Lexipedia

AS 2024 221

Ordinanza del DFI
sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico‑sanitarie
(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a e c, 2 lett. a n. 3, 2bis e 41 Sono considerate prestazioni ai sensi dell’articolo 33 lettera b OAMal gli esami, le terapie e le cure effettuati secondo la valutazione dei bisogni di cui al capoverso 2 lettera a e all’articolo 8:a. Concerne soltanto il testo francesec. Concerne soltanto il testo tedesco2 Sono prestazioni ai sensi del capoverso 1:a. valutazione, consigli e coordinamento:3. Concerne soltanto il testo francese2bis Concerne soltanto il testo francese4 Le prestazioni di cui al capoverso 2 lettere a e c possono essere fornite senza prescrizione o mandato medico secondo la valutazione dei bisogni di cui al capoverso 2 lettera a e all’articolo 8. Quelle di cui al capoverso 2 lettera b possono essere fornite soltanto su prescrizione o mandato medico secondo detta valutazione.

Art. 8 cpv. 1 e 2 lett. a1 Il medico determina nella prescrizione o nel mandato medico se il paziente necessita di prestazioni secondo l’articolo 7 capoverso 2 lettera b o di cure acute e transitorie secondo l’articolo 25a capoverso 2 LAMal2. Può dichiararvi la necessità di determinate prestazioni secondo l’articolo 7 capoverso 2.2 La durata della prescrizione o del mandato medico non può superare:a. nove mesi per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera b;

Art. 8a cpv. 1, 1bis e 8 1 Concerne soltanto il testo francese1bis I bisogni delle prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettere a e c che possono essere fornite senza prescrizione o mandato medico da un infermiere di cui all’articolo 49 OAMal sono valutati da quest’ultimo in collaborazione con il paziente o i suoi familiari. Il risultato della valutazione dei bisogni deve essere trasmesso immediatamente per informazione al medico curante. 8 Nel caso di cure fornite senza prescrizione o mandato medico, una valutazione dei bisogni dovrà essere ripetuta al più tardi nove mesi dopo la prima. È possibile ripetere la valutazione due volte senza il consenso del medico curante. Oltre i 27 mesi, l’infermiere deve inviare senza indugio al medico curante un rapporto che descriva il genere, le modalità, lo svolgimento e i risultati delle cure prestate.

Art. 9 cpv. 11 Concerne soltanto il testo francese

Art. 9c cpv. 1 lett. a1 L’assicurazione assume i costi della consulenza ai diabetici prestata previa prescrizione medica o mandato medico da:a. Concerne soltanto il testo francese

Art. 15 cpv. 11 Concerne soltanto il testo francese

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.

8 maggio 2024

Dipartimento federale dell’interno:

Elisabeth Baume-Schneider

Ordinanza del DFI<br />sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico‑sanitarie<br />(Ordinanza sulle prestazioni, OPre) | Lexipedia | Lexipedia