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AS 2023 343

Ordinanza concernente la sicurezza nell’uso delle gru

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 27 settembre 19991 sulle gru è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 lett. a e c

2 Le gru sono suddivise nelle seguenti categorie:

  • a. gru montate su veicoli come autogru, gru mobili, gru cingolate, gru rimorchio, gru di carico montate su camion con un momento di carico di almeno 400 000 Nm o una lunghezza di braccio superiore ai 22 m, gru su binari munite di argano, nonché sollevatori telescopici muniti di argano;

  • c. altre gru quali gru a portale, gru a ponte, gru a braccio, gru a rotazione totale, gru di carico montate su camion con un momento di carico di al massimo 400 000 Nm e una lunghezza di braccio inferiore ai 22 m, gru su binari prive di argano, nonché sollevatori telescopici privi di argano.

Art. 5 cpv. 1 lett. c

1 I lavori di sollevamento mediante gru possono essere eseguiti soltanto da persone:

  • c. che sono state formate sull’uso della gru che manovrano.

Art. 6 cpv. 3

3 Le persone incaricate di agganciare i carichi devono essere formate su tale lavoro.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2023.

16 giugno 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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