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AS 2025 416

Accordo
istitutivo della Banca europea per la ricostruzione
e lo sviluppo
Risoluzione n. 259
Modifica dell’articolo 1 dell’Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo RS 0.972.1 per consentire un’estensione limitata e incrementale della portata geografica delle operazioni della Banca all’Africa subsahariana e all’Iraq
Adottata dal Consiglio dei Governatori il 18 maggio 2023Approvata dall’Assemblea federale il 12 marzo 2025Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 28 aprile 2025Entrata in vigore per la Svizzera il 22 luglio 20252

Preambolo

Il Consiglio dei Governatori,

ricordando la risoluzione n. 248, con la quale il Consiglio dei Governatori ha approvato, in linea di principio, un’estensione limitata e incrementale della portata geografica delle operazioni della Banca all’Africa subsahariana e all’Iraq;

sottolineando l’importanza dell’Africa subsahariana e dell’Iraq per conseguire le priorità geopolitiche e di sviluppo della comunità internazionale, i crescenti legami di molti Paesi dell’Africa subsahariana e dell’Iraq con gli attuali Paesi di operazione della Banca, nonché la pertinenza e l’applicabilità del mandato, del modello d’affari, dell’attenzione al settore privato e delle competenze della Banca nell’Africa subsahariana e in Iraq;

sottolineando che la priorità più urgente della Banca rimane quella di sostenere l’Ucraina e altri Paesi di operazione colpiti dalla guerra contro l’Ucraina;

riconoscendo che la guerra contro l’Ucraina ha rafforzato l’importanza di continuare parallelamente a perseguire gli obiettivi degli azionisti nell’Africa subsahariana e in Iraq;

sottolineando che qualsiasi eventuale estensione limitata e incrementale a nuovi Paesi di operazione non deve: compromettere la capacità della Banca di sostenere i Paesi di operazione esistenti, compromettere il rating di credito AAA della Banca, portare a una richiesta di ulteriori conferimenti di capitale o discostarsi dal mandato della Banca di sostenere la transizione e dai suoi principi operativi di addizionalità e sana gestione bancaria;

sottolineando l’importanza della complementarità e della cooperazione tra i partner per lo sviluppo già attivi nell’Africa subsahariana e in Iraq; nonché

dopo aver esaminato la relazione del Consiglio di amministrazione al Consiglio dei Governatori dal titolo «Modifica dell’articolo 1 dell’Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo per consentire un’estensione limitata e incrementale della portata geografica delle operazioni della Banca all’Africa subsahariana e all’Iraq» e concordando con le sue conclusioni secondo cui, tra l’altro:

  • i) l’analisi delle implicazioni finanziarie e patrimoniali ribadisce che un’estensione limitata e incrementale all’Africa subsahariana e all’Iraq non pregiudicherà di per sé la capacità della Banca di sostenere i Paesi di operazione, non comprometterà il rating di credito AAA della Banca né porterà a una richiesta di ulteriori conferimenti di capitale,

  • ii) tale estensione limitata e incrementale della portata geografica delle operazioni della Banca all’Africa subsahariana e all’Iraq dovrebbe essere consentita mediante una modifica dell’articolo 1 dell’Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo («Accordo»), nonché

  • iii) l’estensione deve essere attuata in modo da non ridurre l’attenzione rivolta dalla Banca al sostegno all’Ucraina e ad altri Paesi di operazione colpiti dalla guerra l’Ucraina,

decide:

1. L’articolo 1 dell’Accordo è modificato come segue:

«Volendo contribuire al progresso economico e alla ricostruzione dei Paesi dell’Europa Centrale e Orientale impegnati ad applicare i principi della democrazia multipartitica, del pluralismo e dell’economia di mercato, fine della Banca è quello di accelerare la transizione verso un’economia aperta e di mercato e di promuovere l’iniziativa privata e imprenditoriale in tali Paesi. Alle medesime condizioni, il fine della Banca può essere applicato anche: i) alla Mongolia; ii) ai Paesi membri della regione meridionale e orientale del bacino del Mediterraneo e iii) a un numero limitato di Paesi membri dell’Africa subsahariana; in ciascun caso di cui ai punti ii) e iii), come determinato dalla Banca con voto favorevole di almeno due terzi dei Governatori, che rappresentano almeno tre quarti del potere di voto totale dei membri. Di conseguenza, qualsiasi riferimento nel presente Accordo e nei suoi allegati ai ‹Paesi dell’Europa Centrale e Orientale›, a uno o più ‹Paesi beneficiari› o ‹Paesi membri beneficiari› è valido anche per la Mongolia e per i Paesi della regione meridionale e orientale del bacino del Mediterraneo e dell’Africa subsahariana che soddisfano le condizioni di cui sopra».

  • a) Con il termine «Africa subsahariana» ai sensi dell’articolo 1 dell’Accordo si intende la regione dell’Africa subsahariana quale definita dal gruppo della Banca mondiale.

  • b) La limitazione del numero di Paesi membri dell’Africa subsahariana in cui la Banca può perseguire i propri obiettivi, come stabilito dall’articolo 1 dell’Accordo, è intesa in modo da consentire un’estensione limitata e incrementale della portata geografica delle operazioni della Banca, conformemente alle misure e ai meccanismi definiti nella relazione del Consiglio di amministrazione dal titolo «Modifica dell’articolo 1 dell’Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo per consentire un’estensione limitata e incrementale della portata geografica delle operazioni della Banca all’Africa subsahariana e all’Iraq». In tale contesto, per approvare qualsiasi ulteriore estensione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei Governatori, che rappresentano almeno quattro quinti del potere di voto totale dei membri.

  • c) Ai fini dell’Accordo, l’Iraq è integrato nella regione meridionale e orientale del bacino del Mediterraneo e pertanto per «regione meridionale e orientale del bacino del Mediterraneo» ai sensi dell’articolo 1 dell’Accordo si intende la regione che comprende i Paesi bagnati dal Mediterraneo, nonché la Giordania e l’Iraq, che sono strettamente integrati in tale regione.

2. Ai membri della Banca viene chiesto se accettano tale modifica: a) eseguendo e depositando presso la Banca uno strumento in cui si dichiari che il membro ha accettato la modifica conformemente alla sua legislazione e b) fornendo alla Banca la prova, in una forma e un contenuto soddisfacenti, che la modifica è stata accettata e che lo strumento di accettazione è stato eseguito e depositato conformemente alla legislazione di tale membro.

3. La modifica entra in vigore tre (3) mesi dopo la data in cui la Banca ha formalmente confermato ai suoi membri che sono stati soddisfatti i requisiti per l’accettazione della modifica di cui all’articolo 56 dell’Accordo.

Accordo<br />istitutivo della Banca europea per la ricostruzione<br />e lo sviluppo<br />Risoluzione n. 259<br />Modifica dell’articolo 1 dell’Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo RS 0.972.1 per consentire un’estensione limitata e incrementale della portata geografica delle operazioni della Banca all’Africa subsahariana e all’Iraq<br />Adottata dal Consiglio dei Governatori il 18 maggio 2023Approvata dall’Assemblea federale il 12 marzo 2025Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 28 aprile 2025Entrata in vigore per la Svizzera il 22 luglio 2025^[2](https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2025/416/it) | Lexipedia | Lexipedia