AS 2023 697
Ordinanza
sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati
(Ordinanza DOP/IGP)
(Ordinanza DOP/IGP)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 19971 è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 2 lett. d
2 Esso può pure comprendere le indicazioni seguenti:
d. l’obbligo di fare controllare la fabbricazione, il preconfezionamento e l’etichettatura da uno o più organismi di certificazione di cui al capoverso 1 lettera e.
Art. 8
Concerne soltanto il testo francese.
Titolo prima dell’articolo 14a
Sezione 2a:Sospensione temporanea di determinate disposizioni dell’elenco degli obblighi
Art. 14a
1 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può autorizzare, con un’ordinanza, una sospensione temporanea di determinate disposizioni dell’elenco degli obblighi elencate all’articolo 7 capoverso 1 lettere c e d nei casi seguenti:
a. eventi naturali eccezionali a causa dei quali è impossibile adempiere determinati punti dell’elenco degli obblighi per un determinato periodo;
b. decisioni delle autorità fondate sul diritto federale o cantonale, segnatamente in ambito sanitario o fitosanitario, a causa delle quali è impossibile rispettare delle disposizioni dell’elenco degli obblighi per un determinato periodo.
2 Il raggruppamento presenta all’UFAG la domanda di sospensione temporanea. Questa deve essere corredata della prova che è stata accolta dall’assemblea dei rappresentanti del raggruppamento.
3 Deve dimostrare che la sospensione temporanea non ha alcun effetto diretto sulle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto né sulla sua forma distintiva.
4 Deve dimostrare che saranno prese misure adeguate per informare il pubblico o il consumatore finale sulle disposizioni sospese temporaneamente.
5 Il DEFR può fissare ulteriori condizioni e oneri in relazione alla sospensione temporanea delle disposizioni. In particolare può limitare la sospensione a una parte dell’area geografica.
6 La sospensione temporanea non può avere una durata superiore a un anno e può essere rinnovata soltanto una volta consecutivamente per lo stesso motivo.
Titolo prima dell’articolo 15
Sezione 2b: Procedura di cancellazione
Art. 18 cpv. 2
2 Il DEFR stabilisce le esigenze minime relative al controllo.
Art. 19 cpv. 3
3 Gli organismi di certificazione devono inoltre adempiere le esigenze stabilite in virtù dell’articolo 18 capoverso 2 dal DEFR.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
1° novembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |