AS 2024 754
Ordinanza del DFI
concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale
(OAOVA)
(OAOVA)
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,
visto l’articolo 10 capoverso 1 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale,
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale è modificata come segue:
Art. 13g Disposizione transitoria della modifica del 13 novembre 20241 Le derrate alimentari contenenti le sostanze attive per le quali la modifica del 13 novembre 2024 stabilisce un livello massimo inferiore possono essere importate e fabbricate con il livello massimo secondo il diritto anteriore fino al 1° luglio 2025 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
II
1 L’allegato 2 è modificato2.
2 L’allegato 4 è modificato come segue:
Titolo
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
13 novembre 2024 | Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss |