AS 2024 781
Ordinanza dell’UFAB
concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà
Modifica del 2 dicembre 2024
Preambolo
L’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB)
ordina:
I
L’ordinanza dell’UFAB del 27 gennaio 20041 concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 11 Per i mutui diretti, i mutui di fondi di rotazione e le fideiussioni accordati per la costruzione di abitazioni locative nuove o per il rinnovo di abitazioni locative esistenti, i costi d’impianto o di rinnovo computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria: Dimensioni dell’abitazione Livello I Livello II Livello III Livello IV Livello V Livello VI Abitazione di 1 vano 205 000 225 000 240 000 255 000 295 000 335 000 Abitazione di 2 vani 275 000 300 000 320 000 340 000 395 000 450 000 Abitazione di 3 vani 350 000 385 000 410 000 440 000 505 000 575 000 Abitazione di 4 vani 440 000 480 000 510 000 545 000 630 000 720 000 Abitazione di 5 vani 520 000 570 000 610 000 650 000 750 000 855 000 Abitazione di 6 vani 595 000 650 000 695 000 740 000 855 000 975 000 Abitazione di 7 vani 720 000 790 000 840 000 900 000 1 035 000 1 185 000
Art. 4 cpv. 1 e 21 Per i mutui diretti e i mutui di fondi di rotazione accordati per l’acquisto di abitazioni in proprietà per piani, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria: Dimensioni dell’abitazione Livello I Livello II Livello III Livello IV Livello V Livello VI Abitazione di 2 vani 350 000 385 000 410 000 440 000 505 000 575 000 Abitazione di 3vani 455 000 500 000 535 000 570 000 655 000 750 000 Abitazione di 4 vani 575 000 635 000 675 000 720 000 830 000 950 000 Abitazione di 5 vani 690 000 755 000 805 000 860 000 990 000 1 130 000 Abitazione di 6 vani 790 000 870 000 925 000 990 000 1 140 000 1 300 000 Abitazione di 7 vani 955 000 1 050 000 1 120 000 1 195 000 1 380 000 1 575 000 2 Per i mutui diretti e i mutui di fondi di rotazione accordati per le case a schiera e le case unifamiliari, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria: Dimensioni dell’abitazione Livello I Livello II Livello III Livello IV Livello V Livello VI Abitazione di 3 vani 650 000 685 000 720 000 765 000 835 000 955 000 Abitazione di 4 vani 815 000 860 000 905 000 965 000 1 050 000 1 205 000 Abitazione di 5 vani 980 000 1 030 000 1 085 000 1 155 000 1 255 000 1 440 000 Abitazione di 6 vani 1 130 000 1 190 000 1 250 000 1 330 000 1 450 000 1 660 000 Abitazione di 7 vani 1 360 000 1 435 000 1 505 000 1 605 000 1 750 000 2 005 000
Art. 5 cpv. 11 Per le aree di parcheggio e i locali secondari appartenenti a oggetti locativi e a oggetti in proprietà, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria: Livello I + II Livello III + IV Livello V + VI Garage o parcheggio in un’autorimessa o area di stazionamento al chiuso per 10 velo-cipedi 38 000 43 000 47 000 Parcheggio coperto o area di stazionamento coperta per 10 velocipedi 21 000 23 000 25 000 Parcheggio o area di stazionamento per 10 velocipedi all’aperto 13 000 14 000 15 000 Locale secondario 26 000 27 000 29 000
Art. 6 cpv. 1bis1bis I limiti dei costi di cui agli articoli 3 e 4 possono essere aumentati di un livello se sono soddisfatte le seguenti condizioni:a. la costruzione o il rinnovo di un’abitazione comporta costi di trasporto particolarmente elevati a causa della sua posizione topografica; eb. sono garantiti alloggi a pigioni e prezzi moderati.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2025.
2 dicembre 2024 | Ufficio federale delle abitazioni: Martin Tschirren |