AS 2023 531
Legge federale
sulla produzione e la cultura cinematografiche
(Legge sul cinema, LCin)
(Legge sul cinema, LCin)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20201,
decreta:
I
La legge del 14 dicembre 20012 sul cinema è modificata come segue:
Sostituzione di termini
1 Nell’articolo 14 capoverso 1 «Ufficio federale competente (Ufficio)» è sostituito con «Ufficio federale della cultura (UFC)».
2 Negli articoli 14 capoverso 2, 15 capoverso 3, 20 capoversi 1 e 2, nonché 23 capoverso 3 «Ufficio» è sostituito con «UFC».
Art. 8, rubrica e cpv. 1
Promozione cinematografica
1 Gli aiuti finanziari sono accordati:
a. sulla base di criteri legati alla qualità (promozione selettiva);
b. sulla base di criteri legati al successo (promozione legata al successo);
c. sulla base di criteri legati alla sede (promozione legata alla sede di produzione); o
d. in funzione del contributo fornito alla pluralità e alla qualità dell’offerta cinematografica in tutte le regioni del Paese (promozione della pluralità).
Art. 10 cpv. 2
2 È esclusa la concessione periodica di sussidi d’esercizio a imprese che perseguono uno scopo lucrativo.
Art. 15 cpv. 2
2 Gli introiti risultanti dalla tassa destinata alla promozione della pluralità dell’offerta, i contributi degli enti televisivi e degli offerenti di film in linea, nonché eventuali contributi e donazioni di terzi sono iscritti nel conto finanziario. Sono destinati:
a. ai compiti di cui agli articoli 3–6;
b. ai compiti connessi con la riscossione della tassa;
c. ai compiti connessi con l’esecuzione del capitolo 3a.
Art. 19a Accesso al patrimonio cinematografico
1 I film sostenuti dalla Confederazione sono depositati presso la Fondazione «Cineteca svizzera».
2 Trascorsi cinque anni dalla loro uscita, possono essere resi accessibili al pubblico.
Art. 24 cpv. 1, 3bis e 5
1 e 3bis Abrogati
5 I dati di cui ai capoversi 2 e 3 sono pubblicati periodicamente.
Titolo dopo l’art. 24
Capitolo 3a: Prescrizioni sulla promozione della pluralità dell’offerta cinematografica al di fuori dei cinema
Sezione 1: Pluralità dell’offerta cinematografica
Art. 24a
1 Le imprese che offrono film in Svizzera tramite servizi elettronici su richiesta o in abbonamento devono garantire, ai fini della promozione della pluralità dell’offerta, che almeno il 30 per cento dei film sia costituito da film europei e che questi siano designati come tali e facilmente reperibili.
2 L’obbligo di cui al capoverso 1 si applica anche alle imprese con sede all’estero che si rivolgono al pubblico svizzero.
3 Il Consiglio federale esenta le imprese dall’obbligo di cui al capoverso 1 se:
a. non raggiungono una determinata cifra d’affari minima;
b. offrono film soltanto occasionalmente; o
c. l’obbligo appare sproporzionato o impossibile da osservare, segnatamente a causa del tipo di film offerti o dell’orientamento tematico dell’offerta o poiché le offerte di terzi sono proposte inalterate.
Sezione 2:
Considerazione della creazione cinematografica svizzera indipendente
Art. 24b Principio
1 Le imprese che in Svizzera mostrano film nei loro programmi, o li offrono tramite servizi elettronici su richiesta o in abbonamento, devono destinare ogni anno almeno il 4 per cento dei loro proventi lordi alla creazione cinematografica svizzera indipendente o versare una corrispondente tassa sostitutiva. La tassa è esigibile se la quota dei proventi da investire annualmente non è raggiunta in media su un periodo di quattro anni.
2 L’obbligo di cui al capoverso 1 si applica anche alle imprese con sede all’estero che si rivolgono al pubblico svizzero.
3 La presente sezione non si applica alla Società svizzera di radiotelevisione (SSR).
4 Quattro anni dopo l’entrata in vigore della presente disposizione, il Consiglio federale presenta un rapporto concernente l’entità dell’obbligo di investimento o della tassa sostitutiva di cui ai capoversi 1 e 2 e gli effetti di tali investimenti e tasse sulla creazione cinematografica svizzera e sulle imprese soggette all’obbligo di investimento o di versare la tassa.
Art. 24c Spese computabili
1 Sono computabili le spese sostenute per l’acquisto, la produzione o la coproduzione di film svizzeri e di film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l’estero destinate a terzi indipendenti dal committente. La nozione di film è retta dall’articolo 2.
2 Sono computabili le spese per:
a. l’acquisto dei diritti di commercializzazione dell’offerta propria dei titolari dei diritti e i compensi dovuti alle società di gestione autorizzate per l’utilizzazione dei film secondo la legge del 9 ottobre 19923 sul diritto d’autore;
b. la realizzazione di film su ordinazione;
c. la produzione o coproduzione di film svizzeri, nonché coproduzioni nell’ambito di un accordo internazionale;
d. la promozione e la mediazione di film di origine svizzera o il rafforzamento della piazza cinematografica svizzera, fino a concorrenza di un importo totale di 500 000 franchi all’anno e per programma televisivo;
e. le istituzioni di promozione della cinematografia riconosciute dall’UFC.
