

Purezza: min. 90 %

Cristalli alfa: min. 95 % nel prodotto cristallino

Tenore di rame: min. 53 %

Particelle < 50 μm: inferiori all’1 %

3b4.10

Chelato di rame dell’analogo idrossilato della metionina

Chelato di rame dell’analogo idrossilato della metionina contenente il 18 % di rame e tra il 79,5 e l’81 % di acido 2‑idrossi-4-metiltio-butirrico

Olio minerale: ≤ 1 %

Numero CAS: 292140-30-8

3b411

Bilisinato di rame

Polvere o granulato con un tenore di rame ≥ 14,5 % e lisina ≥ 84,0 %

Chelato di rame di
l‑lisinato-HCl

Formula chimica:

Cu(C6H13N2O2)2 × 2HCl

Numero CAS: 53383-24-7

3b412

Ossido di rame(I)

Preparazione di ossido di rame(I) con

  • – un tenore minimo di rame del 73 %

  • – ligninsolfonati di sodio tra il 12 % e il 17 %

  • – 1 % di bentonite.

Granulato con particelle < 50 μm: inferiore al 10 %

Formula chimica: Cu2O

Numero CAS: 1317-39-1

3b413

Chelato di rame(II) di idrato di glicina (solido)

Chelato di rame(II) di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di rame del 15 % e un’umidità massima del 13 %

Formula chimica:
Cu(x)1-3 · nH2O [x = anione di glicina]

3b414

Chelato di rame(II) di idrato di glicina (liquido)

Chelato di ferro(II) di idrato
di glicina, liquido, con
un tenore minimo di rame
del 6 %

Formula chimica:
Cu(x)1-3 · nH2O [x = anione di glicina]

3b415

Chelato di rame di lisina e di acido glutammico

Miscela di chelato di rame di lisina e chelato di rame di acido glutammico in un rapporto di 1:1, in polvere, con un tenore di rame compreso tra il 17 e il 19 %, un tenore di lisina compreso tra il 19 e il 21 %, un tenore di acido glutammico compreso tra il 19 e il 21 % e un tasso di umidità massimo del 3 %

Formule chimiche:

Acido rame-2,6-diamminoesanoico, sale di cloruro e idrogenosolfato:
C6H15ClCuN2O6S
Acido zinco-2-amminopentanedioico, sale di sodio e idrogenosolfato:
C5H9CuNNaO8.5S

3b501

3

b

Cloruro manganoso, tetraidrato

Cloruro manganoso tetraidrato, in polvere, con un tenore minimo di manganese del 27 %

Formula chimica:
MnCl2 ∙ 4H2O

Numero CAS: 13446-34-9

Tutte le specie animali

Pesci: 100 (in totale)

Altre specie: 150 (in totale)

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, compreso il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, l’origine animale è indicata sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele.

3b502

Ossido di manganese (II)

Ossido di manganese, in polvere, con un tenore minimo di manganese del 60 %

Tenore minimo di MnO del 77,5 % e tenore massimo di MnO2 del 2 %

Formula chimica: MnO

Numero CAS: 1344-43-0

3b503

Solfato manganoso, monoidrato

Solfato manganoso monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di solfato manganoso monoidrato del 95 % e di manganese del 31 %

Formula chimica:
MnSO4 ∙ H2O

Numero CAS: 10034-96-5

3b504

Chelato di manganese di amminoacidi, idrato

Preparato di complesso di manganese e amminoacidi in cui il manganese e gli amminoacidi derivati da proteine di soia sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore minimo di manganese dell’8 %.

Formula chimica:
Mn(x)1-3•nH2O [x = anione di qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate acide.]

Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da.

3b504i

Chelato di manganese di amminoacidi idrato

Preparato di complesso di manganese di amminoacidi in cui il manganese e gli amminoacidi sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore di manganese dell’8-9 % e un tenore minimo di amminoacidi liberi del 17 %.

