I beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria ricevono un’indennità di rincaro pari al 2,5 per cento della rendita finora versata; è fatto salvo il capoverso 2.
Per le rendite insorte a decorrere dal 1° gennaio 2023 e concernenti infortuni verificatisi dopo il 1° gennaio 2020, l’indennità di rincaro è fissata come segue:
Anno dell’infortunio | Indennità di rincaro in % della rendita |
|---|---|
2020 | 6,8 |
2021 | 5,8 |
2022 | 2,5 |
2023 | 0,8 |
2024 | 0,0 |