Il presente Accordo quadro è aperto alla firma degli Stati o delle organizzazioni internazionali indicati nell’Allegato C ed entra in vigore alla data in cui tre (3) di detti Stati o organizzazioni internazionali hanno espresso la loro intenzione di sottoscriverlo e, al più presto, il 1° marzo 2025.
L’intenzione di sottoscrivere l’accordo è indicata mediante firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, oppure mediante firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione seguita dal deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario.
Per quanto riguarda uno Stato o un’organizzazione internazionale di cui all’Allegato C che esprima la propria intenzione di sottoscrivere il presente Accordo quadro dopo la sua entrata in vigore, fatto salvo il paragrafo 4 lettera (b) del presente articolo, il presente Accordo quadro entra in vigore alla data della firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione o alla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario.
Nel manifestare la propria intenzione di sottoscrivere l’Accordo quadro, ogni Stato o organizzazione internazionale di cui all’Allegato C designa sé stesso o uno o più dei propri ministeri, dipartimenti, agenzie o altri enti come agenzie esecutive responsabili dell’obiettivo di cui all’articolo 1 del presente Accordo quadro come segue:
a. fatta salva la lettera (b) del presente paragrafo, tale Stato o organizzazione internazionale designa sé stesso o uno o più dei suoi ministeri, dipartimenti, organismi o altri enti di cui all’Allegato C come agenzie esecutive;
b. dopo l’entrata in vigore del presente Accordo quadro, tale Stato o organizzazione internazionale può proporre di designare una o più agenzie esecutive non indicate nell’Allegato C. In tali circostanze, il Depositario comunicherà la notifica della proposta di designazione alle Parti e alle loro agenzie esecutive. Il presente Accordo quadro entrerà in vigore per lo Stato o l’organizzazione internazionale in questione novanta (90) giorni dopo la data in cui il Depositario avrà comunicato la notifica della proposta di designazione, a condizione che durante detto periodo di 90 giorni nessuna Parte o agenzia esecutiva debitamente autorizzata abbia notificato al Depositario la propria obiezione alla designazione proposta. Qualora il Depositario riceva un’obiezione, l’Accordo quadro non entra in vigore per tale Stato o organizzazione internazionale, che potrà proporre di designare un altro o più enti come agenzie esecutive; in questo caso, se l’agenzia non è indicata nell’Allegato C la proposta di designazione sarà soggetta alla stessa procedura di 90 giorni.
Se uno Stato o un’organizzazione internazionale autorizza una delle sue agenzie esecutive a notificare obiezioni per suo conto ai fini delle procedure descritte nel paragrafo 4(b) del presente articolo, nel paragrafo 3 dell’articolo 3 del presente Accordo quadro o in entrambi, deve notificare per scritto al Depositario il fatto che l’agenzia esecutiva ha ricevuto un’autorizzazione. Tale notifica può avvenire nel momento in cui lo Stato o l’organizzazione internazionale in questione esprime l’intenzione di sottoscrivere l’Accordo quadro in virtù del presente articolo, nel momento in cui deposita i propri strumenti di adesione ai sensi dell’articolo 14 del presente Accordo quadro o in qualsiasi altro momento dopo essere diventato Parte.
All’entrata in vigore del presente Accordo quadro per una o più Parti in conformità con i paragrafi 1, 3 o 4 del presente articolo, il Depositario mette a disposizione una versione aggiornata dell’Allegato A che include le agenzie esecutive di tale o tali Parti. Per maggiore chiarezza, si precisa che tale versione aggiornata dell’Allegato A non può in alcun modo essere considerata un emendamento soggetto alle procedure di cui al paragrafo 9 del presente articolo.
L’Accordo quadro entra in vigore per le nuove Parti aderenti conformemente alle disposizioni dell’articolo 14 del presente Accordo quadro.
Fatto salvo il paragrafo 10 del presente articolo, l’Accordo quadro resta in vigore per un periodo di dieci (10) anni e può essere prorogato per periodi supplementari con l’approvazione scritta delle Parti secondo la seguente procedura: una proroga entra in vigore, per le Parti che hanno espresso l’intenzione di sottoscrivere l’Accordo quadro conformemente alle procedure descritte al paragrafo 2 del presente articolo, alla data in cui tre (3) Parti hanno espresso tale intenzione. Qualora una Parte esprima l’intenzione dopo l’entrata in vigore della proroga, quest’ultima entra in vigore, per tale Parte, alla data in cui essa ha espresso la propria intenzione di sottoscrivere l’Accordo quadro.
Il presente Accordo quadro può essere emendato in qualsiasi momento con l’approvazione di tutte le Parti, notificata per scritto. Un emendamento entra in vigore per tutte le Parti trenta (30) giorni dopo la data in cui il Depositario ha ricevuto l’ultima notifica scritta della sua accettazione.
Il presente Accordo quadro può essere risolto in qualsiasi momento con l’approvazione unanime delle Parti, notificata per scritto. La risoluzione entra in vigore trenta (30) giorni dopo la data in cui il Depositario ha ricevuto l’ultima notifica scritta della sua accettazione.