Formula chimica:
Mn(x)1-3•nH2O, dove x è un qualsiasi amminoacido derivato da fonti di proteine idrolizzate provenienti da piume o piante.

Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da.

3b505

Chelato di manganese di idrolizzati proteici

Chelato di manganese di idrolizzati proteici, in polvere, con un tenore minimo di manganese del 10 %.

Tenore minimo di manganese chelato del 50 %

Formula chimica:
Mn(x)1-3 ∙ nH2O [x = anione di proteine idrolizzate contenenti qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate]

3b506

Chelato di manganese di idrato di glicina

Chelato di manganese di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di manganese del 15 %

Umidità: max. 10 %

Formula chimica:
Mn(x)1-3 ∙ nH2O [x = anione di glicina]

3b507

Dicloruro di manganese triidrossido

Polvere granulare con un tenore minimo di manganese del 44 % e un tenore massimo di ossido di manganese del 7 %

Formula chimica: Mn2(OH)3Cl

Numero CAS: 39438-40-9

3b509

Chelato di manganese di lisina e di acido glutammico

Preparato di chelati di manganese con lisina e di chelati di manganese con acido glutammico in un rapporto di 1:1, in polvere, con
un tenore di manganese compreso tra il 15 e il 17 %,
un tenore di lisina compreso tra il 20 e il 21,5 %,
un tenore di acido glutammico compreso tra il 22 e il 24 %,
un’umidità massima del 3,5 % e
un massimo di 4 ppm di nichel.

Formule chimiche:
(acido 2,6-diamminoesanoico)manganese(II), sale di cloruro e idrogeno solfato:
C6H19ClN2O8SMn
(acido-2-amminopentandioico)manganese(II), sale di sodio e idrogenosolfato
C5H10NNaO9SMn

3b510

Chelato di manganese dell’analogo idrossilato della metionina

Chelato di manganese dell’analogo idrossilato della metionina contenente il 14 % di manganese e il 76 % di acido 2-idrossi-4-metiltio-butanoico
Tenore massimo di nichel: 170 ppm
Forma solida

3b511

Lisinato di manganese solfato

Manganese e amminoacido L-lisina, rapporto di 1:1, (monoidrato) con un tenore di:

  • – manganese 16 %-18 %;

  • – lisina 44 %-47 %;

  • – solfato 27 %-31 % (calcolato dallo zolfo).

Forma solida (umidità ≤ 10 %)

Formula chimica:
C6H16MnN2O7S

IUPAC: monolisinato di manganese (II) solfato monoidrato

3b601

3

b

Acetato di zinco diidrato

Acetato di zinco diidrato, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 29,6 %

Formula chimica:
Zn(CH3COO)2 · 2H2O

Numero CAS: 5970-45-6

Tutte le specie animali

Cani e gatti: 200 [totale]

Salmonidi e succedanei del latte per vitelli: 180 [totale]

Suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi: 150 [totale]

Altre specie e categorie: 120 [totale]

L’additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Fa eccezione 3b602 che va incorporato sotto forma di premiscela liquida.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, compreso il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, l’origine animale è indicata sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele.

3b602

Cloruro di zinco anidro

Cloruro di zinco anidro, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 46,1 %

Formula chimica: ZnCl2

Numero CAS: 7646-85-7

3b603

Ossido di zinco

Ossido di zinco, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 72 %

Formula chimica: ZnO

Numero CAS: 1314-13-2

3b604

Solfato di zinco eptaidrato

Solfato di zinco eptaidrato, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 22 %

Formula chimica:
ZnSO4 · 7H2O

Numero CAS: 7446-20-0

3b605

Solfato di zinco, monoidrato

Solfato di zinco monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 34 %

Formula chimica: ZnSO4 · H2O

Numero CAS: 7446-19-7

3b606

Chelato di zinco di amminoacidi idrato

Preparato di complesso di zinco di amminoacidi in cui lo zinco e gli amminoacidi derivati da proteine di soia sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 10 %.