3 Dalle spese vanno dedotti gli eventuali sussidi per la promozione della cultura e della cinematografia versati da Confederazione, Cantoni e Comuni, nonché da istituzioni prevalentemente sostenute da questi o finanziate mediante tributi pubblici.
Art. 24d Proventi lordi
1 Per le imprese con sede all’estero sono determinanti soltanto i proventi lordi realizzati in Svizzera.
2 Per le imprese che gestiscono reti sono determinanti soltanto i proventi lordi risultanti dalla propria offerta cinematografica.
Art. 24e Procedura
1 Il Consiglio federale disciplina la procedura di determinazione e di riscossione della tassa sostitutiva, nonché la collaborazione con le autorità svizzere ed estere. In tale ambito tiene conto degli interessi legittimi delle imprese interessate alla salvaguardia dei loro segreti d’affari.
2 Le imprese sono esentate dall’obbligo di prendere in considerazione la creazione cinematografica svizzera indipendente se:
a. non raggiungono una determinata cifra d’affari minima;
b. mostrano od offrono film soltanto occasionalmente; o
c. l’obbligo appare sproporzionato o impossibile da osservare, segnatamente a causa del tipo di film offerti, dell’orientamento tematico dell’offerta o della limitata penetrazione del programma televisivo o poiché i programmi o le offerte di terzi sono proposti inalterati.
Art. 24f Assistenza amministrativa
Le autorità svizzere trasmettono gratuitamente all’UFC i dati che potrebbero essere importanti per l’esecuzione del presente capitolo. I dati sono resi accessibili singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici.
Sezione 3: Obbligo di registrazione, di fare rapporto e di notifica
Art. 24g Obbligo di registrazione
1 Le imprese che in Svizzera mostrano film nei loro programmi, o li offrono tramite servizi elettronici su richiesta o in abbonamento, devono iscriversi in un registro pubblico della Confederazione.
2 Le imprese non iscritte nel registro svizzero di commercio devono indicare nel registro di cui al capoverso 1 un recapito in Svizzera e le persone responsabili.
3 Le modifiche devono essere comunicate senza indugio all’UFC.
Art. 24h Obbligo di fare rapporto
1 Le imprese di cui all’articolo 24g capoverso 1 devono ogni anno:
a. presentare all’UFC un rapporto che indichi se e come sono adempiuti gli obblighi di cui all’articolo 24a capoverso 1;
b. notificare all’UFC i dati necessari al controllo dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 24b, segnatamente l’importo dei proventi lordi realizzati e le spese fatte valere per l’acquisto, la produzione o la coproduzione di film svizzeri e di film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l’estero.
2 Le imprese esentate in virtù dell’articolo 24a capoverso 3 o 24e capoverso 2 comunicano se le circostanze determinanti per l’esenzione sono mutate.
Art. 24i Obbligo di notifica
1 Le imprese che offrono film a pagamento in Svizzera tramite servizi elettronici su richiesta o in abbonamento devono notificare alla Confederazione il numero di richieste per ogni film.
2 I dati sono pubblicati periodicamente.
Art. 27 cpv. 1
1 Chiunque, intenzionalmente, non adempie l’obbligo di registrazione di cui all’articolo 23 capoversi 2 e 3 o 24g capoversi 1 e 2, è punito con la multa.
Art. 28 cpv. 1
1 Chiunque, come membro della direzione di un’impresa, omette di notificare i dati che ha l’obbligo di notificare conformemente all’articolo 24 capoversi 2 e 3, 24h o 24i capoverso 1 nonostante sia stato diffidato, oppure fornisce intenzionalmente false informazioni in proposito, è punito con la multa.
Art. 33, frase introduttiva e lett. f
Per promuovere le relazioni internazionali nel settore cinematografico, il Consiglio federale può stipulare accordi di diritto internazionale o contratti di diritto privato riguardanti segnatamente:
f. la cooperazione tra le autorità, la protezione dei dati e la computabilità dei contributi finanziari e delle tasse legati alle attività transfrontaliere.
II
La legge federale del 24 marzo 20064 sulla radiotelevisione è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 2
2 L’obbligo delle emittenti televisive che trasmettono film nei loro programmi di destinare una parte dei proventi alla creazione cinematografica svizzera indipendente è retto dalla legge del 14 dicembre 20015 sul cinema.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021 Il presidente: Andreas Aebi | Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021 Il presidente: Alex Kuprecht |
Esito della votazione popolare ed entrata in vigore
1 La presente legge è stata accettata dal popolo il 15 maggio 20226.
2 Essa entra in vigore il 1° gennaio 2024.
6 settembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |