Sono approvati:
a. lo scambio di note dell’11 agosto 20213 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (Sviluppo dell’acquis di Schengen);
b. l’accordo del 28 novembre 20234 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021–2027.
Il Consiglio federale è autorizzato:
a. a informare l’Unione europea dell’adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1 lettera a, conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo del 26 ottobre 20045 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;
b. a ratificare l’accordo di cui al capoverso 1 lettera b.