Formula chimica:
Zn(x)1-3•nH2O [x = anione di qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate]

Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da.

3b606i

Chelato di zinco di amminoacidi idrato

Preparato di complesso di zinco di amminoacidi in cui lo zinco e gli amminoacidi sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore di zinco del 10-11 % e un tenore minimo di amminoacidi liberi del 17 %.

Formula chimica:
Zn(x)1-3•nH2O, dove x è un qualsiasi amminoacido derivato da fonti di proteine idrolizzate provenienti da piume o piante.

Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da.

3b607

Chelato di zinco di idrato di glicina (solido)

Chelato di zinco di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 15 %

Umidità: max. 10 %

Formula chimica:
Zn(x)1-3 · nH2O [x = anione di glicina]

3b608

Chelato di zinco di idrato di glicina

Chelato di zinco di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 7 %

Formula chimica:
Zn(x)1-3 · nH2O [x = anione di glicina sintetico]

3b609

Idrossicloruro di zinco monoidrato

Formula chimica:
Zn5(OH)8 Cl2 · (H2O)

Numero CAS: 12167-79-2

Purezza: min. 84 %

Ossido di zinco: max. 9 %

Tenore di zinco: min. 54 %

Particelle < 50 µm: meno dell’1 %

3b610

Chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina

Chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina contenente il 17 % di zinco e il 79 % di acido 2-idrossi-4-metiltio-butanoico
Tenore massimo di nichel: 1,7 ppm
Forma solida

3b611

Chelato di zinco della metionina (1:2)

Polvere con un tenore minimo del 78 % di metionina DL e un tenore di zinco tra il 17,5 % e il 18,5 %
Chelato di zinco della metionina: zinco-Metionina 1:2 (Zn(Met)2)

Formula chimica:
C10H20N2O4S2Zn

Numero CAS: 151214-86-7

3b612

Chelato di zinco di proteine idrolizzate

Chelato di zinco di proteine idrolizzate, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 10 %

Tenore minimo di chelato di zinco dell’85 %

3b613

Bislisinato di zinco

Polvere o granulato con un tenore minimo di zinco del 13,5 % e un tenore minimo di lisina dell’85 %

Zinco in forma di chelato di zinco di bislisinato HCl: minimo 85 %

Chelato di zinco di bislisinato HCl

Formula chimica:
Zn(C6H13N2O2) 2 × 2HCl × 2H2O

Numero CAS: 23333-98-4

3b614

Chelato di zinco di metionina solfato

Chelato di zinco di metionina solfato, in polvere, con un tenore di zinco compreso tra il 2 % e il 15 %

Zinco, acido 2-ammino-4 metilsulfanilbutanoico, solfato; zinco chelato con metionina in un rapporto molare di 1:1.

Formula chimica: C5H11NO6S2Zn
Numero CAS: 56329-42-1

3b615

Chelato di zinco di lisina e di acido glutammico

Miscela di chelati di zinco con lisina e di chelati di zinco con acido glutammico in un rapporto di 1:1, in polvere, con un tenore di zinco compreso tra il 17 e il 19 %, un tenore di lisina compreso tra il 19 e il 21 %, un tenore di acido glutammico compreso tra il 21 e il 23 % e un’umidità massima del 3 %

Formule chimiche:
acido zinco-2,6-diamminoesanoico, sale di cloruro e idrogenosolfato:
C6H19ClN2O8SZn
acido zinco-2-amminopentanedioico, sale disodico e idrogenosolfato:
C5H8NNaO8SZn

3b701

3

b

Molibdato di sodio diidrato

Molibdato di sodio diidrato, in polvere, con un tenore minimo di molibdeno del 37 %

Formula chimica: Na2MoO4. 2 H2O
Numero CAS: 10102-40-6

Ovini

2,5 [totale]

L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

L’etichettatura dell’additivo e delle premiscele reca la seguente indicazione: «La supplementazione di molibdeno nell’alimentazione degli ovini porterà a un rapporto Cu/Mo nella dieta compreso tra 3 e 10 al fine di garantire un adeguato equilibrio con il rame».

3b803

3

b

Selenato di sodio

Selenato di sodio, in polvere, con un tenore minimo di selenio del 41 %

Formula chimica: Na2SeO4
Numero CAS: 13410-01-0

Ruminanti

0,50 (in totale)

Il selenato di sodio può essere immesso sul mercato e usato come additivo costituito da un preparato.

L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

3b801

Selenito di sodio

Selenito di sodio, in polvere, con un tenore minimo di selenio del 45 %

Formula chimica: Na2SeO3

Numero CAS: 10102-18-8

Numero Einecs: 233-267-9

Tutte le specie animali

0,5 (in totale)

Il selenito di sodio può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo sotto forma di preparato.

L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

3b802

Selenito di sodio in granuli rivestiti

Preparato di selenito di sodio in granuli rivestiti con

  • – un tenore di selenio compreso tra l’1 % e il 4,5 %

  • – agenti di rivestimento e disperdenti [poliossietilene (20) monolaurato di sorbitano (E 432), ricinoleato di glicerina polietilenglicole (E 484), polietilenglicole 300, sorbitolo (E 420ii) o maltodestrina] fino al 5 %

e

  • – agenti di granulazione (carbonato di calcio e magnesio, carbonato di calcio, tutoli di mais) fino al 100 % p/p.

Particelle < 50 μm: meno del 5 %

Formula chimica: Na2SeO3

Numero CAS: 10102-18-8

Numero Einecs: 233-267-9

L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

3b810

Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inattivato

Preparazione di selenio organico:
Tenore di selenio: da 2000 a 2400 mg Se/kg
Selenio organico da > 97 a 99 % del totale di selenio
Selenometionina > 63 % del totale di selenio

Seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060

Formula chimica: C5H11NO2Se

L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

3b810i

Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inattivato

Preparazione di selenio organico:
Tenore di selenio: da 3000 a 3500 mg Se/kg
Selenio organico da > 97 a 99 % del totale di selenio
Selenometionina > 63 % del totale di selenio

Selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060

Formula chimica: C5H11NO2Se

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

Supplementazione massima con selenio organico: 0,2 mg Se/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %.

Il potenziale di polverizzazione dell’additivo deve garantire un’esposizione massima al selenio di 0,2 mg Se/m3

3b811

Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inattivato

Preparazione di selenio organico:
Tenore di selenio: da 2000 a 3500 mg Se/kg
Selenio organico > 98 % del totale di selenio
Selenometionina > 63 % del totale di selenio

Seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397

Formula chimica: C5H11NO2Se

L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto con la pelle, le mucose o gli occhi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

3b812

Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae
CNCM I-3399, inattivato

Preparazione di selenio organico: tenore di selenio: da 2000 a 3500 mg Se/kg
selenio organico da > 97 a 99 % del totale di selenio
selenometionina > 63 % del totale di selenio

Selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399

Formula chimica: C5H11NO2Se

L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Gli operatori del settore degli alimenti per animali devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

Supplementazione massima con selenio organico: 0,2 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

3b814

Analogo idrossilato di seleniometionina

Preparato solido e liquido dell’analogo idrossilato di seleniometionina

Tenore di selenio:
18000 a 24000 mg Se/kg
Selenio organico > 99 % del totale di selenio
Analogo idrossilato di seleniometionina > 98 % del totale di selenio
Preparato solido: 5 % analogo idrossilato di seleniometionina e 95 % vettore

Preparato liquido: 5 % analogo idrossilato di seleniometionina e 95 % di acqua distillata

Selenio organico di analogo idrossilato di seleniometionina (R,S-2-idrossi-4-acido metilselenobutanoico)

Formula chimica:

C5H10O3Se

Numero CAS: 873660-49-2

L’additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.

Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

3b815

L-selenometionina

Preparato solido di L‑seleniometionina contenente selenio nella dose < 40 g/kg

Selenio organico in forma di
L-selenometionina (acido
2-ammino-4-metilseleno-butanoico) da sintesi chimica

Formula chimica: C5H11NO2Se

Numero CAS: 3211-76-5

Polvere cristallina contenente L-seleniometionina > 97 % e selenio > 39 %

L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza durante la manipolazione.

Gli additivi tecnologici o le materie prime per alimenti per animali incluse nella preparazione dell’additivo garantiscono un potenziale di polverizzazione < 0,2 mg di selenio/m3 di aria.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

Se il preparato contiene un additivo tecnologico o materie prime per alimenti per animali per i quali è fissato un tenore massimo o che sono soggetti ad altre restrizioni, il fabbricante dell’additivo per alimenti per animali è tenuto a informarne i clienti.

3b816

DL-seleniometionina

Preparato solido di DL-seleniometionina con un contenuto di selenio compreso tra 1800 mg/kg e 2200 mg/kg

Selenio organico in forma di DL-seleniometionina [acido (RS2)-2-ammino-4-metilselenil-butanoico] da sintesi chimica

Formula chimica: C5H11NO2Se

Numero CAS: 2578-28-1

Polvere con un tenore minimo del 97 % di
DL-seleniometionina

L’additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza durante la manipolazione.

Gli additivi tecnologici o le materie prime per alimenti per animali incluse nella preparazione dell’additivo garantiscono un potenziale di polverizzazione < 0,2 mg di selenio/m3 di aria.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Se il preparato contiene un additivo tecnologico o materie prime per alimenti per animali per i quali è fissato un tenore massimo o che sono soggetti ad altre restrizioni, il fabbricante dell’additivo per alimenti per animali è tenuto a informarne i clienti.

Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali, con un tasso di umidità del 12 %.

3b817

Seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae
NCYC R645

(Lievito al selenio inattivato)

Preparazione del selenio organico:

Tenore di selenio: da 2000 a 2400 mg Se/kg

Selenio organico > 98 % del totale di selenio

Seleniometionina > 70 % del totale di selenio

Seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R645

Formula chimica: C5H11NO2Se

L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza durante la manipolazione.

Gli additivi tecnologici o le materie prime per alimenti per animali incluse nella preparazione dell’additivo garantiscono un potenziale di polverizzazione < 0,2 mg di selenio/m3 di aria.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

3b818

Zinco-L-selenometionina

Preparato solido di zinco-L-selenometionina con un tenore di selenio di 1 a 2 g/kg

Selenio organico sotto forma di zinco- L-selenometionina

Formula chimica: C5H10ClNO2SeZn

Polvere cristallina con:

L-selenometionina > 62 %

selenio > 24,5 %

zinco > 19 % e

cloruro > 20 %

L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

N. 3.3

L’additivo 3c305 è modificato, conformemente al seguente testo.

L’additivo 3c305ii è aggiunto dopo l’additivo 3c305, conformemente al seguente testo.

L’additivo 3c322iii è aggiunto dopo l’additivo 3c322ii, conformemente al seguente testo.

L’additivo 3c323i è aggiunto dopo l’additivo 3c323, conformemente al seguente testo.

L’additivo 3c328 è aggiunto dopo l’additivo 3c327, conformemente al seguente testo.

L’additivo 3c371ii è modificato, conformemente al seguente testo.

Gli additivi 2b620i e 2b621ii sono aggiunti dopo l’additivo 3c451, conformemente al seguente testo.

N. d’identificazione

Categoria

Gruppo funzionale

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione

Specie o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg di additivo/kg di alimento completo per animali con un’umidità del 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3c305

3

c

L-metionina

L-metionina con un tenore minimo del 98,5 % e un tenore massimo di umidità dello 0,5 %

In polvere

Caratterizzazione della sostanza attiva:
L-metionina prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli (KCCM 11252P e KCCM 11340P)
o Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 e Escherichia coli KCCM 80 096
o Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 e Escherichia coli KCCM 80246

Formula chimica: C5H11NO2S

Numero CAS: 63-68-3.

Tutte le specie animali

La L-metionina può essere somministrata nell’acqua di abbeveraggio.

L’etichettatura dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-metionina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri».

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

3c305ii

3

c

L-metionina

Preparato di L-metionina con un tenore minimo del 90 % e un tenore massimo di umidità dell’1,5 %
altri aminoacidi ≤ 0,7 %

In polvere

Caratterizzazione della sostanza attiva:
L-metionina prodotta mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 e Escherichia coli KCCM 80246

Formula chimica: C5H11NO2S

Numero CAS: 63-68-3.

Tutte le specie animali

La L-metionina può essere somministrata nell’acqua di abbeveraggio.

L’etichettatura dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-metionina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri».

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

3c322iii

3

c

Monocloridrato di L-lisina

Preparato di monocloridrato di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 78,8 % e con un tasso di umidità ≤ 1 %

In polvere

Caratterizzazione della sostanza attiva:
Monocloridrato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498

Formula chimica: C6H15ClN2O2

Numero CAS: 657-27-2

Tutte le specie animali

Il tenore di L-lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo.

L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L-lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri».

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

3c323i

3

c

Solfato di L-lisina

Preparato di L-lisina con un tenore di:

  • – lisina ≥ 55,0 %

  • – solfato: ≥ 18,0 %

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva:
Solfato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con Escherichia coli CGMCC 7.398

Formula chimica: C12H28N4O4-O4S

Numero CAS: 60343-69-3

Tutte le specie animali

10000

Il tenore di L-lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo.

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L-lisina, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri».

Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti a un livello minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

3c328

3

c

Solfato di L-lisina

Preparato di solfato di L-lisina con un tenore minimo del 73 % (≥ 55 % di L-lisina e ≥ 10 % di altri aminoacidi)

In polvere

Caratterizzazione della sostanza attiva:
Solfato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498

Formula chimica: [C6H14N2O2]2 SO4

Numero CAS: 60343-69-3

Tutte le specie animali

10000

Il tenore di L-lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo.

L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L-lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri».

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti a un livello minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

3c371ii

3

c

L-valina

L-valina con un tenore minimo del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell’1,5 %.

In polvere

Caratterizzazione della sostanza attiva:
L-valina (acido (2S)-2-ammino-3-metilbutanoico) prodotta da
Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366
o Escherichia coli CCTCC M2020321

Formula chimica: C5H11NO2

Numero CAS: 72-18-4

Tutte le specie animali

L’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-valina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri».

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi.

2b620i

3

c

Acido L-glutammico

Acido L-glutammico

Caratterizzazione della sostanza attiva:
Acido L-glutammico prodotto da Cornybacterium glutamicum NITE BP-01681

Purezza: ≥ 98 %

Formula chimica: C5H9O4N

Numero CAS: 56-86-0

Numero Einecs: 200-293-7

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

L’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con acido L-glutammico, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri».

2b621ii

3

c

Glutammato monosodico

Glutammato monosodico

Caratterizzazione della sostanza attiva:
Glutammato monosodico prodotto da Cornybacterium glutamicum NITE BP-01681

Purezza: ≥ 99 %

Formula chimica: C5H8NaNO4 H2O

Numero CAS: 6106-04-3

Numero Einecs: 205-538-1

Tutte le specie animali

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

L’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio.

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con glutammato monosodico, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri».

(art. 21 cpv. 2)

Procedura di campionatura e metodi di analisi per il controllo degli alimenti per animali

Nota a piè di pagina

La procedura di campionatura e i metodi di analisi per il controllo degli alimenti per animali sono conformi agli allegati I–VIII del regolamento (CE) n. 152/20095.

Ordinanza del DEFR<br />concernente la produzione e l’immissione sul mercato<br />degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali<br />(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA) | Lexipedia | Lexipedia