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AS 2023 289

Ordinanza del DFI
concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale
(OAOVA)
(OAOVA)

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visto l’articolo 10 capoverso 1 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA),

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale è modificata come segue:

Art. 13d Disposizione transitoria della modifica del 31 maggio 2023

Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 31 maggio 2023 possono essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore fino al 1° gennaio 2024 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

II

Lʼallegato 2 OAOVA è modificato2.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2023.

31 maggio 2023

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Hans Wyss

Ordinanza del DFI<br />concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale<br />(OAOVA) | Lexipedia | Lexipedia